Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12428 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26237/2012 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS) (già

FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per

Azioni, TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio LEGALE GERARDO VESCI &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

A.V., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/05/2012 R.G.N. 337/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato VESCI GERARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, A.V. ed altri 122 litisconsorti esponevano che le società datrici di lavoro Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Trenitalia s.p.a., avevano loro corrisposto l’assegno personale pensionabile (APP) di cui all’art. 82 del c.c.n.l. 1998/1999 omettendo di computarvi l’EDR (elemento distinto della retribuzione) di cui all’accordo nazionale in data 8 novembre 1995, così da rimanere creditori del relativo importo, del quale chiedevano il pagamento.

La domanda veniva respinta dal giudice adito e la Corte di appello di Ancona, dinanzi alla quale i lavoratori proponevano impugnazione, con la sentenza sopra specificata, accoglieva il gravame, ritenendo che il contratto collettivo 1998/1999 doveva essere interpretato nel senso che l’EDR di cui all’accordo nazionale 8 novembre 1995 era computabile nell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 del suddetto contratto.

Per la cassazione di tale sentenza Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

e Trenitalia s.p.a. hanno proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso le società deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., anche in relazione agli artt. 410 e 411 c.p.c., e dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo, la Corte territoriale, omesso la valutazione dell’eccezione di inammissibilità delle domande dei lavoratori perì avvenuta sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale.

2. – Con il secondo motivo di ricorso le società prospettano violazione o falsa applicazione degli artt. 73 e 83 c.c.n.l. 6 febbraio 1998, degli accordi 8 novembre 1995 e 6 febbraio 1998 e, dopo aver riportato le parti di tale disciplina contrattuale, censurano la sentenza impugnata, nella sostanza sotto il profilo della violazione delle norme sull’ermeneutica dei contratti e del vizio di motivazione, per avere affermato l’inclusione nell’assegno personale pensionabile dell’EDR disciplinato dall’accordo 8 novembre 1995.

3. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle conciliazioni sindacali sottoscritte dai lavoratori, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

4. – Nel merito, la questione non è nuova, e la Corte ritiene di dare continuità all’orientamento consolidato (cfr. da ultimo Cass. nn. 19147/2015, 19146/2015, 25049/14, 5980 e 5979 del 2013, 11932/2009, 11838/2009), orientamento formato previo impulso sia di ricorso ordinario ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sia dello speciale procedimento di cui all’art. 420 bis c.p.c..

Questa Corte – all’esito della procedura da ultimo richiamata – ha più volte ed anche di recente statuito che il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l’E.D.R. – Elemento distinto della Retribuzione – di cui all’accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell’assegno personale pensionabile di cui al cit. art. 82 (cfr. in tali sensi tra le numerose altre conformi Cass. 21 settembre 2007 n. 19560, resa all’esito di specifica procedura ex art. 420 bis c.p.c.; cfr.

inoltre, Cass. 4 settembre 2008 n. 22264, 19 dicembre 2008 n. 29841).

Ha affermato al riguardo questa Corte ritenendo valide le argomentazioni dei giudici di legittimità sia pure sviluppate in un diverso contesto normativo, anteriore cioè alla introduzione dell’art. 420 bis c.p.c. (cfr. tra le altre: Cass. 14 giugno 2006 n. 13730, 29 luglio 2005 n. 15969; Cass. 15 luglio 2005 n. 15005; Cass. 5 giugno 2004 n. 10721) – che la volontà delle parti del suddetto contratto legittimamente si desume dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni contenute negli artt. 73 e 82 del contratto stesso; lettura che assume decisiva rilevanza ai fini della ricostruzione dell’intento negoziale, in quanto, in base alla seconda di tali clausole, l’assegno personale è rapportato (con tutta evidenza, può aggiungersi) alla retribuzione base di cui all’art, 73, con “la sola” esclusione dello stesso assegno e degli EDR previsti dal Protocollo di intesa 31 luglio 1992 e dall’art. 80 del medesimo contratto del 1998; e l’art. 73 comprende, a sua volta, tra gli elementi costitutivi di detta retribuzione, anche l’EDR previsto dall’accordo nazionale dell’8 novembre 1995.

5. – Sempre nella stessa direzione la Corte, pur riscontrando talune ambiguità, se non contraddizioni, nel contenuto degli accordi esaminati (del resto riscontrabili non di rado nei contratti collettivi), ha evidenziato che le clausole introdotte dal CCNL 1998/1999 con riguardo alla composizione dell’assegno personale pensionabile non potevano, in realtà, trovare altra spiegazione se non quella di volere includere l’EDR introdotto con l’accordo nazionale 8 novembre 1995 nella mensilità aggiuntiva (appunto l’assegno personale pensionabile) di nuova istituzione. Difatti – ha sottolineato la Corte – l’art. 82 del contratto 1998/1999 è esplicito nell’escludere dalla composizione del suddetto istituto contrattuale alcune poste economiche (talune delle quali utili solo ai fini pensionistici), ma non l’EDR di cui all’accordo collettivo del 1995, optando così per la sua inclusione. Per altro verso, l’art. 73 dello stesso contratto collettivo, il quale, definendo la nozione di retribuzione base, costituisce una norma fondamentale per le sue molteplici ricadute sui c.d. istituti indiretti, accanto a componenti schiettamente retributive (quali il minimo tabellare, gli aumenti periodici, l’indennità integrativa speciale, ecc), della cui effettiva erogazione ai dipendenti non si può ovviamente dubitare, pone anche l’EDR previsto dall’accordo del 1995, che non vi era alcuna ragione di menzionare ove si fosse inteso soltanto ribadire la sua inclusione nel montante assoggettabile a pensione, già sancito dall’accordo in questione (così ancora in motivazione: Cass. 21 settembre 2007 n. 19560 cit.).

6. – La Corte, sempre in sede di interpretazione diretta del c.c.n.l.

1998/1999, ha affrontato, specificamente, anche la questione relativa alla portata precettiva dell’art. 73, punto 3, del ripetuto contratto collettivo.

Ha osservato, in proposito, che, mentre il contenuto degli artt. 73 e 82 del contratto, letti nel loro coordinato disposto, induce inequivocabilmente alla conclusione condivisa dalla sua precedente giurisprudenza, il contenuto del punto 3) del medesimo art. 73 e del coevo accordo “separato” del 6 febbraio 1998 (in cui si dichiara di voler mantenere ferma la disciplina dell’EDR di cui al Protocollo del luglio 1992 e all’accordo nazionale del novembre 1995) non possiede pari chiarezza e pregnanza; e, quand’anche si ritenga che esista una contraddizione tra l’uno e l’altro “blocco” di disposizioni, non potrebbe non darsi prevalenza al primo di essi, in virtù del criterio ermeneutico di carattere sussidiario di cui all’art. 1366 c.c. (il quale stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede), che tanto più deve trovare applicazione in relazione ai contratti collettivi, i cui testi in via preventiva sono di frequente sottoposti alla valutazione dei lavoratori interessati ed all’acquisizione del loro (eventuale) consenso; si che, in definitiva, quali che siano le ambiguità delle richiamate clausole collettive, considerate nel loro complesso, la sola interpretazione consentita, anche in base al criterio dell’affidamento, perchè espressa in termini manifesti e generalmente comprensibili, è quella che comporta l’inclusione dell’EDR nell’assegno personale pensionabile.

7. – Nè per andare in contrario avviso e ritenere non censurabile l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni del contratto collettivo 1998/1999 vale l’osservazione, nella stessa contenuta, secondo cui le previsioni del successivo contratto collettivo del 2003, relative alla composizione dell’assegno personale pensionabile, “conforterebbero” la tesi della non inclusione dell’EDR di cui all’accordo 1995 nel suddetto emolumento annuale (anche) secondo la preesistente disciplina contrattuale. A dimostrare tutta la labilità dell’argomento e la sua inadeguatezza sotto il profilo ermeneutico considerato nell’art. 1362 c.c., comma 2, è sufficiente ripercorrere la storia negoziale dell’istituto, la quale consente di concludere che l’EDR non si presta a una definizione ontologica unitaria, non avendo goduto di una regolazione uniforme valevole a collocarlo, una volta per tutte, fra le componenti stabili della retribuzione, ovvero tra le poste economiche rilevanti ai soli fini pensionistici, bensì di una regolazione eterogenea e variamente modellata nel tempo, quanto alla sua concreta incidenza sugli altri istituti contrattuali; tant’è che è pacifico che, nel 1990, l’azienda, ebbe a corrisponderlo nel premio annuale di fine esercizio (l’emolumento poi sostituito dall’assegno personale pensionabile), come effetto della contrattazione collettiva 1988/1989, ed altrettanto pacifica è la natura di corrispettivo realmente accrescitivo dello stipendio (senza, cioè, assorbimenti di sorta) al suddetto elemento attribuita dalla contrattazione 1994/1995 e, in particolare, dall’accordo nazionale 8 novembre 1995, con riferimento alla determinazione della tredicesima mensilità.

8. – In conclusione, il ricorso, va rigettato, dovendosi confermare, sia pure con riferimento all’interpretazione del giudice del merito, la corretta corrispondenza all’interpretazione enunciata dalla Corte in sede di ricorso ex art. 420 bis c.p.c.: “Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l’E.D.R. – Elemento Distinto della Retribuzione – di cui all’accordo collettivo dell’8 novembre 1995 va computato nell’assegno pensionabile di cui al cit. art. 82”.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perchè gli intimati non hanno svolto attività di resistenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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