Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12422 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/05/2010), n.12422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARENA IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. in persona del presidente e legale

rappresentante Dott. F.F., in proprio e quale mandataria

dell’A.T.I. costituita con Carriero e Baldi s.p.a. e Strade s.p.a.,

rappresentata e difesa dagli avv.ti SCALONE Lucia di Montelauro e

Franco Vigotti ed elett.te dom.ta presso lo studio della prima in

Roma, Via Cola di Rienzo n. 162;

– ricorrente principale –

contro

F.C., F.M.G., P.R. e

P.P., rappresentati e difesi dagli avv.ti PAFUNDI

Gabriele e Luigi Cocchi ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo

in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14 scala A int. 4;

– controricorrenti –

e contro

ANAS S.P.A.; VALTREBBIA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.;

– intimate –

e sul ricorso proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CARENA COSTRUZIONI S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria

dell’A.T.I. costituita con Carriero e Baldi s.p.a. e Strade s.p.a.;

– intimata –

e contro

F.C., F.M.G., P.R. e

P.P., come sopra rappresentati difesi e domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 684/2007 della Corte di appello di Genova,

depositata il 1 giugno 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10

dicembre 2009 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente principale Carena Impresa Costruzioni s.p.a.

l’avv. Franco VIGOTTI;

udito per i controricorrenti F.C., F.M.

G., P.R. e P.P. l’avv. Gabriele

PAFUNDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti di citazione del febbraio 1994 i sigg. C. e F.M.G. ed i sigg. P.P. e R. convennero davanti al Tribunale di Genova l’ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (poi trasformata in ANAS s.p.a.) e la Carena Impresa Costruzioni s.p.a., quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con la Carriero e Baldi s.p.a. e la Strade s.p.a. Chiesero di essere risarciti dei danni causati ad immobili di loro proprietà nell’esecuzione dei lavori di sistemazione della strada statale n. (OMISSIS) appaltati dall’ANAS all’a.t.i..

Le convenute resistettero in giudizio; fu autorizzata, su richiesta della Carena, la chiamata in causa della Valtrebbia società consortile a r.l. (indicata quale autrice materiale dei lavori fonte di danno), la quale resistette a sua volta invocando, in subordine, la garanzia dell’ANAS; furono riuniti i due procedimenti. All’esito il Tribunale accolse la domanda sul rilievo della concorrente colpa delle convenute; condannò l’ANAS e la Carena, quale mandataria dell’a.t.i., al risarcimento, nella quota rispettivamente di un terzo e due terzi, dei danni liquidati in favore delle parti attrici;

dichiarò conseguentemente la Carena, nella predetta qualità, tenuta a manlevare l’ANAS nella misura dei due terzi e l’ANAS tenuta a manlevare la Carena nella misura di un terzo.

Sull’appello principale della Carena, che contestava La responsabilità attribuitale e invocava, in subordine, la garanzia dell’ANAS, e sugli appelli incidentali dell’ANAS – speculare all’appello principale – e degli originari attori – che invocavano un più cospicuo risarcimento – la Corte di Genova ha dichiarato i- nammissibile il primo e, come conseguenza di ciò, anche L secondi.

Ha infatti rilevato d’ufficio che l’appellante principale era stata convenuta in giudizio quale mandataria dell’a.t.i. e nella medesima qualità era stata condannata dal Tribunale, ma aveva proposto appello in proprio e in tale veste doveva ritenersi priva di legittimazione processuale.

Avverso la sentenza di secondo grado la Carena, in proprio e nella qualità di mandataria dell’a.t.i., ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui hanno resistito con controricorso i sigg. F. e P.. L’ANAS ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo, cui i sigg.

F. e P. hanno resistito con controricorso. Questi ultimi e la ricorrente principale hanno anche presentato memorie.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza collegiale, dopo l’iniziale assegnazione alla camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e art. 75 c.p.c., e segg., e della L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 22 e D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, nonchè vizio di motivazione, si lamenta che i giudici di secondo grado abbiano negato che la Carena avesse proposto l’impugnazione anche in rappresentanza dell’a.t.i.. Si sostiene che, pur in difetto di una esplicita indicazione in tal senso nell’epigrafe dell’atto di appello, l’esercizio del potere rappresentativo da parte dell’autore dell’atto possa legittimamente desumersi – e nelle specie dovesse in concreto desumersi – dal contenuto e dal contesto dell’atto stesso.

2.1. – Il motivo non può essere accolto.

La ricorrente è nel vero quando sostiene che, al fine di imputare un atto processuale non solo al suo autore ma anche ad altre parti da lui rappresentate, non è indispensabile che la veste di rappresentante sia indicata nell’epigrafe dell’atto, potendo, invece, tale veste risultare (purchè – deve però aggiungersi – chiaramente ed inequivocamente) anche dal contenuto dell’atto correttamente interpretato e dunque anche alla .luce del suo contesto. La censura non regge, però, sul terreno della concreta applicazione di tale principio, perchè nell’illustrazione delle ragioni in base alle quali il contenuto ed il contesto dell’atto di appello avrebbero dovuto far comprendere che il gravame era stato proposto anche in rappresentanza dell’a.t.i. il ricorso è assai carente e comunque non convincente.

Ad avviso della ricorrente, infatti, l’esercizio in concreto del suo potere di rappresentanza dell’a.t.i. doveva desumersi, in particolare:

a) dalla “natura degli atti processuali (in primo luogo, gli stessi atti di citazione introduttivi del giudizio in primo grado, sino al dispositivo della sentenza di primo grado), (dal)l’oggetto della domanda e dalle ragioni di impugnazione in appello esplicitate dall’odierna ricorrente, (da)i contenuti dello stesso atto di citazione in appello con la proposizione dell’impugnazione in via principale (che più volte, esplicitamente, richiamano e riferiscono della qualità e del ruolo della capogruppo e manda tarla dell’a.t.i., Carena s.p.a.), e non ultimo (da)il comportamento mantenuto da tutte le parti ed i soggetti di entrambi i gradi del giudizio di merito (dalla notifica della sentenza, alla notifica degli atti di precetto, sino alla pronuncia del primo Giudice ed ancora all’ordinanza del Consigliere Istruttore nel procedimento incidentale di inibitoria dell’esecutività della sentenza di primo b) dal fatto che la Carena s.p.a. non avrebbe potuto assumere in giudizio altra veste se non quella di rappresentante del raggruppamento di imprese;

c) dal fatto che la medesima società era stata convenuta in giudizio, in primo grado, quale rappresentante dell’a.t.i.; si era regolarmente costituita in tale veste, pur non specificata nell’epigrafe degli atti processuali, senza che sorgesse alcun dubbio nè nel giudice nè nelle controparti; in tale veste era stata alla fine condannata.

Sennonchè i rilievi sub a) peccano di totale genericità, come immediatamente si rileva dal loro testuale svolgimento, sopra riportato, dato che nulla dello specifico contenuto degli atti richiamati viene in effetti riferito in ricorso (come invece sarebbe stato necessario per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

Il rilievo sub b) è poi errato in diritto. In tema di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 9 (come pure ai sensi della precedente disciplina di cui alla L. n. 584 del 1977, art. 22) all’impresa mandataria, o “capogruppo”, la rappresentanza anche processuale, ex lege, delle imprese mandanti spetta esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, e non anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto (cfr. Cass. 18441/2005), quali erano nella specie gli originari attori.

Inoltre, anche nell’ambito del rapporto con l’appaltante (nella specie l’ANAS, chiamata e chiamante in garanzia), nessuna norma impone alla capogruppo di agire o resistere in giudizio necessariamente anche in nome delle altre imprese del raggruppamento.

Anzitutto, infatti, la presenza di un mandato collettivo ex lege in favore dell’impresa capogruppo, finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica (Cass. 1396/2003), sicchè non esiste altra soggettività giuridica che quella individuale di ciascuna delle imprese associate. In secondo luogo, l’esercizio del mandato con rappresentanza, da parte della capogruppo, nei confronti dell’appaltante è obbligatorio, nel senso che le imprese mandanti non potrebbero direttamente agire nei confronti dell’amministrazione appaltante (peraltro quest’ultima ben potrebbe, invece, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 9, ult. parte, “far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti”) o direttamente resistere in giudizio ad essa (ove siano state citate collettivamente tramite la mandataria); ma non è automatico, ossia non è in re ipsa nella costituzione in giudizio, la quale deve pur sempre contenere, secondo le regole generali, la spendita del nome delle imprese rappesentate.

Non è, dunque, per nulla vero che la Carena non potesse stare in giudizio se non come mandataria delle imprese del raggruppamento.

I rilievi sub c), infine, sono in parte equivoci e in parte tautologici. L’esercizio del potere rappresentativo da parte del rappresentante non può, invero, inferirsi senz’altro dal comportamento di terzi, quali l’attore che lo evochi in giudizio in tale veste o il giudice che nella medesima veste lo condanni; è necessario, invece, che esso risulti da inequivoche manifestazioni provenienti dal rappresentenate. Costituisce, poi, una mera petizione di principio l’affermazione che la Carena si fosse, nella specie, costituita in primo grado nella qualità, pur non espressamente indicata nell’epigrafe della comparsa di costituzione, di rappresentante dell’a.t.i. Nè, infine, dal fatto che la Carena sia stata condannata in primo grado quale mandataria scaturisce necessariamente che la stessa si sia appellata nella medesima qualità, che, come si è già chiarito, ben può affiancarsi, ma non necessariamente ed automaticamente si affianca a quella di impugnante in proprio.

Può aggiungersi, per completezza, che nella specie l’inferenza di un implicito esercizio, da parte della Carena, di poteri di rappresentanza ex lege delle altre imprese del raggruppamento trova peraltro ostacolo nella considerazione che la società era stata citata in giudizio da terzi (rispetto all’appalto) verso i quali non aveva siffatti poteri, come si è chiarito sopra. Perciò in mancanza di una espressa contemplatici domini ben può ritenersi che, lungi dall’essere la medesima implicita, i poteri rapprentativi non siano stati invece esercitati proprio perchè non spettanti.

3. – Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 159 c.p.c., comma 3, L. n. 584 del 1977, art. 22, e D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, nonchè vizio di motivazione, si lamenta che la Corte di appello abbia anche escluso la valenza dell’atto di appello quale impugnazione proposta nel suo solo nome dalla Carena s.p.a., condannata in primo grado sia pure unitamente alle imprese mandanti.

3.1. – Questo motivo è fondato.

Posto, infatti, che la soggettività del raggruppamento temporaneo di imprese si risolve, come si è visto, nelle distinte soggettività individuali delle imprese che lo compongono, senza dar luogo ad un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, non vi era ragione di escludere che la Carena s.p.a. potesse appellarsi in proprio sia nei confronti degli originar attori, sia nei confronti dell’Anas, avendo in tale veste certamente legittimazione processuale secondo le regole generali.

4. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale, denunciando vizio di motivazione, l’ANAS censura la statuizione di inammissibilità del suo appello incidentale, adottata nel passaggio della sentenza in cui i giudici, dopo aver concluso che “dell’appello principale viene dichiarata l’inammissibilità”, statuiscono che da ciò “consegue l’inammissibilità degli appelli incidentali che, quand’anche risultassero astrattamente ammissibili sotto il profilo della loro tempestività quali impugnazioni autonome di parti a loro volta parzialmente soccombenti rispetto alle domande svolte in primo grado, resterebbero comunque sterilmente proposti contro una parte non identificabile con quella passivamente legittimata quale protagonista del processo di primo grado”. La ricorrente lamenta l’apoditticità ed astrattezza della statuizione di tardività del gravame, che contesta riferendo i tempi della proposizione dello stesso rispetto a quelli della proposizione dell’appello principale e della notifica della sentenza di primo grado.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La statuizione di inammissibilità dell’appello dell’Anas poggia, come emerge dal passo della sentenza sopra testualmente riportato, su due rationes decidendi tra loro autonome: la tardività del gravame e il difetto di legittimazione passiva della parte appellata. Di esse, però, con il motivo di ricorso incidentale sopra sintetizzato viene impugnata soltanto la prima. In casi del genere, secondo la ferma e da lungo tempo consolidata giurisprudenza di questa Corte, va appunto applicata la sanzione processuale dell’inammissibilità per difetto di interesse, poichè, anche nell’ipotesi di accoglimento dell’unica censura formulata, la decisione continuerebbe comunque a reggersi sull’altra ratio non fatta oggetto di impugnazione.

5. – In conclusione, respinto il primo motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà all’esame dell’appello in quanto proposto in proprio dalla Carena s.p.a. e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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