Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12424 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. I, 09/05/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9923/2016 proposto da:

TNS, Consorzio Sviluppo Aree Industriali in Liquidazione (già

Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio

Terni-Narni-Spoleto), in persona del Liquidatore pro tempore

elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 86, presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Ranalli che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.M., B.M. e B.R., nella qualità di

eredi di Br.Ma., Bo.Ma.Da. e Bo.Le.,

nella qualità di eredi di C.E. elettivamente

domiciliati in Roma, Via G.B. Morgagni n. 2/a, presso lo studio

dell’avvocato Umberto Segarelli, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale e

procura speciale per atto del Notaio J.E. di Narni, Rep.

n. (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Comune di Spoleto, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 583/2015 della Corte di appello di Perugia,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia con sentenza n. 9923 del 2015, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento della Corte di cassazione, ha rideterminato le indennità di esproprio dovute sulla base di una consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado.

La Corte di legittimità con pronuncia n. 1755 del 2014 – adottata in due giudizi riuniti promossi da Br.Ma., B.M., B.A.M. e B.R. e da C.E. nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio Terni-Narni-Spoleto, chiamato all’attuazione del Piano di Iniziativa Industriale, e del Comune di Spoleto, ente espropriante, per opporsi alla stima delle indennità di esproprio relative a terreni in località (OMISSIS), già a destinazione agricola, siti nel Comune di Spoleto, interessati alla realizzazione, in variante a P.R.G., di una nuova zona P.I.P. – aveva cassato la precedente sentenza della Corte di appello di Perugia n. 454 del 2010, per mancata determinazione dell’esatto ammontare delle indennità di esproprio e di occupazione dovute dal Consorzio a ciascuno degli opponenti.

2. Per successivo ricorso per cassazione TNS – Consorzio Sviluppo Aree Industriali in liquidazione, già Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio Terni-Narni-Spoleto, impugna la sentenza adottata in sede di rinvio dalla Corte di appello di Perugia con due motivi.

Si sono costituiti resistendo con controricorso Bo.Ma.Da. e Bo.Le., quali eredi di C.E., deceduta nelle more del giudizio, e con controricorso e ricorso incidentale, quali eredi di Br.Ma., B.A.M., B.M. e B.R..

Il Comune di Spoleto, intimato, non si è costituito.

3. La ricorrente affida il proposto mezzo a due motivi:

a) con il primo denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione alla L. n. 865 del 1971, artt. 27 e 60, D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22-bis e 50 ed agli artt. 112 e 113 c.p.c., avendo al Corte di appello omesso ogni statuizione nei confronti del Comune di Spoleto, quantomeno coobbligato solidale con TNS;

b) con il secondo motivo fa valere la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè agli artt. 383 e 394 c.p.c., nella denunciata assoluta incertezza del contenuto e della portata della decisione, attesa l’indicazione in essa, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, sia del valore edificabile sia del valore agricolo dei terreni interessati, senza distinzione su criterio effettivamente ritenuto valido.

I ricorrenti in via incidentale C.E. e, quali eredi di Br.Ma., B.A.M., B.M. e B.R. con due motivi di ricorso denunciano a loro volta:

a) la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c. ed alla L. n. 865 del 1971, artt. 27 e 60 e D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22-bis e 50, per non avere la Corte di appello di Perugia deciso sulla domanda, già spiegata nel giudizio introduttivo e di rinvio, di condanna, in solido, delle parti convenute a depositare presso la Cassa DD.PP. le indennità di esproprio e di occupazione di urgenza determinate dalla Corte di merito in favore dei singoli espropriati opponenti;

b) la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., ed all’art. 152 c.p.c., comma 2, nonchè all’art. 112 c.p.c., ed all’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c., per non essersi la Corte di merito conformata – avendo la Corte di cassazione in annullamento qualificato i terreni espropriati come edificabili – al dictum dei giudici di legittimità, ricomprendendo tra i terreni per cui aveva riconosciuto le indennità di esproprio anche terreni agricoli o non edificabili.

Sono state depositate memorie dalle parti.

Con ordinanza interlocutoria del 29 marzo 2018 questa Corte, rinviando la causa a nuovo ruolo, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti del Comune di Spoleto ai procuratori costituiti dell’Ufficio legale comunale presso l’Avvocatura provinciale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve darsi atto dell’intervenuta notifica del ricorso introduttivo nei confronti del Comune di Spoleto, in persona del Sindaco in carica, curato ai procuratori costituiti in appello, avvocati Giulio Massi e Monica Picena, dell’ufficio legale comunale presso la sede dell’Avvocatura della Provincia di Perugia, come disposto con ordinanza interlocutoria di questa Corte di legittimità del 29 marzo 2018.

2. Nel resto.

Il primo motivo di ricorso proposto da TNS è inammissibile perchè non specifico, non confrontandosi con i contenuti della sentenza nella parte in cui l’impugnato titolo, dopo aver quantificato gli importi della indennità di esproprio in favore degli opponenti, ha tenuto ferme tutte le altre statuizioni.

Sono state in tal modo richiamate le ulteriori determinazioni, assunte nella precedente sentenza della Corte di appello di Perugia, la n. 454 del 2010, oggetto di annullamento da parte di questa Corte di legittimità per ordinanza n. 1755 del 2014, e relative alle statuizioni di condanna di T.N.S., all’epoca Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio Terni-Narni-Spoleto, al deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di esproprio ed altresì di condanna, in solido, dell’indicato Consorzio con il Comune di Spoleto al medesimo adempimento quanto alle indennità di occupazione.

Per chiaro portato della sentenza impugnata i contenuti della stessa si saldano ed integrano con la precedente del 2010 nelle parti in cui quest’ultima non è stata attinta da impugnativa in cassazione, nel resto ritenuta meritevole di accoglimento con l’ordinanza n. 1755 del 2014.

La statuizione, accessoria a quella di determinazione della indennità, pianamente presente nel titolo che è presupposto di quello da ultimo impugnato, rende inefficace la proposta l’impugnazione.

3. E’ fondato invece l’ulteriore motivo di ricorso principale con cui si denuncia l’impugnata sentenza per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 384 c.p.c., comma 2, per inosservanza del canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di diritto enunciato in sede di annullamento da questa Corte di legittimità e l’omologo motivo del ricorso incidentale.

Ed invero in detta violazione è incorsa la Corte di appello di Perugia che, nel pronunciare in sede di rinvio, ha lasciato che in dispositivo e motivazione figurassero anche indennità per terreni “non edificabili” o agricoli che, non altrimenti rientranti nel tema di decisione, circoscritto invece alla sola determinazione della indennità quanto a terreni edificabili, non venivano neppure il rilievo in ragione del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità nell’ordinanza n. 1755 del 2014.

In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti che, là dove l’annullamento sia avvenuto per violazione di norme di diritto, comporta l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio enunciato nella sentenza di cassazione senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo (Cass. 02/02/2018 n. 2652; Cass. 16/11/2016 n. 23335) anche in ragione dei limiti che vengono alla pronuncia rescissoria dalla domanda di merito in origine dinanzi al primo proposta.

In ragione dell’indicato e riscontrato vizio ed in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale va annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l’indennità agli opponenti in relazione ai terreni “non edificabili” per contenuti non rispondenti all’oggetto del giudizio come definito dalla originaria domanda promossa dinanzi al giudice del merito e come dal principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità nella precedente celebrata fase rescindente.

Ogni ulteriore deduzione difensiva introdotta nel ricorso principale, per la quale si vorrebbe il titolo impugnato inficiato da nullità per assoluta indeterminatezza del comando, resta assorbita nel suo rilievo dal difetto, nella specie, di un invincibile contrasto tra motivazione e dispositivo, terreno su cui è destinata naturaliter a spendersi l’altrimenti dedotta nullità.

Va pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, rigettati i restanti, annullata la sentenza del 15 ottobre 2015 n. 583 nella parte in cui ha riconosciuto l’indennità agli opponenti in relazione ai terreni “non edificabili” per le ragioni esposte.

La causa è rinviata dinanzi alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

La regolamentazione delle spese anche per questa fase del giudizio va rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, rigettati i residui, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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