Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12428 del 16/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12428 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 22636-2013 proposto da:
DE LUCA EMMA DLCMME37H46H825S, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati DANTE STABILE, ANNA
AMANTEA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CATERINA PIA MONTELLA, quale erede di Giovanni Era, già
titolare della Ditta “ERRA IMMOBILIARE”, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

COSTANTINO

MONTESANTO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

CI-94

Tg.

Data pubblicazione: 16/06/2015

avverso la sentenza n. 826/2012 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 27/06/2012, depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
uditi gli avvocati Anna Amantea e Dante Stabile difensori della

ricorso o in subordine per la P.0

Ric. 2013 n. 22636 sez. M2 – ud. 21-05-2015
-2-

ricorrente che si riportano agli scritti insistendo per raccoglimento del

PREMESSO
che Giovanni Erra , titolare della “Erra Immobiliare”, citò Emma De Luca innanzi al
Tribunale di Salerno per sentirla condannare a versare il compenso dovuto per l’opera
prestata per la intermediazione nella vendita di un appartamento della medesima — pari
alla percentuale di mediazione a carico del mandante- ed a corrispondergli ulteriore e
pari somma per lucro cessante — commisurato alla percentuale di compenso che avrebbe

convenuta si era rifiutata di stipulare il contratto di vendita nonostante il terzo
interessato alla vendita avesse manifestato la sua disponibilità a corrispondere la somma
richiesta — lire 265 milioni-;
che la De Luca si costituì rilevando — per quello che ancora conserva interesse in sede di
legittimità- che la decisione di non aderire alla proposta era derivata dal fatto che il terzo
aveva a sua volta proposto una rateizzazione del prezzo non contemplata nell’originaria
offerta sottopostagli dal mediatore;
che l’adito Tribunale rigettò la domanda non avendo rinvenuto, al momento della
decisione, il fascicolo dell’attore;
che l’Erra impugnò tale decisione, depositando l’incarto mancante; la De Luca chiese il
rigetto del gravame; la Corte di Appello di Salerno accolse l’impugnazione condannando l’appellata al pagamento della sola parte di mediazione a suo caricoritenendo, da un lato, che le parti avessero stipulato una mediazione atipica – in ragione
dell’inserimento nel contratto della clausola h) con la quale si era previsto l’obbligo di
corrispondere il compenso per la mediazione anche se l’affare non si fosse concluso- e
giudicando, dall’altro, che il rifiuto alla stipula non sarebbe stato giustificato perché
l’unico elemento fatto inserire dalla cliente nella offerta da sottoporre ai terzi sarebbe
stata quella dell’ammontare del prezzo;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la De Luca, notificando il
gravame l’8 ottobre 2013 agli eredi dell’Erra — deceduto il 2 dicembre 2012, dopo il
deposito della sentenza di secondo grado, avvenuto il 29 giugno 2012- ,collettivamente
ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del predetto, facendo valere un unico motivo
di annullamento; ha resistito con controricorso Caterina Pia Montella, vedova dell’Erra;

potuto esigere, a vendita conclusa, dal futuro acquirente- rappresentando che la

che è stata notificata relazione ex art 38O biscpc del seguente tenore:

“I — Parte ricorrente assume la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1325, 1326,
1754, 1755 e 1756 cod. civ. nonché un vizio di ultrapetizione, deducendo che il
contratto concluso con l’Erra — mediante la sottoscrizione di moduli prestampati- non
avrebbe rivestito il contenuto minimo per aversi una proposta vincolante, mancando
ogni riferimento ai tempi ed alle modalità di adempimento del futuro contraente: da ciò

l’integrazione del contenuto negoziale — per quanto riguardava i tempi del versamento
del prezzo- non avrebbe concretizzato alcun inadempimento da parte di essa esponente,
riferendosi ad un contratto radicalmente nullo.

II — Il motivo è inammissibile.
II.a — Dalla lettura della sentenza di appello emerge che: I – la nullità del contratto di
mediazione venne dedotta in primo grado sotto il profilo che l’Erra non avrebbe
dimostrato di essere iscritto nell’albo previsto dalla legge 39/1989 -e non già per
inadeguatezza del contenuto contrattuale a costituire un valido vincolo per le parti-; 2 —
nella comparsa di risposta in appello l’appellata avrebbe chiarito di non aver ritenuto la
proposta del terzo conforme alle proprie aspettative e per tal ragione di essersi rifiutata
di proseguire nel rapporto con l’aspirante acquirente.(vedi

arnplius i foll 4/5 del

controricorso che ne riportano il contenuto letterale)

II.a.1 — Ne deriva che, in deroga al principio di specificità del ricorso, inverato nel
canone di autosufficienza dell’esposizione dei motivi, parte ricorrente non ha indicato
ove, nei pregressi gradi di giudizio di merito — in contrasto con i riportati accenni
contenuti nella sentenza di secondo grado- avrebbe sollevato la questione della nullità del
contratto di mediazione nei termini esposti nel ricorso; ne consegue la sostanziale novità
della denunziata nullità e la inammissibilità della sua proposizione in questa sede.

II.b — La censura sarebbe comunque infondata in quanto il contenuto minimo del
contratto è indicato nell’art. 1325 cod. civ. , di cui, nell’accordo in esame, si sono
riscontrati tutti gli estremi: il fatto dunque che non vi fosse una rispondenza tra i due
moduli predisposti dal mediatore e sottoscritti rispettivamente dal cliente e dal terzo ,

sarebbe derivato che, modificata da parte del terzo la proposta, il rifiuto di accettare

:

quanto alla rateizzazione del prezzo, non incideva sulla validità del rapporto contrattuale
tra il mediatore ed il conferente l’incarico.
II.c — La denunziata violazione dell’art. 112 cpc è rimasta priva di qualunque sviluppo
argomentativo.”
Che per la ricorrente è stata depositata memoria difensiva ed i procuratori della
medesima hanno discusso la causa in sede di adunanza camerale;

Che le considerazioni sopra esposte sono condivisibili né sono stati forniti ulteriori
spunti critici idonei a scalfire la tenuta logica della relazione;
che in particolare, non congruo è il richiamo al recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte ( sentenza n. 4628 del 2015) in merito alla configurabilità di un preliminare di
preliminare né alla più risalente pronuncia della VI sezione ( n. 15856/2012)
relativamente al contenuto minimo che deve rivestire l’accordo negoziale per essere
inquadrato come contratto , atteso che nella fattispecie non andava indagata l’idoneità
della proposta ad essere accettata dal terzo ( idoneità che comunque doveva essere
scrutinata in sé e non dipendeva dall’esistenza di una controproposta) quanto piuttosto
se le parti fossero state messe in contatto dal mediatore sulla base di un modulo portante
una compiuta offerta all’acquisto ( che non escludeva la rateizzazione del prezzo) e se,
quindi, potesse dirsi maturato il diritto del mediatore al compenso per l’opera prestata;
che pertanto il ricorso va rigettato, con onere di spese — secondo la quantificazione
indicata in dispositivo- sulla parte soccombente;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del
comma 1 bù dell’art 13 del d.P.R. 115 del 2002

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi; ai sensi dell’art. 13, comma 1 g” t” del d.P.R. n.
115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

RITENUTO

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 1”’ dello stesso art 13.
Così deciso il

21

maggio 2015 nella camera di consiglio della sezione V1-2 della

Cassazione

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