Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12421 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 08/06/2011), n.12421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34173-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 11/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento notificato il 15.11.2003 l’Agenzia delle Entrate di Schio contestava al sig. M.A. una plusvalenza di L. 504.502.038, derivante dalla vendita di un terreno edificabile pervenutogli per successione al padre, per la quota del 50%, ed alla madre, per l’altra quota del 50%.

In particolare l’Agenzia delle Entrate rilevava che il M. aveva donato a suo zio Ma.Lu. la quota del suddetto terreno ricevuta in eredità dal padre e, il giorno dopo la donazione, il M. ed il Ma., ciascuno per la propria quota del 50%, avevano venduto alla società Botecoplast srl l’intero terreno; da ciò l’Agenzia traeva la deduzione che la donazione fosse diretta esclusivamente a realizzare, con l’interposizione fittizia del Ma., l’abbattimento della plusvalenza sulla vendita de terreno alla Botecoplast srl, con conseguente elusione della tassazione sulle plusvalenze sulle aree edificabili di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, (all’epoca art. 81), comma 1, lett. b) e art. 68 (all’epoca art. 82), comma 2.

A seguito del ricorso del M. la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza annullava il suddetto avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, adita con l’appello dall’Agenzia, confermava l’annullamento, rilevando che l’Agenzia non aveva offerto presunzioni gravi e concordanti della dedotta interposizione fittizia, ma si era limitata ad avanzare “ipotesi non suffragate da alcun dato aggettivo, nè da un controllo quantomeno delle movimentazioni bancarie del M., finalizzato a dimostrare le disponibilità finanziarie in capo al donante delle somme ricavate dal presunto atto simulalo, il che avrebbe costituito un indizio di indubbio rilievo. Però l’attività di verifica è stata limitata a rilevare solamente il legame di parentela e la cronologia dei fatti”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta di un unico motivo, così rubricato:

Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’ intimato non si è costituita nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.2.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare gli elementi presuntivi posti dall’Amministrazione a base dell’impugnato accertamento tributario; elementi dalla cui corretta valutazione si desumerebbe che la donazione effettuata dal M. allo zio tendeva ad eludere l’imposizione fiscale sulla plusvalenza derivante dalla cessione del terreno.

Osserva al riguardo la Corte che la sentenza impugnata contiene i seguenti accertamenti di fatto, non contestati:

1) Nel 1982 M.A. acquistava, per successione al padre Lu., la quota indivisa del 50% (definita in detta sentenza “quota B”) di un terreno edificabile;

2) il (OMISSIS) decedeva anche la madre di M.A., sig.ra m.l., lasciando al figlio l’altra quota indivisa del 50% (definita in detta sentenza “quota A”) del medesimo terreno;

3) il 3.6.98, nello stesso giorno di presentazione della denuncia di successione alla madre. M.A. donava allo zio, sig. Ma.Lu., “quota di terreno ereditata dal padre” (pag. 2, rigo 7, della sentenza);

4) il giorno successivo, 4.6.98, M.A. e M. L. vendevano, ciascuno per la propria quota del 50%, l’intero terreno al terzo Botecoplast srl.

Dalla semplice elencazione dei pacifici elementi di fatto sopra indicati emerge che:

alla data della donazione (3 giugno 1998) il M. era già titolare dell’intera proprietà del terreno, per effetto della sua successione prima al padre e poi alla madre; dal momento della morte della sig.ra m.l., dunque, la comunione della proprietà del terreno tra quest’ultima ed il M. era cessata, essendosi la titolarità del diritto di proprietà concentrata interamente in capo a M.; il terreno, in altri termini, era diventato oggetto di proprietà esclusiva (del solo M.) e non formava più oggetto di comunione tra due comproprietari, come era avvenuto nei periodi in cui il terreno era stato in comproprietà del padre e della madre del M. e successivamente, dopo la morte del padre del M., dello stesso M. e di sua madre;

conseguentemente, venuta meno la comunione, erano venute le meno le quote ideali da cui tale comunione era composta e, pertanto, la quota ideale che il M. aveva ereditato dal padre non esisteva più (la nozione di quota ideale di un bene presuppone che il medesimo sia in proprietà comune di più soggetti) e, conseguentemente, non poteva costituire oggetto di donazione;

– il M. poteva quindi donare una quota ideale del 50% del proprio terreno, ma non poteva donare la quota ideale ereditata dal padre, perchè tale quota non sussisteva giuridicamente più dopo che l’intera proprietà del terreno si era concentrata in capo a lui a seguito della morte della madre;

L’identificazione, nell’atto di donazione del 3.6.98, dell’oggetto della cessione con la quota di terreno pervenuta al M. per successione al padre è dunque giuridicamente priva di significato, perchè con tale atto di donazione il M. non trasferì al donatario la sua quota ideale di un terreno del quale fosse proprietario in comunione con altri, ma cedette la quota ideale del 50% di un terreno in sua proprietà esclusiva, in tal modo costituendo ex nova, su detto terreno, una comunione volontaria tra donante e donatario.

Per te considerazioni fin qui svolte risulta palese che il fatto che nell’atto di donazione del 3.6.98 le parti abbiano identificato il bene donato con la quota di terreno pervenuta al M. per successione al padre non impediva – trattandosi di una dichiarazione negoziale priva di significato giuridico – di identificare correttamente l’oggetto della donazione, individuandolo non nella quota pervenuta al M. per successione al padre ma in una quota del 50% di un terreno in proprietà esclusiva del M.; nè, quindi, impediva di identificare l’oggetto della vendita effettuata il giorno dopo dal M. alla Botecoplast non nella quota a lui pervenuta per successione alla madre (non generativa di plusvalenza, perchè il valore attribuitole nella denuncia di successione era pari al 50% del prezzo dell’intero terreno dichiarato nell’atto di compravendita del 4.6.98), bensì nella quota del 50% del terreno residuata in sua proprietà all’esito della donazione; nè, conseguentemente, impediva la tassazione della relativa plusvalenza.

La sentenza impugnata va quindi cassata perchè la sua motivazione è del tutto carente, risolvendosi nell’affermazione della mancanza di prova di un elemento – la simulazione assoluta della donazione – non rilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza della plusvalenza oggetto dell’avviso di accertamento impugnato.

Non essendo necessari accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli operati dal giudice di merito, alla cassazione della sentenza impugnata deve far seguito la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’impugnato avviso di accertamento.

Si compensano le spese delle fasi di merito si condanna l’intimato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art 384 c.p.c., rigetta il ricorso del contribuente avverso l’impugnato avviso di accertamento.

Condanna l’intimato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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