Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12421 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16642/2016 proposto da:

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. L. DA PALESTRINA

19, presso lo studio dell’avvocato MARCO PROSPERETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

M.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SIRO CENTOFANTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/02/2016 R.G.N. 116/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto ricorso principale,

assorbimento ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato MARCO PROSPERETTI;

udito l’Avvocato SIRO CENTOFANTI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Perugia del 31.7.12, M.V. esponeva:

a) che aveva partecipato a una selezione concorsuale bandita nel 2007 dalla s.p.a. Valle Umbra Servizi (V.U.S.) per l’assunzione di 2 Addetti Amministrativi Commerciati di III livello del CCNL gas-acqua, classificandosi utilmente in graduatoria;

b) che, dopo avere ricevuto una prima lettera della V.U.S., con cui la si informava che: vista l’urgenza di integrare temporaneamente il personale impiegatizio assegnato alla ns. Direzione Commerciale a seguito di un congedo per maternità e in attesa di una procedura interna per individuare unità amministrative da destinare a tale settorè, la V.U.S. l’aveva assunta a termine con lettera del 13.12.11. Chiedeva dichiararsi l’illegittimità della clausola relativa al termine con condanna della società a riammetterla nel posto di lavoro ed al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

Resisteva la società VUS.

Con sentenza del 30.7.14, il Tribunale di Perugia dichiarava la nullità della clausola relativa al termine finale apposto al contratto di lavoro e, per l’effetto, dichiarava che fra le parti era sorto, a far data dal 15.12.2011, un rapporto di lavoro subordinato; condannava la resistente al ripristino del rapporto ed al pagamento, a titolo di indennizzo omnicomprensivo, la somma di Euro 5.161,00, pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione.

Il giudice di primo grado fondava il proprio convincimento sul presupposto che le cause di apposizione del termine al contratto stipulato con la ricorrente non fossero sufficientemente specifiche D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1.

Ed infatti, ad avviso del giudicante, nella lettera di assunzione le ragioni dell’inserimento del termine erano indicate in maniera piuttosto generica e contraddittoria, indicandosi la necessità di sostituire una lavoratrice in congedo per maternità, senza altra indicazione ulteriore, e la stessa motivazione era stata utilizzata per l’assunzione di altra lavoratrice con contratto a termine; peraltro nella medesima lettera si faceva riferimento ad una ragione indipendente e in contrasto con quella precedentemente indicata, quale il riferimento al futuro espletamento di una procedura interna per individuare risorse umane disponibili a ricoprire il settore in esame, senza alcuna indicazione delle unità amministrative da assegnare al settore. Escludeva inoltre che nella specie potesse applicarsi il divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non potendosi qualificare la VUS quale pubblica amministrazione.

Avverso la pronuncia proponeva appello la società; resisteva la M.. Con sentenza depositata il 29.12.16, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. Valle Umbra Servizi, affidato a quattro motivi; resiste la M. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a duplice motivo, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzitutto respingersi l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla M. inerente la nullità del ricorso della società per essere privo della sottoscrizione del difensore, questa invece risultando dall’originale del ricorso in atti.

1.- Con il primo motivo la società denuncia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e del D.L. n. 101 del 2013 (in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a.) per avere escluso la natura sostanzialmente pubblicistica della ricorrente, con conseguente condanna al ripristino del rapporto di lavoro con società “in house” di ente pubblico locale.

Deduce che la Valle Umbria s.p.a. è società a capitale interamente pubblico, gerente il servizio idrico integrato regionale, la distribuzione del gas e di igiene urbana, sottoposta ai poteri di indirizzo e controllo degli enti locali.

1.1- Il motivo è fondato. Ed invero per le società “in house”, ed in particolare, per quanto qui interessa, di ente pubblico locale, sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale.

Deve infatti evidenziarsi che il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) di cui alle norme invocate sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica (cfr., ex aliis, Cass. n. 23580/19, n. 6818/18, n. 6672/18, n. 5524/18, n. 3595/18, n. 21378/18, n. 25400/20).

Va infatti chiarito che già la L. n. 133 del 2008, stabiliva che: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto-Legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nei rispetto dei principi di cui del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3” e dunque l’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale.

Va del resto rammentata C.Cost. n. 29/2006 (ma vedi già C.Cost. n. 466/93) secondo cui non era fondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f), in relazione all’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”. Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 Cost., rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorchè formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.

2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per avere la sentenza impugnata ritenuto generica, o meglio insussistente, la causale assuntiva indicata nel contratto di lavoro a termine de quo.

Il motivo è inammissibile non misurandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Ed invero quest’ultima ha correttamente evidenziato che la causale assuntiva era sostanzialmente duplice (esigenze organizzative – quanto alla dipendente Ma., del settore commerciale e reinserita nel ruolo igiene – e sostitutive – quanto alla dipendente B. assente per maternità) ritenendo tuttavia che essendo stato espletato il concorso per coprire la posizione della dipendente Ma., non sussisteva più la ragione temporanea di assunzione.

Tale ratio decidendi non risulta congruamente censurata dalla società ricorrente.

3.- Il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del principale, è per un verso assorbito dall’inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale e per altro infondato, per ie ragioni esposte, in ordine al primo motivo del principale.

3.1- Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte decide la causa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla M..

4.- La parziale reciproca soccombenza, con riferimento all’intero processo, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, rigettando il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla M. in primo grado. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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