Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12420 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 17/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14905-2012 proposto da:

D.B.G., (OMISSIS), D.B.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARVISIO N 2, presso lo

studio dell’avvocato STUDIO FARSETTI AMOROSO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI VERDE;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO MAIELLO;

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NASELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 704/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

D.B.F., proprietario di un appartamento in fabbricato condominiale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Condominio del medesimo fabbricato ubicato in quella Città alla (OMISSIS).

L’attore chiedeva l’annullamento delle deliberazioni, adottate dall’assemblea condominiale il 10 giugno 2004, in materia di lavori di adeguamento alla L. n. 46 del 1990 e di mancata autorizzazione ad altra condomina di aprire un secondo ingresso di accesso sul pianerottolo prospiciente il di lei appartamento, dando atto del difetto del relativo potere di negare l’autorizzazione del Condominio, che andava, altresì, condannato al risarcimento del danno per l’ipotesi di persistenza dell’illecito delibera rato.

Costituitosi in giudizio il convenuto Condominio contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, svolgendo – in via riconvenzionale- domanda di condanna dell’attore risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..

Interveniva, di poi, volontariamente F.S. (proprietaria di un appartamento sul medesimo pianerottolo ove i insisteva l’ingresso dell’appartamento del D.B.) chiedendo il rigetto dell’opposizione stante l’inutilizzabilità del medesimo pianerottolo in caso di apertura di ulteriori accessi.

Con sentenza n. 853/2006 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione e la domanda risarcitoria attore, nonchè la domanda riconvenzionale, con condanna del D.B. alla refusione delle spese.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza il D.B. interponeva appello, resistito dal Condominio e dalla F., che richiedevano il rigetto del gravame con vittoria di spese. L’adita Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 704/2012, rigettava il proposto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorrono D.B.G. e S., quali eredi del defunto D.B.F., con atto affidato a tre ordini di motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate.

La Corte, all’esito dell’udienza pubblica del 6 ottobre 2016, provvedeva con ordinanza n. 768/2017.

Con tale provvedimento evidenziata l’emersione di una questione, rilevabile di ufficio ex art. 384 c.p.c., comma 3, inerente l’interesse del ricorrente all’impugnazione di delibera condominiale reiettiva di istanza di altro condomino, invitava le parti a dedurre sulla questione nel termine di cui in atti, procedendo, di poi, alla decisione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1117, 1120 e 1138 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta, in via subordinata nell’ipotesi di ritenuta vincolatività dell’art. 12 del Regolamento condominiale, la violazione dell’art. 1117 in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss., dell’art. 1137 c.c. (quanto ai poteri dell’assemblea del condominio) e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4.- I tre motivi possono, per ragioni di opportunità, essere trattati congiuntamente.

La questione sollevata sia col primo motivo, che col secondo motivo è, nella sostanza, quella relativa alla inapplicabilità, in ipotesi, della norma (art. 12) del regolamento condominiale.

Tanto in quanto si prospetta che, non avendo il medesimo articola natura contrattuale, vi era la conseguente applicabilità alla fattispecie della invocata disciplina codicistica.

La vicenda, è bene ricordare, sorge (quanto alla parte della originaria domanda per cui persiste contenzioso) dall’impugnazione del diniego di apertura di ingresso a favore di altra condomina (tale G.).

Quest’ultima, peraltro, si era rivolta al Condomino proprio al fine dell’anzidetta autorizzazione e, all’esito della delibera negativa, aveva “accettato la decisione dell’assemblea”, viceversa oggetto dell’originaria impugnazione dell’attor.

Quest’ultimo poneva a fondamento della proposta azione un proprio asserito interesse a veder rimosso un deliberato che avrebbe potuto essergli opposto in futuro nell’ipotesi di apertura -da parte del medesimo- di accesso supplementare al proprio appartamento.

La doglianza di cui ai primi due detti motivi non può essere accolta.

Tanto anche al di là delle ragioni e delle argomentazioni utilizzate con la sentenza gravata e, comunque, di per sè già idonee e sufficienti al fine di ritenere l’infondatezza della domanda azionata.

La sentenza impugnata -giova qui rammentare- ha ritenuto, conformemente al Giudice di prime cure, la natura pattizia della disposizione regolamentare di cui all’art. 12 teso a vietare “qualunque modifica od innovazione alle cose comuni, anche se in corrispondenza delle singole proprietà individuali”, fatte salve solo modifiche o innovazioni inerenti strutture secondarie degli edifici”.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto la “natura contrattuale” della norma regolamentare condominiale in questione, dal cui carattere discende l’imposizione di “un vero e proprio onere reale al diritto del singolo cui poteva derogarsi solo con la procedura autorizzativa prevista”.

La motivazione della Corte distrettuale non appare -in punto-neppure censurabile sotto l’aspetto, pure prospettato dagli odierni ricorrenti, della impossibilità di configurare nella fattispecie un onere reale per il fatto che lo stesso risulta non contenuto in un regolamento – a loro dire- non contrattuale.

La doglianza è, infatti, non condivisibile -in punto- in quanto (oltre la ritenuta natura del medesimo regolamento, così come valutata dai Giudici del merito) è noto il principio, correttamente richiamato nella gravata decisione, per cui “…..a determinare la contrattualità dei regolamenti sono esclusivamente le clausole di essi limitatrici dei diritti dei condomini….. Cass. 17694/2007).

L’infondatezza dei motivi in esame emerge, per di più e decisivamente, sulla scorta di una ulteriore serie di ragioni che hanno condotto a provvedere con la suddetta ordinanza interlocutoria.

Invero e sin dall’origine non vi era en interesse ad agire in relazione all’impugnazione della delibera di cui si controverte relativa – si badi- alla reiezione di apposita istanza autorizzativa per l’apertura di altro ingresso non degli odierni ricorrenti e del loro dante causa, ma di altra e terza condomina (la G.).

Orbene, poichè le deliberazioni assembleari condominiali in materia, non possono assurgere mai ad atti normativi generali valevoli per qualunque condomino, in modo immodificabile e per qualunque tipo di autorizzazione (anche relativa a situazioni e piani diversi) è evidente la rilevata carenza di interesse che costituisce ulteriore e dirimente ragione di infondatezza sia del primo che del secondo motivo del ricorso in esame.

Detta ritenuta infondatezza finisce, inoltre, per travolgere anche la questione di puro merito sollevata col terzo motivo in ordine all’ accertamento della natura del muro del ballatoio.

5.- I motivi del ricorso vanno, dunque, respinti.

6.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza è si determinano così cpme in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA