Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12426 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21516-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2 011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 7.7.2006 è stato notificato a B.V.F. un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 6.4.2006 e notificata il 9.5.2006). che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 305/25/2003, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IRPRF afferente l’anno d’imposta 1998.

Non ha svolto attività difensiva la parte contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 15.3.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Amministrazione aveva rettificato ai fini IRPEF i redditi dichiarati dalla contribuente, recuperando ad imposizione l’ammontare del 19% delle spese di manutenzione di beni vincolali ai sensi della L. n. 1089 del 1999, spese che la contribuente aveva dedotto in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13 bis la rettifica è stata operata sulla premessa che – trattandosi di spese non obbligatorie – la loro necessarietà avrebbe dovuto essere certificata dalla competente Soprintendenza con un atto preesistente rispetto alla dichiarazione dei redditi, mentre invece il certificato esibito dalla contribuente risultava rilasciato in data successiva alla dichiarazione dei redditi stessa. Il ricorso avverso l’avviso di accertamento era stato accolto dalla CTP di Milano e l’appello proposto dall’Agenzia era stato poi disatteso dalla competente Commissione Regionale.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR. oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che il ritardo della Soprintendenza nel rilascio della certificazione necessaria ai fini della detrazione “non può ricadere sulla contribuente”, alla luce del fatto che le spese risultavano sostenute nell’anno 1998 e perciò correttamente detratte nel rispetto del principio di cassa, valido per le dichiarazioni delle persone fisiche.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 26.000,00 circa – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

L’unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13 bis” ed è sostenuto da idoneo quesito ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..

La ricorrente Agenzia si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto idonea, ai lini della deduzione delle spese non necessarie. sostenute per la manutenzione di cose vincolate ai sensi della L. n. 1089 del 1999. una certificazione rilasciata in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la deduzione è stata chiesta, ed assume che – essendo detta certificazione “elemento costitutivo del diritto” – la contribuente avrebbe dovuto esercitare il diritto alla detrazione nell’anno di imposta in cui la certificazione medesima è stata effettivamente rilasciata.

La censura è infondata e deve essere disattesa.

La norma della cui applicazione si controverte, nella lettera vigente nel periodo d’imposta per cui è causa, recitava;

“1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Minisiero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio de territorio del Ministero delle finanze”.

Con riferimento all’applicazione della predetta norma alle vicende analoghe a quella per cui è causa, è condivisibile precedente di questa Corte quello secondo cui: “In tema di IRPEG, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 6 consente – in deroga alla regola che non ammette deduzioni dal reddito complessivo in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti – la deducibilità. dal reddito d’impresa del singolo periodo d’imposta, delle spese sostenute, per fini di utilità sociale, dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. “nella misura rimasta effettivamente a carico”, a condizione che la necessità delle spese risulti da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruità effettuata d’intesa con l’ufficio tecnico erariale competente per territorio. Ad un tal riguardo, per tali spese, troverà applicazione il principio di cassa, anzichè di quello ordinario di competenza, con la conseguenza che esse devono ritenersi deducibili interamente nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, senza che la deducihilità sia subordinata alla previa conclusione dell’iter amministrativo per il rilascio della certificazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15645 del 12/08/2004).

Ed invero, da una parte non esiste nella lettera della menzionata norma alcun elemento testuale che consenta di attribuire alla “previa certificazione della necessarietà delle spese” il carattere di elemento costitutivo del diritto, tanto più che detta anteriorità, se effettivamente le si volesse attribuire l’anzidetto carattere, dovrebbe essere logicamente correlata con il momento dell’esborso e non con quello della dichiarazione dei redditi, atteso che solo così potrebbe assolvere (in modo più efficace di quanto non sia ove si aderisca alla tesi di parte contribuente) alla funzione che la ricorrente Agenzia ritiene di dovergli attribuire, e cioè per “garantire Larario da detrazioni non spettanti perchè relative a spese non necessarie”. Per contro, è da credere che la necessarietà della spesa è carattere del tutto indipendente ed indifferente alla previa certificazione, ben polendo risultare da una certificazione postuma, e comunque spettando alla Soprintendenza di valutare – ove mai l’effettuazione delle opere e dell’esborso sia avvenuto prima della richiesta di rilascio del certificato – di non addivenire al rilascio per l’impossibilità di valutare il carattere della indispensabilità, qualificante ai fini della detrazione, proprio per causa della ritardata richiesta della certificazione qui in parola.

D’altro canto la indicazione contenuta nella norma circa il fatto che siffatte spese – sostenute per fini di utilità sociale – siano deducibili dal reddito nel singolo periodo d’imposta “nella misura rimasta effettivamente a carico” appare indicativa dell’intento del legislatore di applicare alle stesse il principio di cassa, in piena coerenza con il generale principio in materia di redditi delle persone fisiche, rispetto al quale sarebbe stata necessaria una diversa espressa indicazione per prospettare l’esistenza di una deroga.

Consegue da quanto detto che non vi è ragione di cassare la sentenza impugnata, non risultando che essa abbia contravvenuto al disposto della norma applicata.

Nulla sulle spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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