Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12427 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11286-2018 proposto da:

ISTITUTO DI VIGILANZA BRIANTEO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE FILIBERTO 61, presso lo studio dell’avvocato PECORARO

VALTER ARNALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL SIGNORE

PAOLO LUIGI;

– ricorrente –

contro

DELETRON SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4189/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE

CRISTIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 04189 depositata il 03/10/2017, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da Istituto di Vigilanza Brianteo S.r.l. avverso sentenza del Tribunale di Monza, di rigetto dell’opposizione a precetto proposta dalla stessa Istituto di Vigilanza Brianteo S.r.l. avverso precetto notificatole dalla Deletron S.r.l.

L’Istituto di Vigilanza Brianteo S.r.l. ricorrente per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale.

Deletron S.r.l. è rimasta intimata.

La ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso proposta dall’Istituto di Vigilanza Brianteo S.r.l. in liquidazione deduce violazione e falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in materia di termini processuali e artt. 36 e 327 c.p.c..

La ricorrente afferma che erroneamente la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che la causa fosse qualificabile come di opposizione all’opposizione con conseguente mancata applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Detta qualificazione aveva comportato l’inammissibilità dell’appello. La ricorrente evidenzia che essa aveva proposto i nella causa di opposizione a precetto, autonoma domanda di risarcimento danni per violazione, da parte della Deletron S.r.l. di norme penali e segnatamente degli artt. 615-ter c.p. e dell’art. 617-quater c.p., introducendo detta domanda alla prima udienza di trattazione dinanzi al Tribunale di Monza e successivamente ribadite con memoria ai sensi dell’art. 186 c.p.c., comma 3.

La sentenza della Corte di Appello di Milano ha affermato, alla pag. 7, ultimo periodo, che il Tribunale si era limitato a statuire sul diritto del creditore a procedere ad esecuzione sulla base di quel titolo esecutivo.

La detta affermazione della Corte territoriale non è stata adeguatamente censurata da parte della ricorrente che ha affermato di avere proposto domanda di risarcimento danni nei confronti della precettante, senza null’altro specificà, se non il titolo della pretesa (condotte asseritamente di rilevanza penale sul sistema informatico) ma non riportando in alcun modo nè il contenuto del verbale di causa della prima udienza di trattazione dinanzi al Tribunale di Monza nè quello della memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, nè la statuizione di rigetto del tribunale nella causa di opposizione a precetto.

A tacere d’altro, il credito risarcitorio, che, nella prospettazione della ricorrente avrebbe dovuto impedire, in quanto radicante una causa ulteriore e diversa da quella di opposizione all’esecuzione di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12l, art. 92, comma 1, (cd. Ordinamento giudiziario), è rimasto del tutto indeterminato nei suoi connotati specificanti.

In punto di potere di qualificazione dell’impugnazione il Collegio ribadisce l’orientamento della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 00475 del 13/01/2009 Rv. 606041 – 01), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale “L’impugnazione di un provvedimento gimisdkionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione” e, più di recente (Cass. n. 33728 del 18/12/2019 Rv. 656351 – 01): “In sede di opposizione all’esecuzione, ove l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell’opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell’ipotesi di rigetto dell’opposizione, in quanto esclusivamente l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello od a quello di rinvio” e, meno di recente (Cass. n. 17328 del 03/07/2018 Rv. 649841 – 01): “Nelle cause di opposizione all’esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 3 e 92 dell’ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell’ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell’opposizione, prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione; non si sottrae, invece, alla sospensione dei termini durante il periodo feriale la controversia nella quale il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall’opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia.”.

Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato del tutto inammissibile.

Nulla per le spese, non risultando la controparte Deletron S.r.l. costituita.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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