Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12420 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 16/06/2016), n.12420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 109/2013 proposto da:

T.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO

GULLOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

WOLFGANG BURCHIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato KOLLENSPERGER HANS

JURGEN, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 133/2012 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA di BOLZANO dell’11/07/2012, depositata il 14/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Patroni Bianca (delega avvocato Gullotta)

difensore della ricorrente che conferma la rinuncia al ricorso;

udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Luigi Manzi)

difensore del controricorrente che conferma l’accettazione della

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato l’8 aprile 2004, R.A. citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano Z.R. e B.F., per esercitare il diritto di prelazione su due fondi, catastalmente identificati dalla p.ed. 76/2 e dalla p.f. 364/1, i quali erano stati alienati, con atto di compravendita del 16 maggio 2003, da R.C. ai due convenuti.

Il Giudice adito, con sentenza n. 497 dell’1 aprile 2010, nella resistenza delle controparti, rigettava la domanda di riscatto, ritenendo che dalla consulenza tecnica d’ufficio fosse emerso che i due fondi difettavano della necessaria destinazione agricola.

Avverso tale sentenza interponeva gravame T.L., succeduta al marito nel corso del giudizio di primo grado, denunciando un’errata interpretazione del concetto di “destinazione agricola”, nonchè un’insufficiente motivazione sul punto.

La Corte di Appello di Bolzano, con sentenza depositata in data 14 agosto 2012 e non notificata, rigettava l’impugnazione, confermando il provvedimento di primo grado.

Con ricorso del 18 dicembre 2012, T.L. ha domandato la cassazione della sentenza d’appello, articolando un unico motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8. Z.R. e B.F. hanno resistito con controricorso. Fissata pubblica udienza al 18 novembre 2015, in data 23 settembre 2015, via fax, e poi il 6 ottobre 2015 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso nel quale si afferma che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per cui è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso, con accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione dei controricorrenti, Z. e T., soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

L’adesione manifesta alla rinuncia al ricorso da parte di Z. e T. consente di non adottare alcuna pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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