Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12423 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 20/05/2010), n.12423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27012-2005 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA EINANZE, in persona del Ministro in carica,

CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

PROCURA GENERALE CORTE D’APPELLO MILANO;

– intimata –

e contro

FINECO ASSET MANAGEMENT SPA (OMISSIS) Società di Gestione del

Risparmio in persona del Presidente I.G., ORA

PIONEEERN INVESTMENTS MANAGEMENT SGRpA (incorporante della FIN.ECO);

V.F.J. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. ANTONELLI 47, presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI

FRANCESCO, che li rappresenta e difende con procura speciale notarile

Dott. MARICONDA S. rep. 45188 del 10/11/05 la prima e il secondo con

procura speciale notaio Diego DE DEVUNAS ALVANZ del 14/11/05 rep.

3985;

– controricorrenti e ric. incidentali ricorso 31470-2005 –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

11/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato LUDINI Elio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CARBONETTI Francesco, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti in via incidentale, che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, assorbito il ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Ministero del Tesoro e la Consob impugnano il decreto n. 387 del 2004 della Corte d’appello di Milano che accoglieva l’impugnazione proposta da V.F.J. avverso il D.M. Tesoro (2 marzo 2004, n. 20973), che l’aveva sanzionato, quale componente del consiglio di amministrazione della società CISALPINA GESTIONI SGR spa (poi divenuta FIN.ECO GESTIONI SGR spa e successivamente PIONEEERN INVESTMENTS MANAGEMENT SGRpA) per violazioni alle norme legislative e regolamentari nello svolgimento dell’attività professionale per la gestione del risparmio, irrogando la sanzione di Euro 4.400 in solido con la FIN.ECO. 2. – La Corte d’appello accoglieva l’opposizione, ritenendo sussistente la dedotta violazione del termine di durata del procedimento sanzionatorio relativo alla fase procedimentale che fa al capo al Ministero. Al riguardo, infatti, la Corte territoriale rilevava che il Ministero del tesoro, in attuazione della L. n. 241 del 1990, commi 2 e 3, emanava il regolamento d’attuazione di cui al D.M. n. 304 del 1992, stabilendo che per i procedimenti nei quali l’atto di impulso promani da organo o ufficio di altra amministrazione (come nel caso di specie) il termine di inizio del procedimento decorre dalla data di ricezione della richiesta o della proposta, mentre il termine per la conclusione dello stesso procedimento va individuato nella data di ricezione del provvedimento da parte del destinatario.

Riteneva, inoltre, la Corte d’appello che nel caso in questione fosse applicabile il termine di 120 giorni. La Corte d’appello riteneva violato il termine in questione, avendo ricevuto il Ministero la proposta sanzionatoria della Consob il 9 dicembre 2003 e avendo notificato il decreto opposto il 10 maggio del 2004.

3. – I ricorrenti articolano due motivi di ricorso. Resistono con controricorso gli intimati, che avanzano ricorso incidentale (31470- 2005). Non è stato proposto controricorso al ricorso incidentale.

Hanno depositato memoria PIONRERRN INVRSTMENTS MANAGEMENT SGRpA e V.F.J..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. I motivi del ricorso principale.

2.1 – Col primo i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione del D.M. Tesoro 23 marzo 1992, n. 304, artt. 2 e 6 in combinato disposto con la L. n. 241 del 1990, art. 2, commi 2 e 3.

Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, commi 2 e 3 della L. n. 241 del 1990. Falsa applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di termini di durata del procedimento amministrativo di natura non sanzionatoria”.

Secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe erroneamente applicato la L. n. 241 del 1990, art. 2 con riguardo ai procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e al relativo regolamento Consob, poichè i termini ivi indicati non sono previsti a pena di decadenza: il superamento dei termini, quindi, non comportava alcuna consumazione del potere o alcuna illegittimità del provvedimento tardivo.

Osservano i ricorrenti che in ogni caso il termine in questione non poteva assumere rilievo, posto che doveva aversi riguardo soltanto al termine finale del procedimento, che doveva concludersi nell’arco di 360 giorni dall’accertamento, da individuarsi quest’ultimo nel momento in cui la Commissione della Consob, in composizione collegiale, delibera l’inoltro della contestazione ai responsabili della violazione.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce “violazione di norme di legge e di regolamento sul valore e l’efficacia degli atti pubblici.

Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 304 del 1992, artt. 2 e 6. Violazione delle norme di legge in tema di notificazione degli atti a mezzo posta. Violazione dell’art. 149 c.p.c.. Violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c.”. Ad avviso dei ricorrenti il termine di fase non era comunque stato superato poichè il dies a quo non poteva che decorrere dal momento in cui era avvenuta la ricezione giuridica dell’atto da parte del Ministero (e cioè dal momento della sua protocollazione e, quindi, dal 9 dicembre 2003, vedi penultima pagina in fondo del ricorso), mentre il dies ad quem doveva essere individuato nel giorno nel quale l’atto veniva consegnato all’ufficiale giudiziario per la successiva notifica e ciò in conformità con i principi affermati al riguardo dalla sentenza della Corte costituzionale del 1992. Di conseguenza, avendo il Ministero ricevuto la proposta sanzionatoria il 9 dicembre 2003 il termine risultava rispettato.

3. I motivi del ricorso incidentale.

L’unico motivo del ricorso incidentale riguarda il rigetto del primo motivo di opposizione proposto avanti alla Corte d’appello di Milano e relativo alla violazione, da parte della Consob, del termine per la formulazione delle contestazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14. Al riguardo i controricorrenti rilevano che nel caso in questione non era stato rispettato il termine di 90 giorni per la contestazione posto che l’accertamento si era concluso con la consegna della relazione ispettiva da parte degli ispettori alla stessa Commissione della Consob, avvenuta in data 3 dicembre 2002, mentre la contestazione era del 10 giugno 2003. Osservano in particolare che gli accertamenti ispettivi erano durati dal 30 gennaio al 13 dicembre del 2002, non avevano un contenuto particolarmente complesso, cosi come l’operatività della SGR, nè, una volta chiusa l’ispezione, era stato necessario svolgere altra attività di accertamento con riferimento alle ipotesi di violazioni contestate.

4. Il ricorso principale è infondato.

La questione sottoposta all’esame della Corte di appello riguardava il termine di fase del procedimento relativo all’attività di competenza del Ministero. La Corte territoriale con motivazione ampia e del tutto convincente ha esaminato tutti gli aspetti della questione e delle argomentazioni avanzate dal Ministero e dalla Consob e che ora i ricorrenti ripropongono.

In particolare, la Corte territoriale ha correttamente distinto tra le varie fasi del procedimento, escludendo implicitamente un cumulo tra i termini assegnati alle diverse autorità, ed affermando, per quanto riguarda il primo motivo del ricorso e, quindi, con esclusivo riferimento al termine di competenza del Ministero, che esso dovesse essere individuato in 120 giorni, facendo applicazione delle tabelle allegate al D.M. n. 325 del 1997, modificativo sul punto del D.M. n. 304 del 1992, relative alle sanzioni pecuniarie alle società di gestione di fondi comuni di investimento, nella quale categoria la predetta Corte ha inserito l’attività della società opponente.

Al riguardo i ricorrenti ritengono, in primo luogo, che tale termine non possa qualificarsi come perentorio, in assenza di una specifica indicazione normativa in tal senso.

La censura è infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che, in via generale, e quindi escludendo norme che espressamente regolino diversamente le specifiche materie, il mancato rispetto dei termini del procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 costituisce violazione dei principi generali della stessa legge e dell’art. 97 Cost. con la conseguenza che il rispetto del termine è requisito di legittimità del provvedimento: la sua inosservanza configura, quindi, violazione di legge con la conseguente annullabilità del provvedimento.

Ritengono poi i ricorrenti che si doveva aver riguardo nel caso in questione non già al termine di fase, ma a quello complessivo, compreso tra l’accertamento delle infrazioni e la notifica delle contestazioni da calcolarsi in complessivi 360 giorni, termine nel complesso rispettato.

Anche tale profilo di censura è infondato, posto che nel procedimento in questione i termini di fase fanno riferimento a soggetti distinti con distinte competenze e diversi poteri, con effetti autonomi nelle rispettive sfere d’azione. In mancanza di una norma che espressamente preveda che, ai fini della contestazione della violazione, si debba aver riguardo ad un termine complessivo, non resta che applicare i distinti termini di fase, così come ha fatto la Corte territoriale. Conseguentemente del tutto correttamente la Corte territoriale ha individuato ed applicato il solo termine pertinente di fase, rispetto al quale ha operato il relativo controllo di tempestività. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, la Corte territoriale ha esaminato anche le questioni sollevate dagli odierni ricorrenti col secondo motivo, quanto alla individuazione del termine iniziale e finale del procedimento. Al riguardo, anche qui con argomentazioni che vengono integralmente condivise, la Corte territoriale non ha fatto altro che interpretare la normativa applicabile (D.M. n. 304 del 1992, art. 6, comma 1), che espressamente fa riferimento per l’individuazione del termine finale del procedimento a quello nel quale il destinatario ha ricevuto comunicazione del provvedimento, assumendo come determinante proprio l’avvenuta ed effettiva conoscenza dello stesso, del resto applicando la stessa ratio utilizzata per l’inizio del termine per l’Amministrazione. Sicchè ai fini del computo del termine di 120 giorni applicabile al Ministero, la Corte territoriale ha preso in considerazione, come termine iniziale, la data del 9 dicembre 2003, nella quale l’Amministrazione ha ricevuto la proposta sanzionatoria della Consob e come termine finale il 10 maggio 2004, giorno dell’avvenuta notifica del decreto sanziona torio. Nel periodo di tempo in questione sono decorsi complessivamente 153 giorni (tenendo conto che il 2004 è stato anno bisestile). Al riguardo le argomentazioni dei ricorrenti con riguardo al termine iniziale non assumono alcuna rilevanza, posto che anche la Corte territoriale ha individuato come riferimento iniziale la data del 9 dicembre 2003. Il resto delle argomentazioni presuppongono l’applicazione di un termine superiore a quello di fase di 120 giorni, con riguardo al quale si è già detto nel primo motivo.

5. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale.

6. Si ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite in relazione alla peculiarità ed alla parziale novità (rispetto all’epoca di proposizione delle impugnazioni) delle questioni avanzate.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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