Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12423 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 12824-2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANFREDI MARA, ABBATE FERDINANDO EMILIO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 24088/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

P.F. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26 settembre 2016, che aveva accolto l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Civita Castellana, che aveva rigettato la domanda proposta da P. nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento dei danni da violazione della direttiva CEE del 3 novembre 1998, che aveva fissato il limite massimo di presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano;

con ordinanza del 3 ottobre 2018, questa Corte di cassazione rigettava il ricorso condannando P. al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 900;

con istanza di correzione si rileva che dal contenuto della stessa ordinanza emergerebbe che l’amministrazione non aveva svolto attività difensiva in sede di legittimità e che pertanto sussisterebbe un errore materiale riguardo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio, nonostante la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima;

Considerato che:

come emerge dal contenuto dell’ordinanza del 3 ottobre 2018, l’amministrazione non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità e, pertanto, ricorre certamente errore materiale riguardo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

dispone la correzione materiale dell’ordinanza n. 24088 del 3 ottobre 2018 della Corte di Cassazione emessa nel procedimento NRG 10413-2017 nel senso che nella parte finale della motivazione dopo la locuzione “il ricorso, pertanto, è rigettato.” va cancellato il periodo successivo “a tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55;”. Nello stesso modo nel dispositivo, dopo la locuzione “La Corte rigetta il ricorso” va eliminata la frase successiva “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge” è sostituita con “nulla per le spese”.

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Terza Sezione-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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