Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12429 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31917-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CESI 72 presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZA GIAMBATTISTA, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 9.11.2006 è stato notificato a P.G. un ricorso de Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 26.9.2005), che ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 368/01/2000, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF-ILOR per l’anno 1993.

Si è costituita con controricorso la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 15.3.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento (emesso a seguito di pvc. della G.d.F. di Siracusa che – sembra di capire – sarebbe stato effettuato nei confronti di una terza ditta, fornitrice di quella gestita dal P. oltre che in ragione della incongruenza dei dati esposti in dichiarazione) l’Agenzia aveva determinato induttivamente un reddito di impresa per l’anno 1993 pari a L. 97.928.000 a fronte di perdite dichiarate per L. 472.082.000.

L’impugnazione proposta dal contribuente avanti alla CTP di Siracusa è stata accolta, con l’integrale annullamento del provvedimento di imposizione. L’appello promosso dall’Agenzia avanti alla CIR di Palermo, sezione staccata di Siracusa. è stato totalmente disatteso.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che dalle risultanze del PVC della GdF di Siracusa emerge che nessuna irregolarità contabile era stata contestata al P., ad eccezione dell’acquisto – non fatturato – di merce da tale srl Azzurra per ammontare pari a L. 15.184.196; che perciò “la questione avrebbe dovuto riguardare solo tale asserito acquisto”;

che il PVC elevato a carico della Azzurra srl “non offre alcun elemento concreto da cui possa scaturire la prova certa” che quest’ultima abbia effettivamente venduto la merce al P.;

che infine non risultava effettuato alcun controllo circa l’avaria di merce che era stata denunciata dal P. in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 70.000,00 – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. In relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39”.

Con l’anzidetto motivo l’Agenzia si duole del fatto che il giudice del merito abbia violato la disciplina del menzionato art. 39 escludendo che l’accertamento del maggior reddito potesse essere desunto “da altri elementi che, pur non provandolo direttamente, ne danno coerente dimostrazione sul piano probabilistico”, elementi che nella specie erano costituiti dalla “verifica svolta presso terzi”, in occasione della quale erano stati “individuati elementi probatori tali da consentire l’emanazione del predetto p.v. di constatazione”.

Il contribuente d’altronde non aveva fornito prova alcuna del proprio assunto ed in specie dell’inapplicabilità “dello strumento in esame”.

Nel contesto del medesimo motivo, informato a violazione di legge, la ricorrente Agenzia lamentava pure “vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5 in riferimento al mancato esame “de punto decisivo della controversia rappresentato dalla fondatezza dell’accertamento e dalla incontrovertibilità dei dati effettivamente riscontrati”.

Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Nella sua formulazione vigente in relazione al periodo di imposta qui in esame, e per la parte che – come sembra di capire – la ricorrente Agenzia intende valorizzare, la norma dell’art. 39 sopra richiamato prevedeva:

“Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:

c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicali nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di citi all’art. 32, nn. 2) e 4) dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7 dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri alti e documenti in possesso dell’ufficio”.

Orbene, essendo oggetto di espressa contestazione (ed anche di chiara negazione da parte del giudice di seconde care) che dal verbale relativo all’ispezione eseguita presso la fornitrice ditta Azzurra srl emerga la prova “certa e diretta” dell’incompletezza falsità o inesattezza delle registrazioni contabili del P., sarebbe spettato alla parte qui ricorrente specificare in maniera coerente con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione quale sia il contenuto di detto verbale (anche producendolo in giudizio, in osservanza della prescrizione del l’art. 369 c.p.c., n. 4), in difetto di che non è possibile per questa Corte intendere se nella specie di causa ricorressero i concreti presupposti per l’applicazione della disciplina di cui qui si tratta. In ragione della norma dianzi trascritta, infatti, è la chiara e diretta risultanza dell’inesattezza o della falsità degli elementi indicati nella dichiarazione il presupposto obiettivo dell’accertamento sintetico (della cui ritenuta inapplicabilità al caso di specie pare di capire che l’Agenzia ricorrente qui si dolga), sicchè l’unico modo per intenderne la concreta applicabilità alla specie di causa è che questo dato obiettivo emerga ex se e senza mediazione alcuna.

Non avendo la Agenzia ricorrente provveduto nè a trascrivere nè a depositare il predetto documento in questo grado di giudizio, il cui contenuto è premessa imprescindibile della modalità sintetica con cui è stata effettuata la rettifica, non resta che concludere che non è possibile passare all’esame della fondatezza del vizio di violazione di legge denunciato dalla parte ricorrente.

Per quanto occorrer possa, attese le irrituali modalità con cui la censura è stata formulata, va anche evidenziato che il difetto di motivazione di cui l’Agenzia ricorrente pure si duole è postulato non già in riferimento ad un fatto (come sarebbe stato necessario, in correlazione alla tipologia del vizio denunciato) ma in riferimento a giudizi (la fondatezza dell’accertamento: la incontrovertibilità dei dati), sicchè anche per questo aspetto le censure di parte ricorrente si palesano inammissibilmente formulate.

Le spese di questo grado sono regolate in applicazione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle finanze. Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Condanna l’Agenzia a rifondere alla parte intimata le spese di questo grado che si liquidano in Euro 3.600.00 di cui Euro 100.00 per esborsi ed il resto per onorario, spese generali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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