Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12426 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30123/2014 proposto da:

COMUNE CASORIA – P.I. (OMISSIS), in persona del sindaco suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso,

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO IAVARONE e GIOVANNI

CRESCI;

– ricorrente –

contro

V.A., VI.AS., V.M., V.R.,

P.A., R. M. G., R.F.I. Spa;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 707/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Casoria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 31 marzo 2014, che lo aveva condannato a versare, presso la Cassa depositi e prestiti, le indennità di espropriazione ed occupazione di alcuni terreni nel medesimo comune, di cui V.A. ed altri erano comproprietari in via ereditaria.

2.- Le parti private (RFI spa, V.A., As., M. e R., P.A. e R.M.G.) non hanno svolto attività difensiva.

3.- Il ricorso per cassazione dev’essere corredato da procura speciale che è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (v., tra le tante, Cass. n. 19226/2014, n. 5554/2011). Il ricorso è, pertanto, inammissibile qualora la procura sia conferita, ancorchè per tutti i gradi del giudizio, con procura speciale rilasciata anteriormente alla sentenza impugnata, come nel caso di specie, in cui è stata depositata una procura speciale notarile rilasciata in data 3 aprile 1986 e si fa cenno, nell’intestazione del ricorso, ad un’altra procura notarile rilasciata nel 1989 (non depositata), entrambe antecedenti alla sentenza impugnata.

3.1.- Il Comune di Casoria ha prodotto, in calce alla memoria, una procura speciale in data 29 marzo 2017, a “sanatoria della pretesa inidoneità della originaria procura alle liti”. L’invocata sanatoria, tuttavia, non può dirsi realizzata. Infatti, il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass., sez. un., n. 13431/2014).

4.- Il ricorso è inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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