Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12424 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33595-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

PARTECIPAZIONI IND. IMM. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

i udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che ha

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’improponibilità, in subordine

l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Roma, decidendo sul ricorso proposto dalla Partecipazioni Industriali Immobiliari s.r.l. avverso avviso di accertamento relativo a Irpeg e ilor per l’anno 1991 con il quale erano state riprese a tassazione somme relative a costi ritenuti a vario titolo non deducibili, in parziale accoglimento del ricorso riconosceva la deducibilità della somma di L. 2.000.000.000 per acquisti di partecipazioni azionarie, contestata dall’Ufficio in quanto costo non documentato.

L’Ufficio proponeva appello, ma la C.T.R. del Lazio con sentenza n. 76/22/05 depositata il 14.10.2005 e non notificata, lo rigettava affermando tra l’altro che la contabilizzazione della spesa nel conto economico comportava l’inversione dell’onere della prova a carico dell’A.F. circa l’insussistenza dell’operazione, e che in ogni caso l’Ufficio non poteva “tener conto – come ha fatto – dei componenti positivi del reddito costituito dalle rimanenze finali e di converso disconoscere l’acquisto stesso”.

Per la cassazione della citata sentenza proponevano ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva svolgeva nell’attuale fase di giudizio l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente dichiararsi d’ufficio l’inammissibilità del ricorso principale del Ministero in quanto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado perchè soggetto rimasto estraneo al giudizio di appello, e pertanto estromesso implicitamente dal giudizio, a seguito della proposizione del gravame da parte dell’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate (ex plurimis. v. Cass. 23.4.2010, n. 9794).

Nulla deve disporsi per le spese sul ricorso del Ministero non essendosi la parte intimata costituita nella presente fase del giudizio.

2. Passando quindi all’esame del ricorso dell’Agenzia, con i motivi articolati a ricorrente ha dedotti i vizi di: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. lamentando in particolare che avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere sufficiente la registrazione dei costi nelle scritture contabili della società, ai fini della prova della loro effettività e conseguente deducibilità;

e b) omessa motivazione sulle circostanze specificamente dedotte dall’Ufficio per confutare la effettività dei costi in contestazione.

Tanto premesso il primo motivo risulta fondato.

Discutendosi di accertamento di un maggior reddito per effetto del disconoscimento di oneri deducibili, non vi è dubbio che l’onere della relativa prova gravava sulla società. Al riguardo consolidata è la giurisprudenza di questa Corte nel senso che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta. La corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 cod. civ. impone quindi al giudice di merito di accertare, in primo luogo, se la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate oppure dal disconoscimento di costi o oneri deducibili esposti dallo stesso, perchè solo l’esatta individuazione della parte tenuta per legge a dare la prova afferente consente al giudice di porre a carico di essa le conseguenze giuridiche derivanti dall’accertata inosservanza di detto onere (v.

Cass. 16.5.2007, n. 11205; cfr. 11.6.2007, n. 13559; 11.2.2009, n. 3305).

Nel caso di specie dalla sentenza impugnata emerge che tale prova si sarebbe dovute trarre dai movimenti risultanti dal p.v.c. e poi dalla contabilizzazione nelle scritture della società degli oneri correlati all’acquisto delle partecipazioni azionarie di cui trattasi, a giudizio della CTR di per sè sola sufficiente a far ritenere assolto l’onere probatorio gravante sulla contribuente, anche in virtù dell’inammissibile atteggiamento dell’Ufficio che, a dire del giudice del gravame, e con evidente implicito riferimento al dettato dell’art. 2709 c.c., ult. parte “non può tener conto – come ha fatto – dei componenti positivi del reddito costituito dalle rimanenze finali e di converso disconoscere l’acquisto stesso”.

E però, l’affermazione del giudice tributario relativamente al valore probatorio delle scritture contabili della società, risulta erronea in diritto e non merita di essere avallata, in quanto immotivatamente in contrasto con la condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale la prova di un costo non può mai sostanziarsi nella semplice registrazione di esso sul libro giornale. Detta registrazione non fornisce nessuna garanzia di certezza, atteso che il libro giornale – come ogni altra scrittura dell’imprenditore – non fa fede della veridicità dei dati in esso esposti e non fa prova a favore dell’imprenditore stesso, giusta il disposto dell’art. 2709 c.c. (Cass. 11.2.2009, n. 3305; 11.6.2007, n. 13559; 16.5.2007, n. 11205).

Quanto ai movimenti evidenziati nel p.v.c. essi logicamente riflettono i contenuti delle scritture contabili, essendo da quelli tratti, ma qualora contestati, come nel caso di specie, avrebbero imposto per la loro attendibilità quella idonea prova a sostegno che nella specie non è stata fornita. Della qual cosa non ha tenuto debitamente conto la CTR benchè l’Ufficio avesse anche in sede di appello lamentato che dallo stesso p.v.c. emergeva che nè la società verificata, nè le due società alle quali si riferivano le partecipazioni asseritamente acquisite (tutte facenti capo allo stesso gruppo imprenditoriale), avevano saputo fornire riscontro alcuno delle operazioni in contestazione, nonostante il loro rilevante importo.

Alla stregua delle esposte considerazioni ne consegue che la sentenza impugnata risulta viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. così come dedotto con il primo motivo e deve pertanto essere cassata, restando assorbito il secondo motivo, e potendosi senz’altro decidere la controversia nel merito, non emergendo a tal fine particolari esigenze istruttorie, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente per non aver essa assolto l’onere probatorio relativamente ai costi disconosciuti dall’Ufficio.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente.

Condanna la società intimata al rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidandole in Euro 3.500,00 per ciascuno dei due gradi di merito, e in Euro 8.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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