Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12420 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11149/2016 proposto da:

A.M.G.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIETTA PAPADIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2672/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/02/2016, R.G.N. 2258/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO NAVACH;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PAPADIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Tribunale di Bari, C.L. deduceva di aver prestato in (OMISSIS) attività lavorativa in favore dell’AMGAS con mansioni di manutenzione interna su strutture edili di proprietà di quest’ultima, dal gennaio 2007 sino al dicembre 2011, attraverso differenti tipologie contrattuali: un contratto di lavoro autonomo dal gennaio 2007 al maggio 2008; vari contratti di lavoro a tempo determinato in regime di somministrazione nei periodi successivi (al maggio 2008) fino all’ottobre 2011, attività lavorativa proseguita successivamente, senza alcun tipo di contratto, sino al dicembre 2011 allorquando venne in tesi licenziato oralmente.

Denunciava il superamento del limite all’utilizzo del lavoro autonomo occasionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 61 e 69 e l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quantomeno dall’agosto 2007, con conseguente condanna della resistente alla sua riammissione in servizio ed al pagamento di tutte le retribuzioni, medio tempore maturate, come operaio inquadrato nel terzo livello del c.c.n.l. Gas – Acqua.

Costituitosi il contraddittorio, l’AMGAS contestava integralmente la domanda e, in considerazione del particolare petitum giudiziale che involgeva il principio costitutivo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiedeva il rigetto di tutte le avverse domande a causa principalmente del divieto posto per legge a Province, Comuni ed aziende pubbliche, di convertire in rapporti a tempo indeterminato le assunzioni temporanee effettuate da essi in difetto di concorso e procedura selettiva.

Il primo giudice, con ordinanza del 26.06.12 ordinava la riammissione in servizio del C. come lavoratore a tempo pieno ed indeterminato con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate, con gli accessori di legge.

Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale con sentenza n. 8746/13, avverso la quale proponeva appello la s.p.a. AMGAS; resisteva il C..

Con sentenza pubblicata il 24.2.16, la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi; resiste il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere, in tesi, la Corte territoriale dichiarato l’irritualità del ricorso in appello.

Il motivo è palesemente inconferente non avendo la sentenza impugnata dichiarato l’inammissibilità del gravame, avendolo piuttosto respinto nel merito.

2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12 preleggi, D.L. n. 702 del 1978, art. 5, commi 15 e 17, del D.L. n. 112 del 2008, art. 115 (recte: 18), convertito in L. n. 133 del 2008.

Deduce che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che la società AMGAS, a totale partecipazione pubblica, non fosse soggetta ai divieti di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al di fuori delle procedura concorsuali o di evidenza pubblica.

Il motivo, teoricamente condivisibile, è tuttavia nel caso di specie infondato.

2.1- Deve infatti evidenziarsi che il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) di cui alle norme invocate sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica (cfr., ex aliis, Cass. n. 23580/19, n. 6818/18, n. 6672/18, n. 5524/18, n. 3595/18, n. 21378/18, n. 25400/20).

Va infatti chiarito che anche la L. n. 133 del 2008, stabiliva che: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L., le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3”, e dunque l’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale.

Va del resto rammentata C.Cost. n. 29/2006 (ma vedi già C.Cost. n. 466/93) secondo cui non era fondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f), in relazione all’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”. Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 Cost., rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorchè formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.

2.2- Nel caso di specie, tuttavia, risulta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 2007, allorquando la disciplina vincolistica in tema di divieto di assunzione di personale, in assenza di procedura concorsuale, da parte di società a totale partecipazione pubblica di enti locali, non era ancora sussistente, questa derivando, come detto, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, poi convertito in L. n. 133 del 2008 e dalla successiva disciplina legale in materia.

3. Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore della difensore del C., dichiaratasi antecipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 250,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. M. A. Papadia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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