Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12426 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10329-2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATTEO

BOIARDO 17, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ERNESTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato LENZI STEFANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18693/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE

CRISTIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, quale giudice monocratico d’appello, ha, con sentenza n. 18693 del 09/10/2017, rigettava l’impugnazione proposta da G.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede che aveva disatteso la domanda di risarcimento danni, conseguenti ad infiltrazioni d’acqua, causati al locale ad uso commerciale del G., concesso in locazione a terzi, sito in Roma, alla via delle Acacie, n. 103, dalla lavatrice ubicata nell’appartamento soprastante, di proprietà di P.V..

La sentenza del Tribunale è impugnata in sede di legittimità da G.F..

Resiste con controricorso P.V..

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112,324,329 e 345 c.p.c., richiama, inoltre, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e deduce che erroneamente il Tribunale ha proceduto alla riqualificazione ai sensi dell’art. 2043 c.c. di domanda pacificamente configurata dal Giudice di Pace quale attinente a responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Il ricorso, che assume che il giudice di appello non poteva mutare la configurazione giuridica della domanda effettuata dal giudice in primo grado,e quindi sussumerla in un diverso paradigma normativo (nell’art. 2043 c.c. anzichè, come fatto dal Giudice di Pace, nell’art. 2051 c.c.) è infondato, in quanto collide con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 21561 del 20/10/2010 Rv. 614505 – 01), secondo il quale: “Nell’ipotesi in cui sulla domanda o su un capo autonomo di essa non si sia formato il giudicato interno, per effetto dell’acquiescenza espressa o tacita, deve ritenersi consentito porre in discussione, nell’ambito della impugnazione proposta contro la relativa pronuncia, le questioni concernenti l’applicabilità di una norma giuridica e l’interpretazione della norma stessa, qualunque sia stato il comportamento difensivo concretamente assunto in proposito dalla parte, nel precedente o nei precedenti gradi del giudizio. Dette questioni, infatti, sono rilevabili anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione”, di recente ribadito (Cass. n. 11805 del 09/06/2016 Rv. 640195 – 01), sebbene in fattispecie concreta esattamente contraria (domanda qualificata in primo grado ai sensi dell’art. 2043 c.c. e riqualificata in appello in responsabilità da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.) a quella qui in scrutinio, ma con conclusione non suscettibile di mutare, in quanto in ogni caso coerente con l’affermazione della sentenza per prima richiamata (in senso sostanzialmente conforme, sul potere di riqualificazione della domanda da parte del giudice dell’impugnazione di merito, con il limite della non immutazione degli effetti derivanti dall’una o altra qualificazione giuridica: Cass. n. 15383 del 28/06/2010 Rv. 613802 – 01 ovvero con il limite dell’esclusione della disamina di fatti diversi: Cass. n. 10617 del 26/06/2012-‘Rv. 623253 – 01).

Il Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, operata la diversa qualificazione della responsabilità ascritta alla P. nell’ambito dell’art. 2043 c.c. ha, quindi, proceduto alla disamina del materiale probatorio raccolto dinanzi al Giudice di Pace (deposizioni testimoniali dei testimoni addotti dal G. e relazione di consulenza tecnica di ufficio), pervenendo, con argomentazione logica ed esauriente, all’esclusione di profili di responsabilità della convenuta secondo il paradigma normativo del fatto doloso o colposo di cui all’art. 2043 c.c..

Per mera completezza motivazionale il Collegio rileva che il Tribunale ha effettuato la riqualificazione giuridica della domanda ritenendo incongrui (testuale, a pag. 4, in fine del paragrafo 2.) i riferimenti del Giudice di Pace alla responsabilità per cose in custodia ed ha affermato, senza che sia stata mossa alcuna idonea censura sul punto, che era stato il G., attore in primo grado, a qualificare la fattispecie in termini di colpa della proprietaria dell’appartamento soprastante (tanto si desume sia dalla sentenza d’appello, pag. 3, paragrafo 2, secondo periodo, che dalla mancanza, imputabile al ricorrente, di una specifica riproposizione, in questa sede, delle parti dell’atto di citazione in primo grado dai quali possa desumersi la qualificazione originaria della domanda ai sensi dell’art. 2051 c.c.).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della causa, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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