Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12425 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3068-2005 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

CASAGRANDE MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato OLDINI SILVIA

ADELE ERNESTA;

– ricorrente –

e contro

BRIDGEPORT BRASS SPA P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 3708-2005 proposto da: BRIDGEPORT SRL P.I. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRESCIANI TULLIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

nonchè contro

F.S. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2528/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Giovanni ANGELOZZI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Silvia OLDINI, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per riunione e rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S., libero professionista nei settori dell’organizzazione aziendale e dei sistemi informatici, premesso che nel maggio 1996 la Bridgeport Brass spa si era rivolta a lui per l’analisi del proprio sistema informatico ed aveva accettato l’indicazione di acquistare il pacchetto della Dataform; che con raccomandata (OMISSIS), “a seguito dei noti cambiamenti in ordine al nuovo assetto azionario”, la Bridgeport aveva comunicato disdetta del contratto, chiese ed ottenne decreto ingiuntivo per L. 47.740.000 per fatture relative a prestazioni non pagate. Propose opposizione l’ingiunta svolgendo domanda di danni per l’inutilità del programma installato mentre il F. chiese il rigetto dell’opposizione e, riconvenzionalmente, i danni per l’ingiustificato recesso.

Il Tribunale, subentrato al Pretore, ritenute inammissibili le riconvenzionali delle parti, rigettò l’opposizione.

Proposto appello dalla Bridgeport, resistette il F. svolgendo appello incidentale e la Corte di appello di Milano, con sentenza 2528/04, revocò il d.i., condannò il F. alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e dichiarò l’inammissibilità della domanda di danni dell’appellante per mancanza di specifico motivo di impugnazione. La Corte ritenne non provato l’adempimento delle prestazioni cui il F. si era obbligato, aggiungendo che aveva ricevuto L. 29.403.320 per servizi, L. 5.200.000 per fornitura impianti mentre la società Orgware, cui partecipava lo stesso F., aveva ricevuto L. 396.719.596.

Ricorre F. con un motivo, resiste Bridgeport srl, già Bridgeport Brass spa, che svolge ricorso incidentale, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia violazione degli artt. 2230 e 2237 c.c. e si deduce che i giudici di secondo grado abbiano dato erronea applicazione della norma integrante la fattispecie qualificata come prestazione d’opera intellettuale, con richiami alla sentenza di primo grado.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il professionista si era impegnato a conseguire un risultato concreto, trattandosi di servizi di collaborazione.

Aveva diritto a quanto previsto dall’art. 2237 c.c..

La Bridgeport col ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 99 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 1176 c.p.c., comma 2 ed all’art. 1223 c.c.p. per avere la corte di appello ritenuto che il punto della decisione di primo grado relativo all’affermata inammissibilità della riconvenzionale in primo grado non fosse stato specificamente censurato.

Le doglianze non meritano accoglimento.

Il ricorso principale mostra di preferire la sentenza di primo grado a quella di appello e denunzia una violazione di legge mentre la decisione impugnata ha fatto riferimento alla mancata prova della obbligazione assunta.

In particolare la sentenza, premesso che la controversia riguardava sia l’annullabilità per conflitto di interessi, del contratto d’opera concluso tra le parti, sia l’eccessiva onerosità dei compensi richiesti sia l’inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, con ampia, diffusa ed analitica motivazione, dopo aver rigettato gli altri motivi di gravame ha concluso che, non avendo il F. fornito prova della qualità dell’adempimento delle prestazioni cui si era obbligato, il motivo sollevato dalla Bridgeport riguardo all’insufficiente adempimento del creditore opposto dovesse essere accolto, indicando, a pagina venti, le ragioni della conferma, per via presuntiva, dell’insufficienza della prestazione professionale ricavabile dall’andamento oneroso del rapporto.

Nel 1996 la Bridgeport aveva corrisposto a F. L. 29.403.320 per servizi, L. 5.200.000 per fornitura di impianti, alla OrgWare, cui partecipava lo stesso F., ben L. 396.719.596 per servizi, cui si aggiungevano i costi sopportati nei confronti della Dataform che aveva fornito i programmi.

A fronte di queste anticipazioni e dopo ben due anni di lavoro, non era stato provato che la Bridgeport avesse potuto conseguire il risultato del pieno funzionamento del proprio sistema informatico, con l’effetto che non era stato neppure dimostrato che le prestazioni di assistenza cui si era obbligato il F. fossero idonee ad assicurare il risultato dedotto in contratto.

L’esito negativo della prova della qualità dell’adempimento cui si era vincolato F. legittimava la debitrice a sollevare l’eccezione prevista dall’art. 1470 c.c. e la pretesa degli ulteriori pagamenti contrastava col canone della buona fede nella esecuzione dei contratti (pagina ventuno).

F’da aggiungere che, non essendo prevista dall’art. 2237 c.c. alcuna indennità per mancato guadagno in caso di recesso, questo è stato legittimamente esercitato. Anche il ricorso incidentale va disatteso.

A prescindere dalla sua proposizione da parte della Bridgeport srl, qualificata già Bridgeport Brass spa, senza che si indichino gli estremi della trasformazione, le parti dell’atto di appello indicate per dimostrare la specificità dell’impugnazione non superano la motivazione della sentenza, pur riportata col riferimento alle pagine 22 e 23, circa i soggetti diversi individuati dal tribunale per i vari rapporti, la circostanza che la Orgware non era parte del giudizio e che oggetto della controversia era l’accordo di consulenza tra Bridgeport e F..

In ogni caso l’interpretazione dell’atto di appello è compito del giudice e non è sindacabile tranne che sia illogica (Cass. 2217/07 e 12984/06). Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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