Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12427 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26373/2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLE SCRIVIA 8,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO ROTUNNO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso il decreto n. 383/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositato il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello de L’Aquila, con decreto in data 4 maggio 2015, ha accolto il gravame di V.G. avverso l’ordinanza impugnata del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso della ex moglie B.P., lo aveva condannato a versarle il 40% della somma percepita a titolo di indennità di fine rapporto, ed ha condannato la B. alle spese dell’intero giudizio.

La B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il Varassi non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente B. si duole della condanna alle spese del giudizio di primo grado che il V. non aveva sopportato perchè contumace in quel giudizio.

Il ricorso è fondato.

La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 92 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 17432/2011, 9419/1997).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato è cassato; decidendo nel merito, dev’essere eliminata la condanna della B. alle spese del giudizio di primo grado.

Le spese del giudizio di legittimità sono irripetibili.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo nel merito, elimina la condanna della B. alle spese del giudizio di primo grado in favore di V.; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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