Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12428 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6794/2016 proposto da:

M.R. e R.C. elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;

– ricorrenti –

contro

AVV. V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO 27, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 22 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame di M.R. e R.C. avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, che aveva ritenuto usucapito un fondo sul quale V.G. aveva esercitato il possesso per il tempo previsto dall’art. 1159 c.c..

M. e R. hanno presentato ricorso per cassazione, resistito da V..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il controricorrente ha fondatamente eccepito l’inammissibilità del ricorso.

Premesso che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 22 gennaio 2015, al termine d’impugnazione di un anno, fissato dall’art. 327 c.p.c., per i giudizi, come quello in esame, iniziati prima del 4 luglio 2009, devono essere aggiunti trentuno giorni (per la sospensione feriale, dal 1 al 31 agosto), in applicazione del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3, conv. in L. n. 162 del 2014, che, modificando la L. 7 ottobre 1969, n. 742, ha così ridotto il termine di sospensione, acquistando efficacia “a decorrere dall’anno 2015”. Il nuovo regime si applica alle impugnazioni proposte, come quella in esame, successivamente alla data dell’1 gennaio 2015 (Cass. n. 27338/2016).

Pertanto, le parti soccombenti avrebbero dovuto notificare il ricorso entro il 22 febbraio 2016, anzichè, com’è avvenuto, in data 7 marzo 2016 (vedi notifica a mezzo p.e.c. e successivamente, il 16 marzo 2016, a mezzo del servizio postale). Il ricorso è quindi tardivo.

La questione di legittimità costituzionale del citato del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, conv. in L. n. 162 del 2014, per violazione dell’art. 3 Cost., sollevata dai ricorrenti in memoria sotto il profilo della mancata previsione di inapplicabilità della riduzione del periodo feriale ai processi già pendenti, è manifestamente infondata, se si considera che, alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (22 gennaio 2015), il nuovo regime era già applicabile, anche ai fini del computo del termine per l’impugnazione, sicchè non è configurabile la lamentata violazione dell’affidamento.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate, stante la novità della questione esaminata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.

Doppio contributo a carico dei ricorrenti, come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA