Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12427 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28482-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ZETABI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante e

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA

59 presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA EMILIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARICONDA VINCENZO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPINA MARIA LUISA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 12.10.2006 è stato notificato alla “Zetabi srl” un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 12.7.2005) che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia n. 647/04/2000 che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento.

Si è costituita con controricorso la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 15.3.2011 in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Amministrazione aveva rettificato ai fini IRPEG i redditi della società contribuente relativi all’anno 1994. in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 rettifica fondata sulle sole risultanze delle risposte ai questionar inviati dall’Agenzia e sulla documentazione fornita dal contribuente, ma senza redazione di alcun verbale di constatazione. Il ricorso proposto avverso detto provvedimento dalla società contribuente è stato accolto dalla CTP di Pavia e l’appello interposto dall’Agenzia è stato integralmente disatteso dalla CTR di Milano.

La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che la pronuncia di primo grado – di cui erano riportate in motivazione le ragioni salienti della decisione – doveva ritenersi ampiamente motivata e non meritevole di censura, non essendo emersi “elementi nuovi tali da confutarne la validità”.

4. il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre distinti motivi d’impugnazione e si conclude previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 92.214.00 circa – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Rilievi preliminari.

In via preliminare, merita evidenziare che è infondata la censura di tardi vita dell’appello proposta dalla parte intimata nel proprio controricorso, atteso che risulta per tabulas dalle certificazioni apposte sull’originale del ricorso che quest’ultimo è stato presentato all’ufficiale giudiziario per l’inoltro al servizio postale, ai fini della notifica, il giorno 12.10.2006 e perciò tempestivamente rispetto alla data di deposito della decisione impugnata.

Nè può condividersi la tesi prospettata da parte della difesa della controricorrente secondo cui nei contenziosi tributari – diversamente che in quelli civili – la notifica per il ricorrente si perfezionerebbe al momento della consegna dell’atto all’agente postale e non al momento della consegna all’ufficiale giudiziario, non avendo alcuna pronuncia della Corte Costituzionale inciso sulla norma speciale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 diversamente da come è avvenuto a proposito dell’art. 149 c.p.c..

Ed invero, anche da ultimo con la sentenza n. 28 del 2004 la Corte Costituzionale ha ribadito che per effetto del successivo avvicendamento delle numerose pronunce sul tema (la n. 69 del 1994:

la n. 358 del 1996; la n. 447 del 2002) con cui è stata dichiarata la illegittimità di plurime norme dell’ordinamento nazionale, “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra e norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”. E ciò per il motivo sostanziale che – in applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. – le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

E’ quindi principio generale, applicabile di volta in volta nell’interpretazione ed applicazione delle discipline speciali dettate per le varie sezioni dell’ordinamento (processuale o sostanziale che ne sia la finalità) quello della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti, sicchè (proprio per l’espresso richiamo contenuto nella prima delle sentenze qui menzionate della Corte Costituzionale) “l’interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio” ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica.

In base a detto canone di interpretazione sistematica, oltre che in base al canone di interpretazione costituzionalmente orientata, la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni – anche se non contenuta esplicitamente nelle norme di volta in volta applicate – deve essere desunta da quella ormai generalmente contemplata nell’ordinamento, e conseguentemente applicata, senza necessità che il giudicante si prospetti la necessità (che altrimenti si imporrebbe nella specie qui in esame) di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio della questione di legittimità costituzionale.

Sempre invia preliminare va pure disattesa la diversa censura di nullità della notifica proposta dalla parte intimata sull’asserito rilievo che la notifica sarebbe stata effettuata nel domicilio eletto oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata allorquando il domiciliatario avv. Tomarchio era già deceduto.

Ed infatti va considerato che la notifica di cui qui si tratta è stata concretamente ricevuta nello studio del predetto avv. Tomarchio nelle mani di persona qualificatasi come “impiegato”, sicchè non vi è dubbio che si debba tenere anche conto dell’insegnamento di questa Corte a proposito di casi consimili, insegnamento secondo il quale:

“In materia di notificazioni, la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall’albo deve essere considerata nulla e non inesistente – e come tale, sanabile – nell’ipotesi in cui un altro professionista ne continui l’attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio dell’avvocato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in sè; in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell’atto è stata consegnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto nulla e non inesistente – e, perciò, sanata con effetto retroattivo a seguito della costituzione della parte – la notifica eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario, deceduto nelle more della pronuncia della sentenza di primo grado, poichè l’organizzazione dello studio aveva continuato ad operare anche dopo il decesso, ed il figlio del domiciliatario deceduto, anch’egli avvocato, aveva studio nello stesso luogo del padre)” (in termini Cass. Sez. 2. Sentenza n. 58 del 07/01/2010).

Anche nella specie qui in esame, quindi, l’intervenuto decesso e la conseguente nullità della notifica non avrebbe potuto avere effetto determinante ai fini della soluzione della lite, essendosi tempestivamente costituita la parte controricorrrente, con il conseguente effetto sanante della nullità.

6. Il terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5”.

Con il primo profilo di censura, afferente all’omessa motivazione di un punto decisivo (riguardante ravviso di accertamento emesso a seguito di rettifica induttiva dei ricavi basata sulle risposte al questionario e sulla documentazione fornita dal contribuente in riferimento ai “prezzi ed orario di lavoro indicati nelle fatture” nonchè alle “quantità di materie prime rinvenute nelle rimanenze variabili”), la ricorrente Agenzia – dopo avere esposto in maniera autosufficiente le censure proposte contro la sentenza di primo grado in merito agli elementi di prova di cui si era dato conto nell’avviso di accertamento – si duole che il giudice di secondo grado abbia integralmente omesso di chiarire quale sia stato l’esame degli atti e delle risultanze di causa, sicchè poi le motivazioni della decisione si palesano “soltanto apparenti” oltre che “insanabilmente contraddiltorie” e frutto di una “sequela tautologica”. In tal modo il giudice di secondo grado ha eluso il dovere di esaminare analiticamente i fatti e quindi il contenuto dell’avviso di accertamento, siccome espressamente richiesto nell’appello dell’Agenzia.

La censura – che è più liquida e di immediata soluzione rispetto alle precedenti due sicchè le assorbe integralmente – è fondata e da accogliersi.

Ed infatti, è giurisprudenza costante e pienamente condivisibile di questa Corte che: “la motivazione per relationem della sentenza pronunziata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; sicchè deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione” (per tutte Cassazione civile sez. trib., 30 aprile 2010. n. 10490).

La sentenza qui in esame costituisce un caso di scuola della pronuncia per relationem essendosi il giudicante limitato a riferire gli argomenti addotti dal primo giudice a fondamento della propria decisione e poi a dichiarare di aderire integralmente ad essi, sulla scoria della sola e stereotipa considerazione che non sarebbero emersi “elementi nuovi, tali da confutarne la validità”, ma senza dare conto delle censure proposte avverso la decisione di primo grado e senza esaminare dette censure in alcun modo, anche con specifico riferimento alla documentazione più volte menzionata nell’atto di appello a supporto della invocata fondatezza delle censure.

Un siffatto modulo di motivazione non consente di apprezzare in alcun modo le ragioni per le quali le analitiche censure proposte dall’Agenzia contro la sentenza di primo grado – che sono il reale thema decidendum prospettato nel grado di appello – sono state ritenute non meritevoli di accoglimento dal giudice del secondo grado. Perciò stesso la predetta sentenza non può che considerarsi motivata con modalità del tutto apparenti e sostanzialmente omesse, alla stregua di quelle che non trovano concreto riscontro nell’effettivo svolgimento del processo e nell’esame delle risultanze istruttore, tanto da apparire una stereotipata ripetizione di frasi tratte da precedenti sentenze emesse in analoghe fattispecie. (In termini analoghi Cass. Sez. 50 Sentenza n. 3032 del 29/03/1999).

Nè rileva che la parte ricorrente – nei successivi profili del motivo d’impugnazione – abbia anche tacciato la sentenza di secondo grado di “contraddittorietà”. poichè detto attributo è riferito – nel concreto – alle dal giudice di appello trascritte ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, ragioni che – come si è detto – non sono state poi rielaborate in maniera critica dal giudice d’appello.

Si impone perciò una nuova valutazione delle censure che sono state formulate dalla parte allora appellante, con riferimento alle quali tornerà a pronunciarsi la medesima CTR di Milano, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese di lite di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per una nuova decisione (anche in punto di regolazione delle spese di questo grado) ad una diversa sezione della CTR di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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