Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12420 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

F.S., elett.te dom.to in Roma, alla via Brofferio n.

6, presso lo studio dell’avv. Adriano Rossi, rapp.to e difeso

dall’avv. Camerini Francesco, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 3/6/2006 depositata il 3/4/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 28/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SEPE Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S. impugnava davanti alla CIP dell’Aquila l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) 1CI 1996, relativamente a terreno avente destinazione in PRG a “servizi pubblici” contestando la edificabilità dell’area per la inefficacia sopravvenuta dei vincolo urbanistico. La CTP, con sentenza n. 16/3/2004 accoglieva il ricorso rilevando la illegittimità del vincolo all’esito della dichiarazione di illegittimità del PRG da parte del Consiglio di Stato. L’appello proposto dal Comune, veniva rigettato dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe. La CTR, in rito, escludeva il vizio di extrapetizione sul rilievo che le statuizioni del dispositivo non andavano oltre i limiti della domanda giudiziale; riteneva inoltre ammissibile il ricorso proposto in quanto sottoscritto da difensore abilitato; nel merito accoglieva il ricorso stesso ritenendo l’area inedificabile, e quindi non assoggettabile ad ICI a seguito della decadenza del vincolo urbanistico.

La decisione viene impugnata per la Cassazione dal Comune di L’Aquila sulla base di due articolati motivi. Resiste con controricorso il F..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 28/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la ritualità della procura all’Avv. D’Amario. rilasciata in calce al ricorso alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 1. Sentenza n. 11 del 04/01/2000), secondo cui la procura rilasciata su un foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, dovendosi considerare apposta in calce a tale atto, si deve apprezzare alla stregua di qualsiasi procura apposta subito dopo l’ultimo rigo dell’ultima pagina dell’atto cui si riferisce conseguentemente, resta irrilevante che essa non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare, potendosi ritenere ugualmente soddisfatto il requisito della specialità della procura previsto dall’art. 365 cod. proc. civ., salvo che non risulti il contrario dal suo contesto.

Nel merito con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La pronuncia della CTP con la quale era stato statuita la illegittimità dello strumento urbanistico e la mancata impugnativa sul punto avrebbe precluso alla CTR l’esame della questione.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli clementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 della L. n. 1187 del 1968, art. 2 de della L. 2 dicembre 2005, n. 248 nonchè il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui la CTR ha escluso la imponibilità ICI di aree destinate alla edificazione in ragione della impossibilità del proprietario di ottenere una concessione edilizia, anche a seguito della decadenza del vincolo espropriativo.

Fondata è la censura di violazione di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) “per arca fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione …”. Anche alla luce di quanto puntualizzato. specificamente in materia di ICI, dalla norma interpretava di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, la qualifica di area edificabile (implicante l’esclusione dal beneficio della tassazione su base catastale, previsto per i soli terreni agricoli, e la soggezione alla valutazione in base al valore di mercato) va ricollegata al semplice inserimento dell’area nel piano regolatore generale, indipendentemente dall’esistenza di piani particolareggiati o attuativi (cfr. Cass. 25506/06 e 25505/06). La qualifica di area edificabile non può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. La destinazione edificatoria dell’area impressa dal PRG, inoltre, permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per realizzare quello pubbliche finalità (Cass. Sent. 19620 del 17 luglio 2008). I suddetti limiti incidono tuttavia sulla concreta valutazione del relativo valore venale e conseguentemente, della base imponibile (cfr. Cass. Cassazione civile sez, trib. 11 aprile 2008 n. 9509 Cass. 19750/04, 11371/03, 2971/03. 7676/02. 13988/01. 15886/00, 15255/00). Quanto sopra ha effetto assorbente sullo ulteriori censure.

La sentenza impugnata va cassata in relazione a motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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