Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12421 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6937-2016 proposto da:

L.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA

CHITO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata l’8/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che L.C.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF in relazione agli anni 2003-2004;

che nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di accertamento sarebbe divenuto definitivo, sicchè non sarebbe più stato possibile discutere circa il merito della pretesa tributaria, nè il Collegio avrebbe potuto sindacare il silenzio dell’Agenzia in ordine all’istanza di autotutela, in mancanza della tipizzazione da parte del legislatore o comunque dell’approntamento di adeguati strumenti in capo alla P.A..

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il L. adduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, diversamente dall’opinione della CTR, il giudice tributario avrebbe potuto conoscere anche degli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, a fronte delle gravi circostanze addotte dal contribuente e della contraddittoria condotta dell’Amministrazione;

che, col secondo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 4: il giudice d’appello avrebbe travisato il contesto motivazionale della CTP di Matera ed omesso di considerare che i giudici di primo grado non avevano neppure minimamente motivato, in merito alla legittimità del silenzio-rifiuto;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il secondo motivo, che va esaminato con priorità, è infondato;

che la motivazione della CTR non è erronea nè incoerente giacchè, per un verso, prende in esame la declaratoria di inammissibilità dei primi giudici, fornendone una giustificazione logica e plausibile – sia in punto di fatto che in punto di diritto – e, per altro verso, si sostituisce all’eventuale lacuna motivazionale della CTP, argomentando in merito ai limiti del silenzio sull’istanza di autotutela;

che il primo motivo è infondato;

che il potere di autotutela tributaria ha come autonomo presupposto temporale la mancata formazione del giudicato sull’accertamento emesso dall’amministrazione (Sez. 6 – 5, n. 6329 del 13/03/2013);

che, pertanto, il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (Sez. 5, n. 3442 del 20/02/2015; Sez. 5, n. 25563 del 03/12/2014; Sez. 6-5, n. 25524 del 02/12/2014);

che, nella specie, il ricorrente non ha dedotto eventuali profili di interesse pubblico, ma ha sostanzialmente contestato la pretesa tributaria originaria;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (principale; a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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