Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12428 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6794/2016 proposto da:
M.R. e R.C. elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,
rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;
– ricorrenti –
contro
AVV. V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
PAISIELLO 27, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da
sè medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 498/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 22 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame di M.R. e R.C. avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, che aveva ritenuto usucapito un fondo sul quale V.G. aveva esercitato il possesso per il tempo previsto dall’art. 1159 c.c..
M. e R. hanno presentato ricorso per cassazione, resistito da V..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il controricorrente ha fondatamente eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Premesso che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 22 gennaio 2015, al termine d’impugnazione di un anno, fissato dall’art. 327 c.p.c., per i giudizi, come quello in esame, iniziati prima del 4 luglio 2009, devono essere aggiunti trentuno giorni (per la sospensione feriale, dal 1 al 31 agosto), in applicazione del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3, conv. in L. n. 162 del 2014, che, modificando la L. 7 ottobre 1969, n. 742, ha così ridotto il termine di sospensione, acquistando efficacia “a decorrere dall’anno 2015”. Il nuovo regime si applica alle impugnazioni proposte, come quella in esame, successivamente alla data dell’1 gennaio 2015 (Cass. n. 27338/2016).
Pertanto, le parti soccombenti avrebbero dovuto notificare il ricorso entro il 22 febbraio 2016, anzichè, com’è avvenuto, in data 7 marzo 2016 (vedi notifica a mezzo p.e.c. e successivamente, il 16 marzo 2016, a mezzo del servizio postale). Il ricorso è quindi tardivo.
La questione di legittimità costituzionale del citato del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, conv. in L. n. 162 del 2014, per violazione dell’art. 3 Cost., sollevata dai ricorrenti in memoria sotto il profilo della mancata previsione di inapplicabilità della riduzione del periodo feriale ai processi già pendenti, è manifestamente infondata, se si considera che, alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (22 gennaio 2015), il nuovo regime era già applicabile, anche ai fini del computo del termine per l’impugnazione, sicchè non è configurabile la lamentata violazione dell’affidamento.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, stante la novità della questione esaminata.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.
Doppio contributo a carico dei ricorrenti, come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017