Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12424 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19998/2017 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL

GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEPHAN BEIKIRCHER,

JUTTA SEGNA, RENATE VON GUGGENBERG, MICHELE PURRELLO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

H.M., P.A., PR.MA., S.D.,

M.N.A., ST.EL., C.K.J.,

A.E., W.K., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA

BONOMINI;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e contro

B.T., F.G., L.C.,

LA.EN.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2017 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZ.

distaccata di BOLZANO depositata il 18/02/2017 R.G.N. 60/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA GRAZIANI, per delega Avvocato MICHELE COSTA;

udito l’Avvocato CARLO TOTINO, per delega verbale Avvocato MONICA

BONOMINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Trento, previa riunione dei giudizi, ha respinto gli appelli proposti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, da L.K. e da La.En.Ga. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di H.M. e degli altri originari ricorrenti indicati in epigrafe ed aveva dichiarato il diritto degli stessi “all’inserimento per l’anno scolastico 2014/2015 nelle graduatorie provinciali dell’intendenza scolastica tedesca per la classe di concorso 60/A IV fascia nella corretta posizione spettante in base al punteggio dagli stessi maturato e a non essere superati da insegnanti che abbiano un minor punteggio rispetto al loro ed inseriti con riserva (a seguito della frequenza di Lehramtsstudium nel 2006/2007 e 2007/2008) o a seguito di scioglimento della medesima in III fascia”. Il Tribunale aveva anche riconosciuto il diritto di C.K.J., H.M. e St.El. alla nomina in ruolo, a far tempo dall’anno scolastico 2014/2015, per la classe di concorso A60 scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. La Corte territoriale ha premesso che gli appellati, tutti in possesso di laurea magistrale specialistica conseguita in Italia o dichiarata equipollente alla laurea italiana, erano inseriti nelle graduatorie di istituto della scuola secondaria per l’insegnamento nella classe di concorso A60. Ottenuta l’abilitazione all’insegnamento avevano domandato l’inserimento nella IV fascia delle graduatorie provinciali e al momento della pubblicazione della graduatoria avevano accertato che nella III fascia erano stati inseriti, dapprima con riserva e poi definitivamente una volta conseguito il titolo, aspiranti all’assunzione che negli anni scolastici 2006/2007 o 2007/2008 frequentavano in Austria un Lehramtsstudium. Gli originari ricorrenti avevano contestato l’inserimento, perchè avvenuto facendo valere la frequenza di un semplice corso universitario, non equiparabile ai percorsi abilitanti, attivati in Italia su disposizioni ministeriali.

3. Il giudice d’appello, evidenziato che le circostanze rilevanti ai fini di causa erano pacifiche e, comunque, documentalmente provate, ha condiviso le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale quanto all’illegittimità della iscrizione con riserva nella III fascia degli aspiranti all’assunzione che frequentavano nello Stato estero un Lehramtsstudium e non un corso abilitante postlaurea, nella specie ravvisato nell’Unterrichtspraktikum.

4. Nel ricostruire il quadro normativo la Corte territoriale ha precisato che la Provincia di Bolzano, che inizialmente si era limitata a riprodurre la normativa nazionale dettata dal D.L. n. 97 del 2004 e dalla L. n. 296 del 2006, successivamente, avvalendosi della delega concessa dal richiamato D.L. n. 97 del 2004, art. 2, comma 6, era intervenuta per armonizzare la normativa con il principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione e, dapprima con la Delib. n. 1132 del 2007, poi con le L.P. n. 2 del 2008 e L.P. n. 1 del 2009, che avevano modificato la L.P. n. 24 del 1996, aveva consentito l’iscrizione con riserva a coloro che “nell’anno accademico 2006/2007 o 2007/2008 risultavano iscritti in uno Stato membro dell’Unione Europea ad un percorso di formazione professionale per l’esercizio della professione di docente, comprensivo di tirocinio eventualmente prescritto”.

5. Di detta normativa la Corte ha ritenuto di dover fornire un’interpretazione che non discriminasse coloro che potevano vantare titoli rilasciati dalle istituzioni accademiche italiane e, pertanto, ha escluso che il Lehramtsstudium fosse sufficiente per ottenere l’iscrizione, dapprima con riserva e poi definitiva, perchè anche secondo la normativa austriaca presupposto per la nomina e l’assunzione ad insegnante è la frequenza dell’Unterrichtspraktikum, ossia di un tirocinio pratico da effettuare dopo la conclusione del ciclo di studi universitari. Ha pertanto escluso che quest’ultimo potesse essere equiparato al percorso abilitante richiesto dalla legislazione nazionale.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano sulla base di quattro motivi, ai quali hanno opposto difese H.M. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, che hanno notificato ricorso incidentale condizionato, affidato ad un’unica censura ed illustrato da memoria. La Provincia Autonoma ha replicato con controricorso all’impugnazione incidentale. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha notificato controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso sulla base del rinvio per relationem ai precedenti scritti difensivi. Sono rimasti intimati B.T., F.G., L.C. e La.En.Ga., originari controinteressati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, sviluppati unitariamente, la Provincia di Bolzano denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 322 del 2000 e dell’allegato scambio di note fra il governo italiano e quello austriaco nonchè la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 97 del 2004, art. 2, comma 6, convertito dalla L. n. 143 del 2004, in combinato disposto con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605. Sostiene che nello scambio di note fra Italia ed Austria il Lehramtsstudium è identificato espressamente come abilitazione all’insegnamento mentre l’Unterrichtspraktikum è solo un tirocinio pratico, successivo all’abilitazione professionale, che sulla base della legislazione austriaca costituisce un requisito ulteriore ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. Aggiunge che lo stesso assolve ad una funzione diversa rispetto ai corsi abilitanti, perchè è destinato solo ad avviare all’insegnamento pratico diplomati già in possesso di abilitazione.

2. La terza censura denuncia la violazione e falsa applicazione del paragrafo 27/A della legge della Repubblica d’Austria sul tirocinio pratico nonchè del D.L. n. 97 del 2004, art. 2, comma 6 e addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che il tirocinio pratico, secondo la legge austriaca, è surrogabile con lo svolgimento dell’attività lavorativa di docente della durata di uno o due anni in relazione alle caratteristiche della scuola presso la quale l’insegnamento è reso. Si tratta, quindi, di un titolo che non può essere equiparato al percorso formativo abilitante, non necessario una volta concluso il Lehramtsstudium, che costituisce al tempo stesso titolo di studio e abilitazione professionale. La Provincia ricorrente sottolinea che in ragione della natura abilitante deve essere riservato ai soggetti frequentanti il Lehramtsstudium lo stesso trattamento previsto dal legislatore italiano per gli iscritti al corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria.

3. Con il quarto motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione della L.P. n. 24 del 1996, art. 12 bis, comma 1, lett. b) e dell’art. 3 Cost. e si addebita altresì alla sentenza gravata il vizio di motivazione derivante dall’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente sostiene che l’art. 4 della Delib. Giunta Provinciale 30 marzo 2009, n. 916, nella parte in cui fa riferimento ad un percorso di formazione professionale comprensivo di tirocinio eventualmente prescritto, evidenzia che quest’ultimo non coincide con il percorso professionale e che dallo stesso si può prescindere. Aggiunge che la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali una diversa interpretazione avrebbe carattere discriminatorio, visto che la normativa nazionale non ha mai richiesto il tirocinio come requisito ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento.

4. Il ricorso incidentale condizionato denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 3,35,51 e 97 Cost., degli artt. 5,9 e 16 dello Statuto di autonomia, del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 6; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, artt. 16 – 23 e della L. 10 ottobre 2000, n. 322, artt. 1-4 e dell’allegato scambio di note; difetto di motivazione per omesso esame di fatto decisivo della controversia”. Sostengono i ricorrenti incidentali che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’appello potesse essere accolto solo qualora fosse risultato che, secondo l’ordinamento austriaco, la conclusione del ciclo di studio costituiva titolo idoneo ai fini dell’abilitazione all’insegnamento perchè, in realtà, ciò che andava accertato era se quel titolo fosse stato riconosciuto dallo Stato Italiano come equiparabile all’abilitazione. Ribadiscono che il MIUR ha ritenuto che il Lehramtsstudium fosse equiparabile alla sola laurea in scienze biologiche, non sufficiente a consentire l’iscrizione nelle graduatorie permanenti e, pertanto, non poteva la Provincia di Bolzano ritenere un’equipollenza esclusa dalla normativa nazionale.

5. I motivi del ricorso principale, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati.

Alla Provincia autonoma di Bolzano lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670 del 1972, ha attribuito potestà legislativa in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)” (art. 9, n. 2), potestà da esercitare nei limiti fissati dall’art. 5 dello stesso Statuto, ossia nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Con il D.P.R. n. 89 del 1983, successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 434 del 1996, è stata dettata un’articolata disciplina delle competenze attribuite nel settore scolastico alla Provincia autonoma e lo Stato se, da un lato, ha affidato o delegato alla Provincia una notevole vastità di poteri anche in tema di stato giuridico del personale docente (art. 1, comma 2, e art. 12), dall’altro ha ribadito il carattere statale degli istituti scolastici operanti nel territorio provinciale (art. 3, comma 1) ed ha previsto una molteplicità di raccordi fra l’amministrazione provinciale e quella statale, in ragione della ribadita permanente competenza del legislatore nazionale a determinare i principi della materia.

La potestà legislativa provinciale, quindi, in quanto concorrente, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, deve rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali nonchè le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e, nelle materie disciplinate, deve garantire la coerenza con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato (Corte Cost. n. 122/2018; Corte Cost. n. 328/2010; Corte Cost. n. 213/2009).

Ciò comporta, in relazione alla questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciare, che l’interpretazione della legge provinciale deve essere costituzionalmente orientata e deve preferire, fra più opzioni esegetiche prospettabili, quella che garantisce la necessaria armonia con i principi stabiliti dalla normativa nazionale.

6. Occorre, pertanto, ricostruire nei suoi tratti essenziali il sistema di reclutamento del personale docente della scuola statale, che questa Corte in più occasioni ha analizzato (cfr. Cass. n. 3830/2021, Cass. n. 22552/2016), ponendone in risalto gli aspetti peculiari ed affermando principi che, seppure resi in relazione a fattispecie diverse da quella che viene in rilievo, devono orientare anche nella soluzione della questione qui controversa.

6.1. Il legislatore statale con il D.Lgs. n. 297 del 1994, nel dettare il “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” agli artt. 399 e segg., nel testo all’epoca vigente, aveva istituzionalizzato il sistema del cosiddetto “doppio canale”.

Detto sistema, solo successivamente innovato dalla L. n. 124 del 1999, prevedeva che l’accesso ai ruoli del personale docente avvenisse attingendo, per il 50%, dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per la restante quota dalle graduatorie per soli titoli (art. 399), nelle quali potevano essere inseriti gli aspiranti all’assunzione in ruolo che fossero in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 401, ossia avessero superato un precedente concorso per titoli ed esami ed avessero prestato servizio per almeno 360 giorni, anche non continuativi.

6.2. La L. n. 124 del 1999, nel modificare del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 399 e segg., ha istituito le graduatorie permanenti che costituivano, sostanzialmente, una trasformazione di quelle per titoli (artt. 1 e 2 del regolamento n. 123/2000) e che si articolavano in tre fasce, comportanti un ordine di precedenza, nelle quali dovevano essere inseriti, rispettivamente, i docenti che alla data del 25 maggio 1999 fossero già in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli (superamento di un concorso per titoli ed esami e 360 giorni di servizio), i docenti che maturavano detti requisiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria, i docenti che avessero superato alla medesima data le prove di un concorso per titoli ed esami.

6.3. L’art. 402, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi per titoli ed esami, richiedeva “fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti della L. 19 novembre 1990, n. 341, artt. 3 e 4”, il solo titolo di studio, rappresentato dal diploma, per la scuola dell’infanzia nonchè per quella elementare, e dalla laurea, per l’insegnamento negli istituti della scuola secondaria. L’abilitazione all’insegnamento costituiva un requisito non necessario (l’art. 402 si esprime in termini alternativi utilizzando la particella disgiuntiva “od”), valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio e, secondo il disposto dell’art. 400, comma 12, sempre sino al termine sopra indicato, poteva essere conseguita anche grazie al superamento delle prove, scritte ed orali, di un precedente concorso per titoli ed esami (12. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dalla L. 19 novembre 1990, n. 341, artt. 3 e 4, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.).

6.4. La disciplina si integrava con quella dettata dalla L. n. 341 del 1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, che aveva previsto, all’art. 3, il diploma di specializzazione, successivo alla laurea, ed aveva istituito (comma 2) una specifica scuola di specializzazione, articolata in indirizzi, finalizzata “alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie”. Il legislatore del 1990 aveva stabilito che il diploma di specializzazione, abilitante all’insegnamento, dovesse costituire necessario titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami per le scuole secondarie.

La stessa L. n. 341 del 1990, aveva istituito, all’art. 3, comma 2, “uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare” ed in questo caso aveva previsto che la laurea conseguita costituisse titolo necessario, ed anche sufficiente, per la partecipazione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola elementare e materna.

6.5. Il sistema delineato dal combinato disposto della L. n. 341 del 1990 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, che alla prima rinvia, prevedeva, quindi, un regime ordinario ed uno transitorio: il primo caratterizzato, quanto all’insegnamento nella scuola secondaria, dal necessario possesso di due distinti titoli, la laurea ed il diploma di specializzazione, entrambi indispensabili per la partecipazione ai concorsi; l’altro, temporaneo, consentiva che quest’ultima avvenisse anche sulla base del solo possesso della laurea ed attribuiva all’idoneità ottenuta all’esito delle operazioni concorsuali il medesimo valore abilitante proprio del diploma di specializzazione.

6.6. Non interessa in questa sede soffermarsi sui plurimi successivi interventi normativi che hanno modificato i requisiti di accesso alla professione di insegnante e che hanno portato all’abolizione delle S.S.I.S.; alla sostituzione delle stesse con l’analogo istituto del TFA tirocinio formativo attivo – anch’esso con valore abilitante (L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 416 e D.M. n. 249 del 2010); alla successiva previsione di un nuovo e diverso titolo abilitativo, FIT – percorso di formazione, inserimento e tirocinio -, previsto dal D.Lgs. n. 59 del 2017 e dal D.M. n. 616 del 2017.

Ai fini che qui rilevano basterà solo sottolineare che la legislazione statale, a partire dagli anni 90, ha richiesto per l’immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria un titolo diverso ed ulteriore rispetto a quello di studio. La sola laurea consentiva l’attribuzione delle supplenze temporanee e permetteva anche, ma in via meramente transitoria, la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalla quale poteva derivare, in caso di idoneità, il conseguimento del titolo abilitante.

6.7. Nel regime, per così dire ordinario, analizzato nei punti che precedono, si sono poi innestati interventi straordinari del legislatore che, nel tempo, principalmente al fine di consentire l’assunzione in ruolo di docenti precari che avevano prestato servizio a titolo temporaneo senza essere in possesso di abilitazione, hanno previsto percorsi abilitanti speciali, accomunati dall’essere riservati a coloro che potevano vantare un periodo minimo di insegnamento presso le scuole statali (O.M. n. 153 del 1999; D.L. n. 97 del 2004). Anche in quel caso, quindi, ai fini della stabile immissione nei ruoli, al titolo di studio se ne affiancava un altro, equipollente all’abilitazione all’insegnamento, per così dire ordinaria.

6.8. Con il D.L. n. 97 del 2004, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004, il legislatore, ribadita la disciplina previgente quanto ai titoli di ammissione già previsti per l’accesso alle graduatorie permanenti, ai quali ha attribuito i punteggi di cui alla tabella allegata allo stesso decreto, ha precisato che “l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1” (art. 1, comma 3), armonizzando in tal modo l’ancora vigente regolamento dettato dal D.P.R. n. 23 del 2000, con l’avvenuto avvio dei corsi previsti e disciplinati dalla L. n. 341 del 1990.

6.9. Successivamente, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, ha disposto, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle “graduatorie permanenti di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143”. Il legislatore ha nell’occasione aggiunto che “Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto D.L. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

Ulteriori possibilità di inserimento nelle graduatorie sono state previste, “nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010” dal D.L. n. 137 del 2008, art. 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 169 del 2008.

6.9. Nell’interpretare la normativa con la quale si è disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, questa Corte ha già affermato, sia pure ad altri fini, che la clausola di riserva contenuta nella L. n. 296 del 2006, non può essere estesa fino a ricomprendervi titoli che in precedenza non consentivano, da soli, l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la clausola in parola era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì “a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE” (Cass. n. 3830/2021 che richiama C.d.S. Ad. Plen. N. 11/2017).

Si è precisato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disposizione va letta nel suo complesso e, pertanto, l’espressione “docenti già in possesso del titolo di abilitazione” va interpretata in relazione all’intero contesto normativo nel quale la disciplina transitoria si inserisce, sopra tratteggiato nei suoi aspetti essenziali. Si è aggiunto che non può essere svalutato il tenore letterale dell’incipit della clausola, la quale non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì “fa salvi” gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto i titoli necessari per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento, titoli che, come si è detto, ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria non si esaurivano nel possesso del solo diploma di laurea, richiedendo, invece, che a questa si affiancasse l’abilitazione, ottenuta o nella forma a regime (scuola di specializzazione), o secondo la disciplina transitoria (superamento di un precedente concorso per titoli ed esami) o, infine, sulla base dei percorsi speciali (cosiddetti PAS, riservati ai laureati che potevano vantare un servizio di insegnamento già reso per un certo arco temporale).

7. In questo contesto si è, dunque, inserita la disciplina provinciale che rileva ai fini di causa, con la quale la Provincia di Bolzano, che inizialmente non aveva ritenuto di dover dettare norme specifiche che disciplinassero le operazioni di trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, è intervenuta ad estendere la platea dei soggetti ai quali consentire l’iscrizione con riserva nella terza fascia e, con la L.P. n. 4 del 2007, art. 13, ha inserito nella L.P. n. 24 del 1996, art. 11, disciplinante i concorsi in ambito provinciale per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola, i commi 8 e 9 secondo cui: “Al personale docente che ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), viene inserito con riserva nelle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, sono equiparate le persone:

a) che hanno acquisito in uno Stato membro dell’Unione Europea un titolo di formazione per l’esercizio della professione di docente entro il termine previsto per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007-2008;

b) che in data 1 gennaio 2007 frequentavano in uno Stato membro dell’Unione Europea un percorso di formazione professionale per l’esercizio della professione di docente, ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio eventualmente prescritto.

9. Le riserve di cui al comma 8, vengono sciolte con il conseguimento del riconoscimento in Italia del titolo di formazione ai sensi della normativa vigente in materia. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall’anno scolastico successivo”.

La disposizione è stata, poi, abrogata dalla L.P. 9 aprile 2009, n. 1, art. 53, lett. d), pubblicata il 21.4.2009 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 54), ma la Giunta Provinciale, che l’aveva anticipata con la Delib. n. 1132 del 2007 e poi recepita con la Delib. n. 916 del 2009, ha ritenuto di potere ribadire il requisito anche dopo l’abrogazione della legge, in sede di adozione della Delib. n. 1985 del 2013.

Ha, quindi, consentito l’iscrizione con riserva nella terza fascia di aspiranti all’assunzione che negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 frequentavano un Lehramtsstudium, ossia un percorso di formazione universitaria, e non un corso abilitante postlaurea.

8. La legge provinciale significativamente richiama “l’esercizio della professione di docente” che è concetto diverso e distinto dal mero possesso del titolo di studio richiesto all’insegnante, perchè ricomprende in sè tutte le condizioni necessarie ai fini dello svolgimento professionale della funzione, condizioni che, come si è visto nei punti che precedono, non si esauriscono per la scuola secondaria nel solo conseguimento della laurea, che consente solo, in via temporanea (e, nelle originarie intenzioni del legislatore, eccezionale), l’attribuzione delle supplenze, in caso di indisponibilità di docenti muniti anche del titolo di specializzazione.

Il riconoscimento nell’ordinamento italiano delle qualifiche professionali conseguite presso altri Stati dell’Unione trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 206 del 2007, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 15 del 2016, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE e si è previsto che per effetto del riconoscimento medesimo l’interessato è autorizzato ad esercitare la professione per la quale è qualificato nello Stato dell’Unione che ha rilasciato il titolo, sempre che l’attività che si pretende di esercitare nel territorio italiano, sia comparabile con quella in relazione alla quale l’abilitazione è stata conseguita (art. 3).

Lo stesso decreto legislativo, quanto alla professione docente, attribuisce la competenza al rilascio del decreto di riconoscimento al Ministero della Pubblica Istruzione (art. 5, comma 1, lett. f) e limita quella delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle professioni per le quali sussiste, ai sensi dei rispettivi statuti, competenza esclusiva (art. 1, lett. m), come si è detto non ravvisabile nella materia che qui viene in rilievo, oggetto di potestà concorrente.

Ciò comporta che la legge provinciale sopra riportata, della quale va fornita un’interpretazione orientata al rispetto delle rispettive sfere di competenze, nella parte in cui ha consentito l’iscrizione con riserva anche a coloro che frequentavano in altro Stato dell’Unione un percorso di formazione analogo a quello previsto per l’esercizio in Italia della professione docente, non può essere interpretata nel senso di delegare alla stessa autorità scolastica provinciale la valutazione sull’efficacia abilitante del titolo straniero, valutazione che, invece, doveva essere comunque espressa dall’autorità munita di competenza, ossia dal Ministero della Pubblica Istruzione, con la conseguenza che l’iscrizione poteva essere disposta solo in caso di verifica positiva da parte di quest’ultimo.

Tanto basterebbe per respingere, ex art. 384 c.p.c., comma 4, il ricorso della Provincia Autonoma, essendo incontestato che il MIUR non abbia mai espresso, nè in via generale nè in relazione alla posizione degli originari controinteressati, il giudizio di necessaria corrispondenza fra il Lehramtsstudium ed i titoli (laurea e abilitazione) che l’ordinamento italiano richiede ai fini della stabile immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, ossia per l’esercizio professionale della relativa attività.

9. Erroneamente la ricorrente invoca la L. 10 ottobre 2000, n. 322, di ratifica ed esecuzione dello Scambio di note fra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica d’Austria “sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti” perchè la legge in parola, come si evince già dal titolo, riguarda il diverso istituto giuridico dell’equipollenza, attraverso il quale si determina l’equivalenza di un titolo di studio conseguito in un Paese diverso dall’Italia con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.

Nelle tabelle allegate alle note di scambio il Lehramt è equiparato, nelle diverse discipline, alla laurea italiana e ciò smentisce, non conferma, la tesi sostenuta dalla ricorrente, non essendo predicabile, nel sistema delineato dalla normativa nazionale sopra riassunta nei suoi tratti essenziali, che potesse essere consentita l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento nella scuola secondaria di aspiranti che, alla data dell’iscrizione, non solo non avevano conseguito un titolo equiparabile all’abilitazione, ma non erano neppure in possesso del titolo di studio necessario per l’insegnamento.

9.1. Nè a diverse conclusioni si può giungere facendo leva sul punto 12 dell’intesa secondo cui “per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti conformemente alle norme giuridiche vigenti in Austria in base alla normativa sull’esame di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, non indicati nell’allegato, non è possibile riconoscere l’equipollenza con titoli italiani; ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana i periodi di studio compiuti potranno tuttavia essere riconosciuti”.

La disposizione, infatti, come reso evidente dal suo tenore letterale, non riconosce affatto valore abilitante nell’ordinamento italiano ai titoli austriaci, ma si limita ad affermare che per quei titoli austriaci che non trovano corrispondenza in quelli rilasciati secondo l’ordinamento universitario italiano, gli studi compiuti potranno essere riconosciuti, evidentemente dalle singole Università, ossia dai soggetti deputati a riconoscere l’equipollenza, e divenire parte di un percorso, che va comunque ultimato, ai fini del conseguimento della laurea italiana.

10. D’altro canto la tesi secondo cui nell’ordinamento austriaco il Lehramtsstudium sarebbe sufficiente per l’esercizio professionale dell’attività di docente, in quanto titolo abilitante, e non sarebbe necessario, come accertato dalla Corte territoriale, un titolo formativo ulteriore e distinto, ossia l’Unterrichtspraktikum, finisce per essere contraddetta dalla stessa Provincia ricorrente lì dove afferma che il tirocinio pratico, ai fini della nomina in ruolo, può essere sostituito in Austria dall’impiego come docente per un periodo di uno o due anni. La necessità comunque di un titolo ulteriore, ossia o il servizio prestato o l’Unterrichtspraktikum, toglie spessore alla tesi della sufficienza del solo Lehramtsstudium e porta ad escludere che quest’ultimo possa, da solo abilitare, all’insegnamento, nei termini richiesti dall’ordinamento italiano.

11. Infine non può la Provincia fare leva sulla disciplina prevista per l’insegnamento nella scuola materna ed elementare e sulla possibilità di iscrizione con riserva concessa dalla L. n. 266 del 2006, agli aspiranti che frequentavano il corso di laurea in scienza della formazione primaria.

Le due situazioni non sono minimamente sovrapponibili perchè per la scuola secondaria, che è quella che qui viene in rilievo, la L. n. 266 del 2006, ha fatto salva solo la frequenza dei corsi abilitanti post-laurea, in armonia con quanto previsto dalla L. n. 341 del 1990, che, lo si ripete, richiedeva quale titolo necessario per la partecipazione ai concorsi finalizzati all’assunzione in ruolo nella scuola media inferiore e superiore, oltre alla laurea magistrale anche il successivo titolo di specializzazione.

Per la scuola primaria, invece, per la quale, in precedenza, era riconosciuto valore abilitante al solo diploma (comunque non sufficiente ad ottenere l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, cfr. Cass. n. 3830/2021), la stessa L. n. 341 del 1990, riconosceva valore abilitante alla laurea in scienza della formazione e ciò giustifica la diversità di disciplina dettata dalla clausola di salvezza di cui alla L. n. 266 del 2006.

12. In via conclusiva il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dell’impugnazione incidentale condizionata e con condanna della Provincia di Bolzano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti H.M., P.A., Pr.Ma., S.D., M.N.A., St.El., C.K.J., A.E., W.K., liquidate come da dispositivo.

13. Deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso notificato dal Ministero dell’Istruzione, perchè l’Avvocatura si è limitata a costituirsi in giudizio “richiamandosi integralmente agli atti difensivi del precedente grado”.

L’atto, quindi, è privo del requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4, al quale rinvia l’art. 370 c.p.c., perchè “contraddire al ricorso, senza indicarne i motivi, senza indicare cioè le ragioni giuridiche ad esso contrarie, non solo svilisce la natura in sè del controricorso, quale atto di difesa, ma priva l’atto anche del raggiungimento dello scopo, al quale è destinato, di resistenza al ricorso” (Cass. n. 5400/2006 e negli stessi termini Cass. n. 12171/2009 e Cass. n. 9983/2019).

Ne discende che non può essere pronunciata condanna della Provincia ricorrente al pagamento delle spese anche in favore del MIUR, perchè il Ministero, dopo avere notificato controricorso inammissibile, non ha svolto altra attività difensiva, non avendo depositato memoria nè partecipato all’udienza di discussione.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Dichiara inammissibile il controricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Condanna la Provincia Autonoma di Bolzano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti H.M., P.A., Pr.Ma., S.D., M.N.A., St.El., C.K.J., A.E., W.K., liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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