Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12428 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 20/05/2010), n.12428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), G.M.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARZO RICCARDO;

– ricorrenti –

e contro

S.S.D. (OMISSIS), SP.SA.

(OMISSIS), S.L. (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 5189/2005 proposto da:

S.S.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAPONE LUIGI;

– controricorrente ricorrente incid. autonomo –

e contro

P.S. (OMISSIS), G.M.R.

(OMISSIS), SP.SA., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2004 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

12/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato CAPONE Luigi, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso o l’inammissibilita’ per carenza di

interesse;

adito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 8.7.1985 D.A., premetteva di essere proprietaria di un immobile di antica costruzione, sito in (OMISSIS), confinante con quello dei coniugi P.S. e G.M. R., al quale si accedeva da (OMISSIS) per mezzo di una scala ed un pianerottolo, in cui era ubicato uno stipo a muro (una nicchia) da lei sempre utilizzato come deposito di bottiglie ed altri oggetti. Deduceva altresi’ che i convenuti avevano arbitrariamente creato nel predetto vano comune una “piattaforma in cemento” (uno scalino) che “alterava la destinazione del locale”;

aggiungeva che i medesimi avevano occupato lo stipo comune installandovi i contatori dell’ENEL; chiedeva pertanto all’adito Pretore di Lecce la manutenzione del possesso del vano in questione mediante la rimozione dell’indicata piattaforma ed li ripristino della pavimentazione originaria, nonche’ la rimozione dei contatori installati nella nicchia.

Si costituivano i convenuti, negando che la scala ed il vano in questione fossero comuni, essendo invece di loro esclusiva proprieta’ unitamente allo “stipo” da essi posseduto in modo esclusivo;

spiegavano riconvenzionale volta alla reintegra o manutenzione del possesso di altro vano, sito nello stesso pianerottolo, antistante quello indicato dalla D., del quale questa si era impossessata chiudendo con un lucchetto il relativo cancelletto di accesso.

L’adito pretore, all’esito della fase sommaria della procedura, emetteva provvedimento interdettale, con il quale, ordinava ai convenuti di eliminare la piattaforma antistante l’ingresso della loro abitazione, ingiungendo alla D. di togliere il lucchetto dal cancelletto in legno del ballatoio; rigettava pero’ la richiesta di quest’ultima relativa alla reintegra dello stipo a muro. Esperita l’istruzione della causa, lo stesso Pretore, con sentenza n. 341/91 rigettava pero’ la domanda dell’attrice ed accoglieva la riconvenzionale dei convenuti, per cui condannava la D. a reintegrare i medesimi ne possesso del vano ricavato nel ballatoio mediante l’eliminazione del lucchetto del cancelletto in legno, ponendo le spese processuali a carico dell’attrice medesima.

Avverso tale decisione proponeva appello la D., reiterando le domande gia’ avanzate in primo grado ed insistendo per il rigetto di quelle proposte in via riconvenzionale, dai convenuti. A seguito della morte della D. la causa veniva riassunta dalla di lei figlia S.S.D..

L’adito Tribunale di Lecce, previo espletamento di nuova CTU, con sentenza n. 11/2004 depos. il 12.01.2004, rigettava l’appello, compensando le spese del giudizio di 2 grado.

Secondo il tribunale, la D. non aveva il compossesso dell’intero vestibolo (pianerottolo) ma solo il diritto di passaggio attraverso lo stesso, costituito per destinazione del padre di famiglia, per cui non poteva dolersi della costruzione della pedana posta innanzi all’abitazione dei coniugi P. – G. (che nel frattempo era stata rimossa), in quanto la stessa non interferiva in alcun modo, nell’esercizio dei suo diritto di passaggio; circa lo stipo, riteneva che la D. non ne avesse il possesso in quanto – come era emerso dalla CTU e dalla prova testimoniale espletata – la nicchia era utilizzata dall’inquilina del dante causa dei predetti coniugi per riporvi bottiglie ed era munita di chiave che i convenuti avevano anche esibito nel corso de giudizio pretorile. Il tribunale confermava inoltre la sentenza di 1 grado per quanto concerneva la rimozione del lucchetto apposto dalla D. al menzionato cancelletto in legno. Precisava infine che la compensazione delle spese processuali, era dovuta alla modifica della motivazione della sentenza del pretore, ed in relazione al comportamento processuale degli stessi appellati che aveva comportato un inutile dispendio di attivita’ processuale.

Ricorrono per la cassazione di tale decisione i coniugi P. – G. sulla base di un 2 motivi; resiste con controricorso la S., proponendo a sua volta ricorso incidentale sua base di 3 censure. I ricorrenti infine, hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale, i coniugi P. – G. denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.; nonche’ il vizio di motivazione per quanto riguarda la disposta la compensazione delle spese processuali disposta dalla Corte territoriale. I ricorrenti non condividono i motivi che hanno indotto il giudicante a disporre la compensazione delle spese, sostenendo di non avere mai sollecitato “inutili indagini” di tipo petitorio contribuendo cosi’ ad un “dispendio di attivita’ processuale”.

La doglianza non appare fondata. Invero e’ noto che la valutazione dell’opportunita’ della compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che la puo’ disporre anche senza una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, e’ incensurabile in sede di legittimita’, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale espressa sul punto”. (Cass. Sez. 3, n. 22541 del 20/10/2006).

Con il 2 motivo, i ricorrenti deducono l’illogicita’ della motivazione per quanto concerne gli aspetti petitori relativi al vano conteso, sostenendo che – contrariamente a quanto asserito dal tribunale – vi erano in realta’ in origine due scale che servivano altrettanti appartamenti; cio’ che rafforzerebbe la tesi secondo cui il pianerottolo era di esclusiva proprieta’ di essi esponenti.

Il motivo e’ inammissibile stante l’evidente carenza d’interesse dei ricorrenti in quanto parti totalmente vincitrici; peraltro la censura attiene soltanto – come riconoscono essi stessi – a meri “….

profili …. secondari di natura petitoria dedotti solo ad colorandam possessionem.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.; nonche’ il vizio di motivazione; viene dedotto il vizio di ultrapetizione con riferimento all’affermazione del giudice riguardante l’esistenza di un diritto di passaggio nel vano vestibolo, corrispondente ad una servitu’ costituita per destinazione del padre di famiglia; secondo la ricorrente trattasi di questione mai sollevata da nessuna delle parti e che era comunque erronea, avuto riguardo alla normativa all’epoca vigente in tema di costituzione delle servitu’.

Ed invero con il successivo 2 motivo del ricorso incidentale, l’esponente denunzia la violazione degli artt. 630, 633 e 634 c.c. dell’abrogato codice civile del 1865, quali norme all’epoca vigenti (anno 1928, quando i fondi appartenevano ad unico proprietario) in quanto, secondo le norme suddette, non sarebbe stata consentita la costituzione di servitu’ discontinue (apparenti e non) sia pure per destinazione del padre di famiglia se non sorrette da un titolo negoziale (ad substantiam), titolo che nella fattispecie non era ravvisabile.

Le due censure – congiuntamente esaminate stante la loro connessione – sono entrambe infondate. Invero e complesse e laboriose indagini petitorie svolte nel corso del giudizio sono chiaramente finalizzate ad colorandam possessionem, cosi’ come persegue la stessa limitata finalita’ l’affermazione del tribunale “incidenter tantum” circa l’esistenza nel vano scala della servitu’ di passaggio “costituita per destinazione del padre di famiglia”, da intendersi ovviamente come mero possesso di servitu’ di passaggio da parte della ricorrente. In altre parole il giudice di merito ha ritenuto che l’interessata aveva provato il suo possesso ma limitatamente alla sola servitu’ di passaggio attraverso il vano in questione, che costituiva l’unico accesso alla porta della propria abitazione.

Con il 3 motivo, si denunzia l’omessa, carente o contraddittoria motivazione della sentenza. Si deduce che il giudice d’appello (contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, per i quale non era stato provato che lo stabile aveva un unico accesso nella sua originaria conformazione) aveva stabilito che vi era una sola scala d’accesso per entrambi gli appartamenti, per cui coerentemente questi avrebbe dovuto concludere che il pianerottolo era di proprieta’ comune ad entrambi gli appartamenti (art. 1117 c.c.) e quindi che l’attrice ne aveva il compossesso, cio’ che avrebbe dovuto comportare l’accoglimento della domanda attrice.

Anche tale doglianza e’ priva di pregio in quanto involge questioni di mero fatto, come tali inammissibili in questa sede. La parte in definitiva non condivide la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, e censura in modo specifico solo quelle questioni petitorie che sono state esaminate dal giudice unicamente “incidenter tantum”, ad colorandam possessionem, senza tener conto invece che la decisione impugnata scaturisce da una valutazione dell’intero materiale probatorio acquisito (prove testimoniali, dichiarazioni delle parti, stato dei luoghi, ecc). Peraltro va rilevato che nel giudizio possessorio l’indagine ad colorandam possessionem non puo’ sostituirsi alla prova del possesso di fatto, potendo al piu’ costituire una premessa indiziaria liberamente valutabile e comunque da integrare necessariamente con prove piu’ dirette e concrete raccolte nel corso dell’istruttoria.

Va sottolineato poi che la valutazione del materiale probatorio, il controllo della concludenza delle prove, la scelta della prevalenza dell’uno o dell’atro mezzo di prova rientrano nella discrezionalita’ del giudice di merito e non possono essere sindacabili in sede di legittimita’, stante la corretta motivazione della sentenza priva di vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 del 12.08.2004). In modo particolare si rileva che il giudicante non ha l’obbligo di procedere all’esame di ogni argomento logico e giuridico prospettato dalle parti a sostegno delle proprie domande o tesi difensive, sempre che dalla motivazione sia chiaramente desumibile – come nella fattispecie – il percorso logico seguito per giungere alla decisione (Cass. n. 5328, del 0.3.2007).

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati; si ritiene pertanto di dover compensare le spese processuali.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA