Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12420 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31631-2018 proposto da:

I.D.N.T.M.T., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARI ALFREDO;

– ricorrente –

contro

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI TORO MARICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2018 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata

il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto di citazione del 25 gennaio 2011, T.M.T. evocava in giudizio United Parcel Service davanti al Giudice di pace di Trento per sentirla condannare al pagamento dell’importo di Euro 2.990, deducendo di avere acquistato un servizio di porcellane mediante asta telefonica, presso una casa d’aste tedesca e che tali oggetti, trasportati dalla convenuta nel mese di gennaio 2009, sarebbero arrivati a destinazione lesionati. Si costituiva in giudizio United Parcel Service, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’improcedibilità o inammissibilità della domanda e deducendone, comunque, l’infondatezza;

il Giudice di pace di Trento, con sentenza del 28 agosto 2012, accoglieva la domanda limitatamente all’importo di Euro 2.000;

avverso tale decisione proponeva appello United Parcel Service, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della appellante e, nel merito, il rigetto delle domande e, in via subordinata, determinare il risarcimento, applicando i limiti di responsabilità del vettore fissati dall’art. 1696 c.c.;

con sentenza dell’11 ottobre 2013, il Tribunale di Trento accoglieva parzialmente l’appello limitando la condanna all’importo di Euro 112, oltre interessi legali, senza provvedere sulla richiesta di restituzione delle maggiori somme erogate;

con ricorso per cassazione, notificato il 14 aprile 2014, l’originaria attrice chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale, deducendo la falsa applicazione dell’art. 1696 c.c., comma 2 e 4, nella parte in cui il giudice di appello aveva inquadrato la fattispecie concreta nell’ipotesi di colpa lieve, con conseguente limitazione di responsabilità, anzichè in quella di colpa grave. Resisteva con controricorso United Parcel Service, spiegando ricorso incidentale per la restituzione delle somme percepite in virtù della sentenza di primo grado;

questa Corte, con sentenza del 10 novembre 2016, n. 22924, cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Trento, accogliendo il motivo relativo all’errata esclusione della responsabilità extracontrattuale di United Parcel Service in aggiunta a quella contrattuale. Il Tribunale avrebbe escluso, senza motivare, la possibilità da parte dell’attrice di invocare l’applicazione dell’art. 2043 c.c.;

con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. dell’8 febbraio 2017, l’attrice instaurava davanti al Tribunale di Trento il giudizio di rinvio, nel quale si costituiva ritualmente la controparte;

il Tribunale di Trento, con sentenza del 6 aprile 2018, riesaminando la domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ne escludeva la fondatezza e condannava United Parcel Service al pagamento della somma di Euro 112, oltre interessi e condannava T.M.T. alla restituzione del maggior importo incassato sulla base della sentenza di primo grado;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.M.T. affidandosi a due motivi che illustra con memoria. Resiste con controricorso United Parcel Service.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in tema di onere di allegazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non sarebbe stata allegata la condotta illecita di United Parcel Service. In particolare, la circostanza che tale società avesse certamente causato la rottura delle porcellane, così come dedotto in citazione, costituirebbe elemento sufficiente ad integrare l’onere di allegazione della condotta illecita. Infatti, l’attrice, sin dal primo atto del giudizio aveva dedotto che il danno si era prodotto quale conseguenza della condotta del trasportatore, consistita nell’avere rotto la merce contenuta nei colli trasportati. Ai sensi dell’art. 2043 c.c. graverebbe sull’attore l’onere di allegare semplicemente che il danno si è prodotto in conseguenza della condotta colposa del convenuto. Sotto tale profilo all’attrice non può essere richiesto di conoscere la specifica condotta che ha determinato la rottura delle porcellane durante il trasporto e cioè se ciò è avvenuto per l’urto fra i colli in fase di carico o scarico, oppure per la caduta degli stessi, mentre venivano maneggiati o per altra causa;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2727 c.c., in combinato disposto con l’art. 2043 c.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibile la prova per presunzioni della condotta illecita del trasportatore. Al contrario, tale prova sarebbe certamente ammissibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, la prova della condotta del danneggiato, quale elemento costitutivo della responsabilità extracontrattuale, ben avrebbe potuto essere fornita attraverso presunzioni dal momento che nessuna disposizione escluderebbe tale possibilità. Nel caso di specie, sussisterebbero presunzioni gravi, precise e concordanti, che consentivano di concludere per la rottura delle porcellane contenute nei colli in conseguenza della condotta colposa di United Parcel Service;

per maggiore chiarezza è opportuno richiamare la motivazione adottata dal giudice di appello, il quale ha correttamente evidenziato che la questione della legittimazione passiva di United Parcel Service, l’esclusione della colpa grave e la limitazione del risarcimento sensi dell’art. 1696 c.c., costituiscono questioni coperte dal giudicato, attesa la declaratoria d’inammissibilità dei primi due motivi del ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrente. Il Tribunale ha escluso che la domanda risarcitoria proposta da quest’ultima per la responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, rilevando che l’accertamento compiuto nelle precedenti fasi del giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale di United Parcel Service per non avere, tale società, offerto la prova liberatoria del caso fortuito ovvero della precedente esistenza dei vizi delle cose o del loro imballaggio. Al contrario, non sarebbe emerso alcun accertamento positivo riguardo alla condotta del trasportatore, mentre per l’affermazione della responsabilità extracontrattuale sarebbe necessaria la specifica individuazione di fatti e comportamenti del vettore che costituiscano illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

secondo il Tribunale l’attrice “desume che vi fu condotta negligente e imprudente da parte di United Parcel Service per avere trascurato l’indicazione della natura della merce dei colli, dal fatto stesso che le porcellane giunsero rotte”. L’attrice secondo il Tribunale – non aveva sostenuto la responsabilità extracontrattuale del trasportatore utilizzando i criteri della responsabilità ex recepto di cui all’art. 1693 c.c. ed aveva omesso di allegare e provare uno specifico fatto, commesso dalla società convenuta, qualificabile come illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

il primo motivo è infondato perchè, per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale del trasportatore, è necessario che sia allegato un comportamento del vettore valutabile, non quale mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito. Grava sull’attore allegare una condotta diversa da quella imputata al vettore quale inadempimento dell’obbligazione propria del contratto di trasporto, attraverso l’individuazione specifica di fatti e comportamenti del trasportatore che avrebbero determinato l’avaria o la perdita del carico e che siano connotati da dolo o colpa;

in sostanza, se dovesse ritenersi sufficiente, ai fini dell’individuazione di una condotta costituente illecito extracontrattuale, l’allegazione che il vettore ha rotto le porcellane durante il trasporto, senza individuare una specifica condotta colposa, questo determinerebbe in ogni caso l’automatico concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore in tutte le ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto. Al contrario, il profilo della responsabilità extracontrattuale del trasportatore deve essere valutato, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti del vettore che rilevino a questi fini;

il secondo motivo è inammissibile. La sentenza fa riferimento al criterio delle presunzioni esaminando le risultanze della consulenza tecnica, nella parte in cui, con valutazione in fatto non censura bile in questa sede, ha qualificato come mere valutazioni quelle espresse dal consulente, nella parte in cui ha ritenuto che i danni fossero riferibili alla condotta del trasportatore, in quanto estesi a tutti i colli, e provocati da cadute o scontri con altri colli, nelle fasi di carico e scarico, o dall’errata manipolazione nei luoghi di stoccaggio e scambio. Parte ricorrente assume che il materiale probatorio acquisito era idoneo per integrare i requisiti della gravità precisione e concordanza;

nel caso di specie, T.M.T. individua una serie di elementi istruttori fattuali ai quali il giudice di merito avrebbe omesso di attribuire valore presuntivo, non riconoscendo la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;

orbene, il motivo è inammissibile, perchè, pur essendo in astratto possibile una prova per presunzioni, la censura si atteggia quale prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito. In questi casi – come rilevato in motivazione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1785 del 2018 – la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ponendosi su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti; terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito avrebbe omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria;

ebbene, l’illustrazione del motivo si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base dell’evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Terza Sezione-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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