Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12424 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 16/06/2016), n.12424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26135/2013 proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Raffaello Giovagnoli 21, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO NOTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO

INTERLENGHI, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ANCONA, domiciliato in

Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 23/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.S. impugna la sentenza n. 1193/13 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 23/8/2013 e notificata in data 26/9/2013, che, in riforma della decisione del giudice di pace, rigettava la sua opposizione a cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti.

2. Espone il ricorrente di essere “stato oggetto di richiesta di pagamento di alcune cartelle esattoriali contro ari ha presentato ricorso avanti al Giudice di Pace di Ancona, sostenendo che non erano state notificate le precedenti ordinanze ingiunzione” e di aver “eccepito la prescrizione del relativo diritto”, posto che “l’ultimo atto interruttivo del diritto fosse di ben 8 anni antecedente la notificazione delle cartelle esattoriali”. Aggiunge che “dopo aver regolarizzato la costituzione, lo stesso convenuto (Prefettura, ndr) depositava in copia dei documenti relativi alla assenta regolarità della notificazione” e che “all’udienza successiva erano presentate delle deduzioni che ribadivano la irregolarità della notificazione delle ordinanze ingiunzione, anche sulla base dei riscontri sui documenti depositati”.

3. Precisa ancora il ricorrente che “il Ministero impugnava in Tribunale la decisione, sostenendo… la regolarità della notifica degli atti; l’Ente basava, però, la propria difesa sul solo fatto che la notifica cumulativa delle ordinanze ingiunzione con pluralità di atti in unico plico era regolare e comunque era stata tardivamente eccepita senza contestare le altre irregolarità sollevate dal ricorrente”. Conclude, rilevando che “il Tribunale riteneva corretta la notificazione delle ordinanze ingiunzione e, quindi, riformava totalmente la sentenza contro cui si ricorre”.

4. Il tribunale così motivava la sua decisione: “Il Giudice di pace ha accolto la opposizione per un motivo pacificamente in primo grado non proposto neppure implicitamente dall’opponente; ovverosia ha constatato il Giudice di Pace la irregolarità delle notifiche delle cartelle, inviate in buste cumulative non ritirate dal L.”.

Aggiunge il giudicante che “analizzando l’atto di opposizione, si evince come il L. si è diffuso sulla mancanza della menzione delle formalità nella relata di notifica perfezionata per compiuta giacenza, ovvero sulla formalità relativa agli accertamenti compiuti per appurare se la residenza del notificando fosse ancora valida”. Al riguardo, osserva il giudice dell’appello che “la ricostruzione del Giudice di Pace non può essere accolta; si trattava infatti di notifica di atti amministrativi, che non prevede le stesse formalità che prevede la notifica degli atti giudiziari; ed in ogni caso sinteticamente si ha una relata, in modulo, laddove è barrata la casella avvisato, e sono lasciate bianche tutte le altre caselle;

segno che tutte le attività sono state compiute con esito negativo, e quindi alla fine avuta contezza del fatto che il soggetto non era sconosciuto, trasferito, deceduto-rifiutato (…); e quindi era stato avvisato, unica casella barrata. Quanto alla pluralità di atti notificata con unica notifica, il codice prevede che una sola copia non può essere notificata ad una pluralità di destinatari; ma non prevede, ed a più forte ragione non lo prevede la comunicazione di atti amministrativi, che con un plico solo possano essere trasmessi ad un solo destinatario più atti di cui lo stesso deve avere conoscenza legale”.

5. Impugna tale decisione il ricorrente che formula tre articolati motivi. Resiste con controricorso la Prefettura con due distinti controricorsi, sostanzialmente identici. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata, Equitalia Marche.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione al comma 1, nn. 3 e 5, laddove il Giudice di secondo grado ritiene che la notificazione delle ordinanze ingiunzione, quali atti amministrativi, non deve seguire la procedura stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 e del codice di procedura civile ai sensi dell’art. 149 c.p.c., così da omettere l’analisi dei documenti attentanti il mancato rispetto delle norme attinenti la notificazione a mezzo posta”. Osserva il ricorrente che “è principio pacifico che le norme per la notificazione degli atti, ancorchè amministrativi, sono quelle previste dal codice di procedura civile dalla L. n. 890 del 1982, artt. 137 e 149, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nonchè dalla L. n. 689 del 1981, art. 14; tanto è vero che nella relata di notifica delle ordinanze ingiunzione si legge: “mediante consegna di copia conforme, a mezzo del servizio postale, An c.p.o, ai sensi di legge (L. n. 689 del 1981, art. 14, art. 149 c.p.c., L. n. n. 890 del 1982)” così che la stessa resistente ha applicato le regole del codice di procedura civile, con le relative conseguente”. Rileva il ricorrente che “la notifica delle ordinanze ingiunzione era avvenuta a mezzo posta e poi per compiuta giacenza, poichè non era stato reperito il destinatario” e aggiunge di aver eccepito il mancato regolare invio dell’avviso di ricevimento “che deve essere rispedito al mittente per la compiuta giacenza”, che “deve contenere l’indicazione di tutte le attività svolte e dei motivi che le hanno determinate”. Al riguardo, rileva che “non si ravvisa in alcun avviso di ricevimento la benchè minima menzione a tali attività, e men che meno esiste menzione della ricerca della permanenza o meno della residenza del destinatario laddove il plico è stato indirizzato”.

Aggiunge di aver osservato che “Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in caso di notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare tatto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonchè dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito, con la conseguenza che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in particolare l’attestazione circa la sussistenza dell’uno e dell’altro di tali presupposti di legge indefinibilmente necessari perchè l’atto possa raggiungere il suo scopo, e quindi anche della mancanza o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla”.

Conclude rilevando di aver affermato che “Nel caso di specie, non risulta effettuata dalla Prefettura nè la notifica della lettera di avviso dell’esistenza di una nonficazione nè risultano effettuate le ricerche previste dalla legge e che debbono risultare effettuate e non solo presunte”. Rileva, quindi, che il giudice dell’appello “a causa del falso presupposto secondo cui non esiste una norma che impone il rispetto delle regole dettate dal codice di procedura civile in tema di notificazione degli atti amministrativi” è incorso in “una omissione di motivazione scaturente dall’errore di diritto”.

Aggiunge il ricorrente di aver anche eccepito “all’udienza del 18/11/2009 (…)la nullità della notifica delle ordinanze ingiunzione, così come effettuata non solo per i motivi già rappresentati nel ricorso, ma anche perchè gli ani erano stati asseritamente notificati in unico plico contenente una pluralità di ordinanze”. Rileva inoltre di aver eccepito la nullità dell’avviso di deposito perchè privo di elementi sufficienti per identificare il soggetto che aveva provveduto a tale invio, con conseguente lesione del diritto di difesa (impossibilità di “verificare se il soggetto era legittimato a compierlo” e di “citarlo come teste nel procedimento a cui la notifica è inerente”. Aggiunge di aver eccepito la validità di un’unica notifica, effettuata con un solo plico contenente più ingiunzioni, e di aver anche evidenziato incongruenze tra numero che individua il plico e le ingiunzioni asseritamente contenute nel plico. Evidenzia vizi di motivazione nell’aver il giudice affermato che non si applicano agli atti amministrativi le norme dettate per la notifica degli atti giudiziali, senza però indicare quali norme debbano essere applicate, specie con riguardo alla notifica di più atti con un unico plico.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione al comma 1, n. 3, con gli artt. 137 e 149 c.p.c., laddove il Giudice di seconda istanza afferma che la notifica di una pluralità di atti può essere effettuata in unico plico”. Osserva che è erronea l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui “il codice di rito non prevede il divieto di notificare più atti diversi in unico plico”, posto che “tale deduzione contraddice l’art. 137 c.p.c. e art. 149 c.p.c., i quali, invece, parlano sempre di atto da notificare e mai di atti”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “Nullità delle notifiche delle ordinane ingiunzione e prescrizione del diritto fatto valere con le cartelle esattoriali impugnate”. Rileva il ricorrente di aver dedotto “nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle deduzioni di udienza del 18/11/2009, nonchè nel procedimento di appello (…) la nullità della notifica delle ordinante ingiunzione per svariati motivi quali: mancanza della cartolina con cui si avvisa del deposito dell’atto notificato per compiuta giacenza, errata compilazione della cartolina di spedizione, mancata esecuzione delle dovute operazioni relative alla ricerca del soggetto a cui notificare, mancata indicazione delle operazioni di ricerca eventualmente eseguite e dei motivi per cui si è lasciato in deposito il plico da notificare, non coincidenza fra i numeri cronologici attestanti il contenuto delle buste e il contenuto delle stesse in base alle cartoline di avviso di ricevimento, notificazione di più atti in unico plico”. Osserva che “salvo la questione della impossibilità di notificare in unico plico più atti, tali eccezioni, ndr non sono mai state contestate minimamente dalle controparti. Ora, in base al principio di non contestazione, le eccezioni sopra sollevate e non contestate devono intendersi provate storicamente, e cioè deve intendersi provato che la notifica per compiuta giacenza non è stata eseguita secondo i dettami previsti dalla normativa in vigore”.

2. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, mentre è infondato per il secondo, restando il terzo assorbito.

2.1 – Il primo motivo è fondato perchè ha errato il giudice dell’appello ad affermare che non risultavano applicabili anche alla notifica degli atti presupposti le norme in materia di notifica a mezzo posta, specie per quanto riguarda il necessario invio di una raccomandata di avviso di deposito in mancanza di irreperibilità relativa.

2.2 – Il secondo motivo è infondato, in mancanza di norme che escludano l’invio di più cartelle con un unico atto, anche e specie in assenza di specifiche deduzioni di violazione del diritto di difesa al riguardo.

2.3 – L’ultimo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata per quanto di ragione e rinviata ad altro magistrali) del Tribunale di Ancona, che rivaluterà l’intera vicenda sulla base dei principi affermati in materia di notifica degli atti presupposti e liquiderà le spese anche per il giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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