Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12422 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 16/06/2016), n.12422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4309/2013 proposto da:

D.G.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO CECCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESIDIO GUALTIERI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1189/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 30/06/2011, depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

F.D., in qualità di proprietaria di un fondo sito in Avezzano, censito in catasto al fol. 62, part. 744, esperiva azione di manutenzione del possesso nei confronti di D.G. R., proprietario di un fondo confinante, denunciando la realizzazione di opere di ampliamento di un fabbricato preesistente a distanza inferiore a quella prevista nelle N.T.A. comunali.

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 692 del 2006, depositata in data 18 settembre 2006, accoglieva, nella resistenza del convenuto, le domande attoree, ordinando l’arretramento o la demolizione del fabbricato contestato. Avverso suddetto provvedimento, il D. G. interponeva gravame dinanzi la Corte di L’Aquila, la quale, nella resistenza della convenuta, con sentenza n. 1189 del 30 giugno 2011, depositata il 21 dicembre 2011, riteneva infondata l’impugnazione.

Con ricorso notificato il 2 febbraio 2013, il D.G. ha domandato la cassazione della sentenza di appello, articolando un’unica censura, con la quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle N.T.A regionali e comunali, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione.

F.D. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Il ricorso non appare suscettibile di accoglimento perchè manifestamente infondato.

L’odierno ricorrente, infatti, nel dedurre la violazione e falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione, contesta che il giudice de quo avrebbe immotivatamente fondato la propria decisione sulla base di una considerazione di fatto errata, ossia di un presunto ampliamento della superficie e del volume del fabbricato, qualificando i lavori in questione non come mere opere di “ristrutturazione”, bensì come “nuove costruzioni”, la cui realizzazione rende necessario l’adeguamento della distanza preesistente ai minimi imposti dalla normativa edilizia comunale.

Il giudice de quo, nell’esplicare il percorso argomentativo seguito, ha adeguatamente motivato la propria decisione, e nel recepire gli accertamenti di fatto operati dal consulente tecnico d’ufficio, pur non condividendone le conseguenti valutazioni, ha rilevato un significativo ampliamento della superficie e del volume del fabbricato (v. pag. 3, punto 8, del provvedimento impugnato).

Detto convincimento del giudice appare conforme al principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 5148 del 2011, secondo cui l’organo giudicante non è necessariamente vincolato alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, potendosi anzi discostare dalle medesime attraverso un’attenta valutazione critica, la quale risulti fondata su precisi criteri, argomenti ed elementi probatori, atti a giustificare la scelta di pervenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u..

Del resto, le deduzioni di parte ricorrente, oltre a estrapolare le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio in modo tale da travisarne il contenuto, non tengono conto delle argomentazioni della corte di merito, la quale ha individuato la caratteristica dei lavori de quibus nel conseguente ampliamento dell’originario edificio, rilevante ai fini della qualificazione delle opere quali “nuove costruzioni”, escludendo invece che il solo mancato avanzamento rispetto alla linea di confine dimostrasse la reali azione di interventi di mera “ristrutturazione”, considerata l’incidenza degli stessi sulla superficie e sul volume complessivi del fabbricato.

Sembrano dunque potersi condividere le conclusioni raggiunte dal giudice di appello, la cui sentenza appare suscettibile di conferma in sede camerale, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p., potendosi rilevare la manifesta infondatezza delle censure proposte dal ricorrente”. Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche da parte ricorrente, sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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