Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12423 del 21/05/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12423 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14268/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Fallimento OPIT s.p.a.;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 6815/38/16 depositata il 14 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta dal dott. M. Iacobellis nell’adunanza ex
art. 380-bis c.p.c. del 12 aprile 2018.
ATTESO CHE
Circa un recupero IVA operato verso la società OPIT per effetto
della riqualificazione di una caparra come acconto, l’Agenzia delle
entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale
contro l’annullamento di primo grado.
Data pubblicazione: 21/05/2018
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 54 d.P.R.
633/1972, artt. 1362, 1385, 2697, 2727 c.c., per aver il giudice
d’appello qualificato la dazione pecuniaria come autentica
caparra in base alla sola definizione letterale del contratto.
Il primo motivo è fondato: la dazione pecuniaria qualificata dalle
titolo a meno che circostanze di segno opposto evidenzino la non
aderenza della qualifica formale rispetto alla situazione oggettiva
(Cass. 9478/1991 Rv. 473788, Cass. 28573/2013 Rv. 628950);
il giudice d’appello ha violato questo principio di diritto, poiché ha
attribuito al nomen iuris utilizzato dai contraenti un valore
esaustivo,
a priori
soverchiante ogni
altro elemento
interpretativo orientato nel senso di un acconto, quali, nella
specie, la condotta delle parti in occasione dell’inadempimento
(mera restituzione anziché ritenzione o duplicazione ex art. 1385
c.c.) e l’entità stessa della “caparra” in rapporto al prezzo
complessivo (ben tre milioni di euro su cinque).
– Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto in via
subordinata.
– Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto,
con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.
parti come “caparra confirmatoria” si ritiene avvenuta a tale