Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12423 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 16/06/2016), n.12423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7534/2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RUGGERO FIORE 3, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

SACCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DI SANTO

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEI

CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2012 del TRIBUNALE di VICENZA del

30/12/2011, depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Giovanni Di Santo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Alessandri Alessandro difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto del 28 luglio 2006, F.S. citava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vicenza, M.M., domandando la condanna di quest’ultimo al pagamento di Euro 1.517,02 a titolo di riduzione del prezzo pagato per l’acquisto di un motociclo, risultato affetto da vizi ai sensi degli artt. 1490 c.c. e segg..

Il Giudice di prime cure, disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, accoglieva le richieste attoree con la sentenza n. 81 del 19 gennaio 2009, avverso la quale il M. interponeva gravame dinanzi al Tribunale di Vicenza.

Con la sentenza n. 253 del 2012, depositata il 13 marzo 2012 e non notificata, l’adito Tribunale confermava la sentenza di primo grado, rigettando nuovamente l’eccezione di incompetenza e le domande dell’alienante.

Avverso tale sentenza M.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 11 marzo 2013, articolando tre distinti motivi.

Con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla competenza.

Con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c.. Con l’ultimo motivo ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. F. S. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo la reiezione del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo mezzo d’impugnazione, nel denunciare la nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme sulla competenza territoriale del giudice, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dal giudice del gravame, il quale nel confermare la competenza del Giudice di Pace di Vicenza, e conseguentemente la propria, sulla base del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 3, ha individuato il forum destinatae solutionis nel domicilio del creditore, odierno resistente, e non piuttosto, in base all’art. 1510 c.c., nel luogo in cui la consegna del bene alienato è avvenuta o doveva avvenire, cioè presso la residenza dell’alienante, odierno ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, da scrutinarsi nelle parti non inerenti a questioni di merito già valutate dal giudice de quo e non riproponibili in sede di legittimità, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1495 c.c., contestando l’omessa applicazione della causa di decadenza ivi prevista.

Con la terza e ultima deduzione, il ricorrente denuncia che il giudice di appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione intorno alla dedotta violazione dell’art. 1490 c.c., applicando in tal modo la garanzia ivi prevista a vizi sorti successivamente alla vendita, conseguenza delle operazioni effettuate dal meccanico del F. o comunque relativi a uno stato fisiologico di usura dovuto al normale utilizzo del bene.

La prima doglianza – che pertiene alla pregiudiziale questione della competenza è fondata.

Sul punto, appare doveroso ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere una questione attinente a un vincolo obbligatorio, occorre individuare, fra le molteplici obbligazioni scaturenti dal contratto oggetto del giudizio, quella di cui si domanda l’adempimento o che comunque si pone quale causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale (in tal senso, v. Cass. n. 11337 del 2013). In particolare, la domanda dell’attore volta a far valere la garanzia per i vizi della cosa alienata trova fondamento nell’inadempimento dello specifico obbligo del venditore di consegnare il bene ceduto e non, piuttosto, in una generica obbligazione di pagare una somma determinata o determinabile. In tal caso, dunque, il criterio rilevante per la determinazione della competenza territoriale non è quello estrapolabile dal combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., bensì piuttosto quello indicato all’art. 1510 c.c., il quale fa riferimento al luogo in cui il bene doveva essere o è stato effettivamente consegnato (ex pluris, Cass. n. 16338 del 2004; Cass. n. 5465 del 1985).

E’ di tutta evidenza che il Tribunale di Vicenza ha risolto la questione della competenza valorizzando solo la circostanza che l’acquirente ha domandato la corresponsione di un importo determinato, senza tenere conto che si tratta della somma resasi necessaria per la riparazione della moto e, quindi, in realtà ciò che si fa valere è la garanzia per i vizi del bene venduto.

Tanto chiarito, osserva il Collegio che colui che eccepisce la violazione delle norme sulla competenza territoriale è tenuto, contestualmente, a indicare il giudice ritenuto competente, articolando la propria eccezione sulla base di tutti i criteri concorrenti eventualmente applicabili al caso concreto. Conseguenza della violazione di tale onere è l’inammissibilità dell’eccezione.

Questa Corte ha infatti affermato che “La formulazione dell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche a quelli generali, stabiliti nell’art. 18 c.p.c. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell’art. 19 c.p.c., comma 1. L’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile anche d’ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza” (così Cass. n. 16139 del 2015).

Orbene nel caso di specie, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile è stata formulata dal ricorrente in modo completo: dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata dal M. dinanzi al Giudice di pace di Vicenza emerge che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito era stata sollevata con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti per le cause relative a diritti di obbligazione, ivi compreso il “forum destinatae solutionis”, laddove si deduceva che la domanda del compratore diretta a far valere la garanzia per vizi della cosa oggetto della vendita doveva essere proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui è avvenuta la consegna.

L’accoglimento della prima censura, attenendo a questione pregiudiziale per la definizione della controversia, è assorbente rispetto all’esame dei restanti due motivi di doglianza.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, dichiarandosi la competenza del Giudice di pace di Lanciano, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termini di legge, il quale provvederà anche per la statuizione sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Giudice di pace di Lanciano, davanti al quale rimette le parti, anche per le spese processuali, previa riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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