Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12425 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 16/06/2016), n.12425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1992/2011 proposto da:

D.S.L., C.F. (OMISSIS), S.M. C.F.

(OMISSIS), già soci della EDILIZIA D.S. S.R.L. in

liquidazione P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO

MARCHIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SABATINO BESCA,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 937/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/07/2010 R.G.N. 783/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato BESCA SABATINO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 933 del 9 luglio 2009 il Tribunale di Chieti, pronunciando sull’opposizione proposta da Edilizia D.S. S.r.l. avverso la cartella esattoriale notificata il 24 giugno 2005, relativa ad omessi pagamenti di contributi previdenziali, accoglieva la domanda, ritenendo che per il periodo di tempo considerato si era verificata una delle Ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, che giustificava il mancato pagamento del contributi sul minimale retributivo virtuale.

Tale pronuncia veniva Impugnata dall’I.N.P.S., anche quale mandatario della S.p.a. S.C.C.I., sostenendo che l’elencazione delle assenze e degli eventi che esoneravano dalla contribuzione, di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in L. n. 341 del 1995, era tassativa, mentre la società opponente non aveva dimostrato che nel caso di specie si fosse verificata una delle ipotesi contemplate dal citato art. 29 (e dal D.M. 16 dicembre 1996, cui l’art. 29 rinviava per l’individuazione da parte del Ministero del Lavoro di altre ipotesi di esonero = permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue, anticipazioni di CIG, ferie collettive non maturate e corsi di formazione non retribuiti).

Avevano resistito all’appello D.S.L. e S. M., già soci della EDILIZIA D.S. sii, posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese in data 12-

10-2009, allegando in particolare che i lavoratori, per i quali non era stata versata la contribuzione previdenziale, da calcolarsi sulla c.d. retribuzione virtuale, avevano chiesto ed ottenuto la concessione dei permessi non retribuiti, per cui la contribuzione non poteva esser calcolata anche per detti periodi, secondo le previsioni di cui ai citati art. 29, e D.M. 16 dicembre 1996.

La Corte di Appello di L’AQUILA con la sentenza n. 937 del 24 giugno – 14 luglio 2010 emetteva il seguente testuale dispositivo: “in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l’appello, condanna l’appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 3000, di cui 1900,00 per ciascun grado”.

Con la motivazione, pubblicata il 14 luglio 2010, ben si comprende, in effetti, che in accoglimento dell’interposto gravame, riformata l’impugnata sentenza, veniva respinta l’opposizione a suo tempo proposta avverso l’anzidetta cartella esattoriale, ritenendo che non fosse provata la circostanza dedotta dagli appellati, ossia che i lavoratori, cui si riferiva la pretesa contributiva, avessero chiesto per i relativi periodi permessi non retribuiti, di modo che si rientrava in una delle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, con contestuale venir meno dell’obbligo contributivo. In particolare, secondo la Corte abruzzese, le testimonianze rese da alcuni lavoratori erano generiche, e non risultava sufficientemente dimostrato che effettivamente i contributi non pagati corrispondessero alle giornate per le quali costoro avevano goduto dei permessi non retribuiti, soprattutto in quanto per l’anno 1995 era ben strano che i giorni di premesso non retribuiti, richiesti dai lavoratori, risultavano da un unico foglio in cui ciascuno aveva indicato i giorni di godimento dei permessi. Quanto, poi, ai fogli di presenza prodotti per gli anni dal 1996 in poi risultava l’assenza, ma non il motivo della stessa, di modo che ben poteva trattarsi anche di assenze che non esoneravano parte datoriale dal versamento dei contributi. Peraltro, era onere dell’impresa edile allegare e provare le ipotesi eccettuative dell’obbligo contributivo di cui ai succitati art. 29 e D.M., essendo invece sufficiente per I.N.P.S., in ordine alle pretese differenze contributive da impresa edile sulla retribuzione virtuale, indicare l’attività edile espletata ed invocare l’art. 29, come da citato precedente di Cass. n. 29324/08.

Pertanto, l’appello meritava accoglimento in assenza della prova che l’omessa contribuzione si riferisse a giorni di assenza non compresi nell’obbligo contributivo.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli ex soci D.S. e S., come da atto di cui alle relate di notifica in data 13 gennaio 2011, affidato a quattro motivi.

L’I.N.P.S. ha depositato procura alle liti, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, in favore dell’avv. Antonio Sgroi ed altri, in calce alla copia del ricorso notificatagli.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c., in vista dell’udienza pubblica fissata al 9 febbraio 2016, alla quale peraltro sono comparse entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione falsa applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995, sostenendo la non tassatività dell’elencazione delle ipotesi di cui all’art. 29, contrariamente a Cass. n. 1301/06; necessità della retribuzione per l’insorgere dell’obbligo contributivo, perciò da escludersi relativamente ai periodi di sospensione non remunerati.

Con il secondo motivo, si assume, nuovamente ai sensi del cit. art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c., nonchè ex art. 360 n. 5 stesso codice di rito, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Sul presupposto della elencazione esemplificativa, non tassativa, dell’art. 29, come da Cass. n. 3176/09 e 5233/07, i ricorrenti sostengono l’Insussistenza dell’obbligo contributivo pur in assenza di un’interruzione del sinallagma contrattuale con conseguente mancata retribuzione, sicchè la sentenza di appello avrebbe dovuto rigettare l’impugnazione dell’I.N.P.S. essendo smentita la tesi della tassatività. inopinatamente, però la corte distrettuale era entrata nel merito delle assenze dei dipendenti, la cui natura (al di la di quanto sottolineato in tema di rispondenza o meno alle ipotesi dl cui all’art. 29, e successivo D.M. 16 dicembre 1996) non era stato oggetto di contestazione da parte dell’I.N.P.S., che in effetti non aveva contestato che i dipendenti della società non avessero lavorato, avendo semplicemente ritenuto che le causali indicate non rientravano tra quelle previste dall’art. 29, la cui elencazione era tassativa, sicchè non potevano estendersi alle mancate prestazioni di attività.

L’Istituto stato tra l’altro Cass. lav. n. 16873 del 11/08/2005 (con riferimento al settore dell’edilizia, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e del relativi contratti integrativi territoriali di attuazione –

c.d. “minimale contributivo” secondo la regola generale stabilita –

con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l’individuazione di altri casi ad un D.M. di attuazione, 16 dicembre 1996, che rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti; ne deriva che, stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro, che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale, indicare la disposizione contrattuale che la prevede).

Nella specie, quindi, l’I.N.P.S. riteneva che parte opponente non avesse assolto all’onere probatorio che le incombeva, in relazione alle invocate circostanze di esonero ex cit. art. 29, avendo dedotto che in realtà le assenze dei nove dipendenti erano indimostrate e comunque non riportabili alle causali ed agli eventi normativamente previsti.

I ricorrenti, di conseguenza, assumevano come vaghe ed inconferenti le argomentazioni di controparte, secondo cui non sarebbero stati provati i giorni di assenza le relative causali.

Ed al riguardo, inoltre, i ricorrenti hanno censurato l’impugnata sentenza, per la motivazione a di poco insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione alle decisioni ivi assunte, pure in ordine alla supposta genericità delle acquisite deposizioni testimoniali, che avevano confermato la mancata prestazione di attività lavorativa da parte dei dipendenti della EDILIZIA D. S. srl, visto che i testi escussi avevano confermato, in maniera precisa ed inequivoca, la sospensione del sinallagma contrattuale ed (n particolare la mancata prestazione, con conseguente mancata retribuzione.

Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sulla domanda proposta in primo grado e ripetuta in appello, laddove era stata contestata anche l’erronea pretesa di contribuzione pure in relazione ai giorni dl ferie e riposi spettanti in costanza di rapporto per effetto del c.c.n.l. e del D.M. 17 dicembre 1996 (doc n. 5 e 6 i giorni complessivi di assenza da luglio 1995 a ottobre 1999 erano stati 1264 e non 1592, come invece conteggiato dagli ispettori nel verbale), come accertato a seguito del ricalcolo eseguito dall’I.N.P.S. nelle more del giudizio. Tale differenza comportava una riduzione dei contributi da 46.898,93 a 36.865,39 euro, con conseguente riduzione di sanzioni e oneri accessori. La questione non era stata affrontata dall’impugnata sentenza, che aveva accolto la prima delle censure mosse dall’opponente.

La Corte di Appello non si era pronunciata al riguardo, omettendo di dare risposta alla contestazione, donde il necessario rinvio del giudizio ai giudice di merito per la decisione sul punto.

Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla società opponente In primo grado e reiterata in appello: eccessività della pretesa per somme aggiuntive, non trattandosi dl omissione contributiva, ma ai più di mancato pagamento derivante da oggettiva incertezza di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10. Del resto, la stessa modifica dell’orientamento giurisprudenziale dava contezza dell’incertezza sul punto, che pertanto non poteva comportare l’applicazione delle sanzioni previste per l’omissione contributiva.

Tanto premesso, il ricorso, nei limiti in cui può dirsi ammissibile in rito, appare comunque infondato, di guisa che va respinto.

Stante la loro evidente connessione, i primi due motivi dell’impugnazione possono essere congiuntamente esaminati.

Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, convertito in L. n. 341 del 1995, cosi recita: “I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti Integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto dei ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette.

Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertite, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest’ultima norma rientrano, secondo le misure previste dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili”.

Detta norma determina la retribuzione sulla quale si calcolano i contributi, stabilendo che si considera a tal fine la “retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario dl lavoro normale stabilito dal contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”. La finalità è chiaramente antielusiva (in tal senso, Cass., 13 ottobre 2009, n. 21700; V. pure Cass., ord., 18 febbraio 2011, n. 3969).

La medesima norma prevede, poi, una serie di eccezioni a tale regola (“con esclusione”) nel caso in cui il lavoratore sia stato assente “per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili”. Prevede, infine, che queste eccezioni possano essere ampliate da un decreto interministeriale (“altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette”).

In forza di tale delega, il D.M. 16 dicembre 1996, ha disposto che, oltre alle eccezioni previste dal d.i. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, sono da escludere: a) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo delle 40 ore; b) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della CIG; c) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate; d) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale.

Sull’Interpretazione del d.i. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1995, n. 341, sono Intervenute numerose pronunce di questa Corte, le quali hanno tutte affermato il carattere tassativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. 11 agosto 2005 n. 16873, relativa ad una fattispecie di lavoratore assente per causale non identificata;Cass. 24 gennaio 2006 n. 1301, relativa ad una fattispecie dl sospensione consensuale della prestazione, alla quale ha ritenuto non applicabile la regola sul minimale di cui all’art. 29; Cass., 7 marzo 2007, n. 5233, che ha tuttavia offerto una condivisibile interpretazione di Cass. n. 1301/2006, nel senso che, da tale sentenza può solo trarsi il principio secondo cui l’obbligo del minimale contributivo non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’Inps in via preventiva ed oggettivamente accertabile; nonchè l’ulteriore principio, secondo cui la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione, esprime tutto il suo vigore in caso di riduzione dell’attività, nella quale sussiste una retribuzione, seppure parziale).

Ripercorrendo i menzionati precedenti, la sentenza di questa Corte 23 gennaio 2013, n. 1577, ha osservato che il carattere di stretta interpretazione della elencazione del d.i. n. 244 del 1995, art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia – per l’esonero dal minimale contributivo – costituisce un principio idoneo ad escludere che accordi individuali di sospensione dell’attività, al di fuori delle causali Indicate, possano condurre all’esonero dall’obbligo dei minimale contributivo.

Ha aggiunto che, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, nell’ipotesi in cui è prevista l’esenzione dell’obbligo del minimale contributivo nei casi di sospensione dell’attività aziendale con intervento della cassa integrazione guadagni – implicitamente esclusa per le aziende minori, per le quali non è previsto l’intervento della CIG – va ricompresa anche quella delle sospensioni significativamente ed oggettivamente rilevabili del rapporto di lavoro. Con tale tesi – fatta propria anche dalla sentenza n. 5233/2007, in relazione ad una fattispecie di sospensione preventivamente comunicata dell’attività aziendale – si è ritenuto di privilegiare la “rado” del trattamento normativo eguale di situazioni eguali, nonchè il criterio di ragionevolezza, non contrastando con il carattere di stretta interpretazione della elencazione (affermato da Cass. 16873/2005) e con l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva anche delle norme tassative (Cass. 19 marzo 2003 n. 4036, 18 dicembre 1999 n. 14302, Cass. 15 aprile 1994 n. 3556, Cass. 7 dicembre 1991 n. 13176).

La tesi riafferma così il principio della necessaria subordinazione dell’esenzione dall’obbligazione contributiva alla comunicazione della sospensione, e cioè alla formalizzazione e al controllo, come nell’Ipotesi di intervento della CIG (v. in particolare Cass. 19 maggio 2008, n. 12624 ed, In senso conforme, Cass. 21700/2009, cit.;

Cass., 15 luglio 2010, n. 16601; Cass., 22 aprile 2011, n. 9298).

In definitiva, si è affermato che il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere Intatto l’obbligo contributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (in termini, Cass., 13 ottobre 2009, n. 21700).

E’ stato, quindi, affermato 1l seguente principio di diritto (già enunciato da Cass., n. 12624/2008, cit.), secondo cui “Tra le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo in edilizia, elencate dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29convertito in L. 8 agosto 1995, n. 341, e dal D.M. 16 dicembre 1996, vanno ricomprese anche le sospensioni di attività aziendale senza intervento della CIG, preventivamente comunicate agli enti previdenziali, in modo da consentirne gli opportuni controlli” (in tal sensi v. ancora più recentemente Cass. lav. n. 17701 del 26/05 – 07/09/2015).

Dunque, il principio di diritto che, in ossequio all’art. 384 c.p.c., comma 1, va ribadito, è il seguente: “Le ipotesi di esonero dall’assoggettamento a contribuzione previste per le imprese edili dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29, convertito In L. 8 agosto 1995, n. 341, e dal D.M. 16 dicembre 1996, hanno carattere tassativo, sicchè le sospensioni consensuali della prestazione che non vi rientrano sono assoggettate a contribuzione, quantomeno nel limiti del minimale” (cfr. pure Cass. lav. n. 2766 del 12/12/2013 06/02/2014).

Alla luce dell’anzidetto orientamento interpretativo in materia, cui il collegio intende dare continuità, non ravvisandosi serie e meritevoli ragioni per discostarsene, i primi due motivi di riscorso appaiono infondati, non risultando alcuna violazione di legge, nè alcun errore di diritto nel caso di specie in proposito nella sentenza de qua, considerato tra l’altro che gravava, una volta risultando pacifica la natura edile dell’attività esercitata, pienamente su parte opponente fornire adeguata dimostrazione degli elementi costituitivi del vantato diritto all’esonero della contribuzione previdenziale. Ed a tal riguardo appare, altresì, inammissibile la censura dl carente o contraddittoria motivazione sollevata nella seconda parte del secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non soltanto per effetto di quanto sopra precisato in ordine alla corretta applicazione della suddetta normativa di riferimento, ma anche perchè la Corte di merito, alla stregua dell’interposto gravame, forniva sufficiente e logica spiegazione della ratio decidendi nella sua pronuncia di accoglimento dell’appello, da intendersi evidentemente con li rigetto dell’opposizione all’epoca spiegata avverso la cartella di pagamento notificata il 24 giugno 2005. In proposito, infatti, la Corte distrettuale nell’ambito delle sue precipue competenze di merito, con argomentazione immune da errori logico-giuridici, perciò insindacabile in sede di legittimità, accertava come non provato che l’omessa contribuzione riguardasse giornate di assenza non comprese nell’obbligo contributivo. A tal riguardo, premesso che parte opponente prodotto un foglio dattiloscritto dai lavoratori interessati (riferito a giorni di pretesi permessi non retribuiti per l’anno 1995), nonchè i fogli dl presenza relativi agli anni dal 1996 al 1999, in cui erano state registrate le assenze, osservava che, a parte la genericità delle dichiarazioni sul punto rese da alcuni testi circa la corrispondenza della relativa contribuzione rispetto alle giornate In cui si assumevano goduti permessi non retribuiti, per l’anno 1995 era ben strano che tali giorni dl permessi non retribuiti risultassero da un unico foglio in cui ciascun lavoratore interessato aveva indicato i giorni di loro godimento, mentre quanto ai fogli di presenza per gli anni dal 1996 pur risultando le assenze, non constava invece il motivo delle stesse, di modo che ben poteva riguardare anche assenze che non esoneravano, invece, parte datoriale dal versamento della contribuzione.

Pertanto, tenuto altresì conto delle eccezioni al riguardo sollevate dall’I.N.P.S. (tutt’altro che generiche, contrariamente a quanto Ipotizzato dai ricorrenti), del tutto legittimamente la Corte di Appello ha ritenuto non dimostrate le indispensabili circostanze, la cui prova invece incombeva alla parte datoriale opponente.

Quanto, poi, al terzo motivo, relativo alla dedotta omessa pronuncia su domanda proposta dalla società in primo grado e ripetuta in appello, la stesso mezzo d’impugnazione risulta ad ogni modo non sufficientemente formulato (v. in part. art. 366, nn. 3 e 6, nonchè 369, comma 2, n. 4), avendo appena accennato, tra l’altro, a non meglio indicato c.c.n.l., di cui è stata ad ogni modo omessa la riproduzione, almeno in ordine alla sollevata questione ferie e riposi, non essendo di certo sufficiente l’accennato mero richiamo a (doc. n. 5 e n. 6 – v. sul punto Cass. 12 dicembre 2014 n. 26174, nonchè 7 febbraio 2011, n. 2966).

Tenuto conto altresì di quanto sopra affermato in punto di diritto, relativamente all’obbligo di contribuzione previdenziale, con riferimento al primi due motivi di ricorso, gli istanti nemmeno hanno chiarito le disposizioni di legge, che esonererebbero parte datoriale dalla dovuta contribuzione in relazione al giorni di ferie e di riposo spettanti al propri dipendenti (20 giorni all’anno per i primi e 5 gg. annui per i secondi, – periodo luglio 1995/ottobre 1999), essendosi poi limitati ad accennare appena, di sfuggita, al diverso conteggio operato dagli ispettori nel verbale, come accertato a seguito di non meglio individuato ricalcolo eseguito dall’Istituito nelle more del giudizio, di modo che i giorni complessivi di assenza sarebbero stati 1264 e non già 1592.

Il D.M. (Ministero del Lavoro, di concerto con l’allora Ministero del Tesoro) in data 16.12.1996 (G.U. n. 305 del 31.12.1996), infatti, ha individuato, secondo la previsione dell’art. 29, comma 1, citato, altri eventi e situazioni, non previste da leggi o da contratti, che determinano sospensione dell’attività lavorativa e non comportano il versamento di contribuzione virtuale:

1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;

2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali è stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;

3) periodi di assenza del lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;

4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti medesimi.

Il ricorso, di cui al 3^ motivo, pertanto non appare autosufficiente nella sua enunciazione, sicchè impedisce di comprendere appieno il senso e la fondatezza della relativa censura, che quindi potrebbe ritenersi anche già assorbita dalla pronuncia di appello, mediante l’accoglimento del gravame ed il conseguente rigetto di ogni doglianza in merito a suo tempo formulata con l’opposizione alla cartella esattoriale, tanto più poi che gli attuali istanti non chiariscono per nulla l’accenno fatto al conteggio contenuto nel verbale ispettivo di accertamento (quindi nemmeno specificamente contestato), in base al quale presumibilmente deve ritenersi per l’effetto avvenuta l’Iscrizione a ruolo de qua, da parte dell’ente impositore. Nè quindi si chiarisce come ed in quali termini l’INPS avrebbe poi diversamente conteggiato nelle more del giudizio le giornate di assenza, per cui si assume una riduzione contributiva da 46.898,93 Euro a 36.865,39.

Parimenti, è del tutto inammissibile il quarto ed ultimo motivo di ricorso, essendo stato formulato In modo quanto mai scarno e generico, laddove si esaurisce in pratica nel solo richiamo della norma (L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10), di cui si pretende l’applicazione, senza alcun ulteriore riferimento al caso di specie in esame, se non l’astratto e mero richiamo ad un (unico) precedente giurisprudenziale di merito (v. Tribunale Pesaro 1 marzo 2004). Tale assoluta genericità osta, quindi, anche all’esame di merito, almeno per quanto concerne il giudizio di legittimità, circa la denunciata eccessività della pretesa per somme aggiuntive (per contro, l’art. art. 366 del codice di rito stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l’altro l’esposizione sommaria del fatti della causa, nonchè i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’art. 366 bis, inciso quest’ultimo peraltro ancora risultante nel testo vigente dell’art. 366, nonostante l’abrogazione dei successivo art. 366 bis, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)).

Mamma, vanno disattesi i motivi addotti a sostegno del ricorso, con conseguente condanna altresì di parte soccombente al pagamento delle spese.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle relative spese, che liquida, a favore dell’I.N.P.S., in 1500,00 Euro, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA