Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12426 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 16/06/2016), n.12426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13653-2010 proposto da;

C.T.P. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato LAURA TRICERRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO ROBERTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA C.F. (OMISSIS), già BERGAMO ESATTORE

SPA C.F. (OMISSIS), concessionaria servizio riscossione provincia

di Bergamo;

– intimata –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, LUIGI CALIULO, giusta delega in calce al ricorso

notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 481/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/12/2009 R.G.N. 140/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega orale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 481 del 15 ottobre –

19 dicembre 2009, notificata il 19 marzo 2010, in parziale riforma dell’impugnata pronuncia del Tribunale di Bergamo, appellata dall’I.N.P.S. e con esso dalla società di cartolarizzazione S.C.C.I. (limitatamente alla parte in cui era stata ritenuta la detrazione dal totale di contributi pretesi con la cartella esattoriale di pagamento, opposta dalla C.T.P. S.p.a., di quanto corrisposto dalla interposta s.r.l. GRIM per i lavoratori Z. e B.), dichiarava che la contribuzione versata non aveva efficacia satisfattiva, non condividendo il principio di diritto affermato al riguardo dalla citata giurisprudenza di legittimità, in base alle disposizioni dettate dagli artt. 1180 e 2036 c.c., preferendo invece il più risalente orientamento interpretativo di cui ai citati precedenti di Cass. nn. 1080/87 e 12509/04. Poichè, quindi, nell’assenza in causa della interposta GRIM srl, che avrebbe pagato i contributi (peraltro non litisconsorte necessaria), non era possibile qualificare detti versamenti come frutto di errore inescusabile ed affermarlo in modo definitivamente pregiudizievole per le loro ragioni nella eventuale successiva controversia per la ripetizione, appariva maggiormente conforme ai principi l’interpretazione più risalente, che, seguendo l’affermazione della novazione del rapporto, poneva a carico del datore di lavoro reale ogni obbligazioni dallo stesso nascente. Per contro, l’unico danneggiato dalla più recente interpretazione giurisprudenziale, ad avviso della Corte bresciana, finirebbe, infatti, con l’essere il lavoratore, che si troverebbe privo di una parte di contributi, con evidente danno pensionistico.

Le spese di secondo grado venivano, inoltre, dichiarate compensate.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione la C.T.P. S.p.a. come da atto notificato il 19-05-2010 all’I.N.P.S. – S.C.C.I. S.p.a. e alla concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Bergamo EQUITALIA ESATRI S.p.A., già Bergamo Esattorie, con sede ivi, appellata contumace (retate di spedizione delle notifiche a mezzo posta in data 18 maggio 2010 a cura dell’ufficiale giudiziario di Brescia) affidato ad un solo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1180, 2036 e 2041 c.c.), relativamente alla parte in cui era stata riformata la decisione appellata, per il resto ormai passata in giudicato, richiamando in sintesi i più recenti arresti sul punto di questa Corte di legittimità, per cui, tra l’altro, secondo la ricorrente, sarebbe stato agevole, in base ai dati emergenti dal verbale di accertamento, verificare i versamenti contributivi eseguiti dalla GRIM a favore dei suddetti B.N. e di Z.C. negli anni 2000 e 2002, dei quali peraltro erano state acquisite le rispettive istanze di legalizzazione di lavoro irregolare e per cui la L. n. 189 del 2002, art. 33 escludeva la punibilità per qualsiasi violazione finanziaria, fiscale, previdenziale ed assistenziale, comunque afferente all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione compite antecedentemente.

L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.p.a. S.C.C.I., ha depositato una procura speciale priva di data in favore degli avv.ti Antonino Sgroi ed altri.

La società concessionaria del servizio di riscossione, invece, è rimasta intimata.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c., nonostante rituali avvisi in data 15 e 18 gennaio 2016 per la pubblica udienza fissata al 9 febbraio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, di guisa che va accolto con la cassazione dell’impugnata sentenza relativamente al dedotto motivo.

Va ancora precisato che il giudice del lavoro di Bergamo aveva accolto, in parte, l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla S.p.a. C.T.P., ritenendo provata l’interposizione fittizia di manodopera soltanto in relazione alle posizioni del lavoratori Z. e B., avviati dalla GRIM S.r.l., annullando invece la pretesa contributiva per le altre posizioni oggetto di accertamento. Dichiarava, Inoltre, nella motivazione della sentenza, che il parziale versamento del contributi, eseguito dalla GRIM, valenza satisfattiva, dl modo che andava a scomputo di quanto dovuto dalla CTP all’I.N.P.S..

La pronuncia, quindi, veniva Impugnata soltanto dall’Istituto e limitatamente alla decisione di considerare estinta l’obbligazione contributiva in relazione ai versamenti eseguiti dalla società GRIM, segnatamente riguardo alle posizioni del suddetti Z. e B., sostenendo che, attesa l’inopponibilità dell’accertamento sull’interposizione al datore di lavoro apparente, esponeva il medesimo Istituto alla ripetizione dei contributi pagati dalla fornitrice di manodopera e quindi anche i lavoratori direttamente interessati al rischio di trovarsi una parziale scopertura previdenziale in ordine ai periodi lavorati.

Dunque, atteso l’anzidetto parziale appello dell’ente impositore, risulta ormai coperto dal giudicato tutto quanto deciso dal giudice di primo grado, che non ha formato oggetto di impugnazione.

Ciò premesso, va cassata la declaratoria della Corte distrettuale, relativamente all’anzidetta corrisposta contribuzione non avente efficacia satisfattiva.

Ed invero, le questioni sollevate dalla ricorrente sono state già esaminate più volte da questa Corte, ritenendo che nelle prestazioni di lavoro, cui si riferiscono i primi tre commi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (nella specie ratione temporis applicabile, relativamente alle posizioni contributive per i suddetti due lavoratori, con riferimento ai periodi aprile/novembre 2000, gennaio/ottobre 2002, maggio/ottobre 2002), la nullità, per illiceità dell’oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell’u.c. dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni – comportano che solo sul committente (o interponente), e non anche sull’appaltatore (o interposto), gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza che la (concorrente) responsabilità di quest’ultimo possa essere affermata in virtù dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dell’INPS nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro (cfr., ex phirinds, Cass. n. 463/12; Cass. 23844/11; Cass., n. 5901/99; Cass. Sez. Un. n. 22910/06; Cass. n. 2372/07).

Al contempo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto, inoltre, modo di affermare che, in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, nonchè dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’Ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione (con le condizioni di cui all’art. 2036 c.c., comma 3), anche il pagamento effettuato per errore (cfr., tra le altre, Cass. n. 12509/04; Cass. n. 12735/06; Cass. nn. 1666/08; Cass. n. 3707/09).

Più in particolare, si è ritenuto che “l’applicazione del principio ora esposto all’ipotesi dei contributi pagati dal datore di lavoro fittizio comporta l’irripetibilità da parte sua del contributi già versati (così come delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori), poichè non può considerarsi scusabile l’eventuale errore sull’identità dell’effettivo debitore dl chi è corresponsabile della violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, peraltro sanzionata come contravvenzione dall’art. 2” (cfr. Cass. n. 12509/04 cit., in motivazione, nonchè Cass. lav. n. 3707 del 16/02/2009 eit., secondo la quale resta tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito; ne deriva che, ove i contributi siano stati versati all’ente previdenziale dal datore di lavoro apparente, detto pagamento – come pure la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori – è irripetibile, non potendosi considerare scusabile l’errore sull’identità dell’effettivo debitore da parte di colui che è corresponsabile della violazione, sanzionata a titolo contravvenzionale dalla L. n. 1369 del 1960. V. ancora più recentemente, nei sensi anzidetti, Cass. lav. n. 17516 del 27/05 –

03/09/2015, che cassava peraltro altra pronuncia della Corte di Appello di Brescia, analoga a quella qui impugnata).

Pertanto, In adesione a tali principi, cui va data continuità in difetto di valide diverse argomentazioni per potersene discostare, il motivo posto a sostegno del ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, per il riesame, ai giudice Indicato in dispositivo, il quale, nell’adeguarsi ai criteri sopra enunciati, dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio, non risultando peraltro in atti sicuri e sufficienti elementi, tali da poter giustificare una decisione di merito.

PQM

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata, per quanto di ragione, limitatamente al ricorso ivi accolto, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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