Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12421 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 16/06/2016), n.12421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2456/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), quale erede di F.O.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE

GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE NEGLIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO ANDREUCCI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDIL BELLUGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo

studio dell’avvocato ELIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IGNAZIO PORCELLONI, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 749/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

24/04/2012, depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 155 del 2006, il Tribunale di Montepulciano, dichiarata la risoluzione del contratto d’opera stipulato, condannava comunque l’EDIL BELLUGI s.r.l. al pagamento della somma di Euro 76.005,47 in favore dell’architetto F.O.M., quale compenso per la realizzazione di taluni progetti, calcolato sulla base dei minimi tariffari imposti dalla legge.

In particolare, il compenso liquidato riguardava la realizzazione dei progetti relativi agli appartamenti inclusi nei Lotti A e B, risultando il professionista inadempiente rispetto alla progettazione di un ulteriore lotto C, anch’esso oggetto del contratto d’opera controverso.

Avverso suddetta sentenza interponeva appello l’EDIL BELLUGI s.r.l., domandando la riforma della liquidazione dei compensi effettuata in primo grado, sul rilievo secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento non avrebbe comunque giustificato la disapplicazione dei parametri retributivi determinati in via convenzionale dalle parti. Inoltre, contestava la quantificazione dei danni posti a carico dell’architetto F., domandando il risarcimento di ulteriori lesioni all’immagine e alla reputazione della società cagionate dalla negligenza del professionista.

Deceduto nel frattempo il F., il processo era riassunto nei confronti degli eredi, dei quali si costituiva in giudizio la sola M.G..

La Corte di Appello di Firenze, nella resistenza della appellata, ritenuti non provati gli ulteriori pregiudizi contestati dall’impugnante, con sentenza n. 749 del 2012, depositata il 31 maggio 2012 e non notificata, procedeva a una nuova liquidazione del compenso professionale, svincolandola questa volta dalle tariffe legali, ritenute derogate, ai sensi della gerarchia di cui all’art. 2233 c.c., dai minori compensi previsti convenzionalmente dalle parti.

Con ricorso notificato l’11 gennaio 2013, M.G. ha domandato la cassazione della sentenza de quo, articolando due motivi.

Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1458 e 2233 c.c..

Con il secondo motivo ha contestato il carattere apodittico della motivazione, e dunque l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’EDIL BELLUGI s.r.l. ha resistito con controricorso.

Fissata pubblica udienza al 18 novembre 2015, in data 4 novembre 2015 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso nel quale si afferma che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per cui è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso, con accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione della controricorrente, soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

L’adesione manifesta alla rinuncia al ricorso da parte della Edil Bellugi s.r.l. consente di non adottare alcuna pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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