Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12420 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Vinicola Mauri s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante M.E. rappresentata e difesa per procura a

margine del ricorso dagli Avvocati Grasso Armando e prof. Francesco

D’Ayala Valva, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo

in Roma, v.le Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/11/07 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 27 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Riccardo

Fuzio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla Vinicola Mauri s.r.l.

per la cassazione della sentenza n. 134/11/07 della Commissione regionale della Lombardia, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto di accertamento con cui l’Ufficio del Territorio di Lecco aveva determinato la rendita catastale di alcuni immobili (rientranti nel gruppo D) applicando il coefficiente di fruttuosità del 3% reputando il giudice di secondo grado non applicabili in materia i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991;

letto il controricorso dell’Agenzia del Territorio;

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegalo dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso osservando che;

– “il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione del D.M. 14 dicembre 1991 in relazione al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29 censurando la sentenza impugnata per non avere ritenuto applicabile, ai lini della determinazione della rendita, i criteri ed i coefficienti indicati nel D.M. citato, dal quale si ricava, per il principio di speculante, che il coefficiente di fruttuosità per gli immobili appartenenti al gruppo B) è pari al 2%”;

– “il motivo appare manifestamente fondato, essendo conforme all’orientamento costante di questa Corte, la quale in più occasioni ha affermato il seguente principio: In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali. l’UTE non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio d’interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 in quanto lo stesso dev’essere determinato, anche per gl’immobili classificati nei gruppi D ed F, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita dev’essere determinata per stima diretta, ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 in quanto ai lini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti da D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52 dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione (Cass. n. 133 del 2006; n. 12446 del 2004, n. 10037 del 2003)”;

– “gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata a Procuratore generale che non ha svolto controsservazioni, ed alle parti, che non hanno depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise;

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente;

che le alterne vicende del processo giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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