Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12429 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7386/2016 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACINTA

PEZZANA, 62, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TRECAPELLI che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PAOLILLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), in persona

del Curatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO MANCINI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3129/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositato il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto in data 24 settembre 2015, ha rigettato l’opposizione di A.F. al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, che aveva escluso l’ammissione di un suo credito per emolumenti dovuti a titolo di lavoro subordinato quale dirigente, nel periodo da novembre 2013 ad agosto 2014, essendo egli stato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione, e non avendo dimostrato di avere svolto funzioni ulteriori e diverse nella società.

2.- L’ A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Fallimento (OMISSIS).

3.- Il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato l’11 marzo 2016, cioè oltre il termine di trenta giorni, di cui alla L. Fall., art. 99, a decorrere dalla comunicazione del decreto impugnato da parte della cancelleria in data 6 ottobre 2015.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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