Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1242 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1242 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 15486-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2769

contro

FALLIMENTO DISTILLERIA MASCHIO E DI PAVANELLO PAOLO &
C. SAS, FALLIMENTO DI PAVANELLO PAOLO;

intimati –

avverso la sentenza n. 11/2006 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 06/04/2006;

Data pubblicazione: 22/01/2014

’ udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento notificato in data

art.49 e 40 DPR 600/1973 nonché 54 DPR 633/1972,
sia la dichiarazione dei redditi che la
dichiarazione IVA della fallita società Distilleria
Maschio s.a.s., relativamente all’anno d’imposta
1999, in quanto la società aveva ceduto merci a
soggetti commerciali che non erano i reali
destinatari , ponendo così in essere fatture per
operazioni soggettivamente inesistenti.
Avverso l’avviso di accertamento, la società
contribuente presentava ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso la
quale accoglieva l’impugnazione con sentenza
successivamente

appellata

dall’Agenzia

delle

Entrate e confermata dalla Commissione Tributaria
41/24/06
Regionale del Veneto, con sentenza nr.C .2/02/041.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Veneto ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con due motivi.

1

18/6/2003 l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex

La società contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente

applicazione dell’art.21 comma 7 DPR 633/72 in
relazione all’art. 360 comma l nr.3 cpc perché i
giudici di appello hanno ritenuto che “le
operazioni intracomunitarie o di triangolazione
intracomunitaria sono in ogni caso non imponibili
e quindi non soggette alla disciplina di cui
all’art. 21 comma 7 dpr 633/72”.
Secondo i giudici di appello, infatti, mentre per
le accise “è espressamente previsto in una
direttiva europea che in caso di fattura
soggettivamente inesistente l’accisa viene pagata
dal cedente sulla scorta delle aliquote del paese
d’origine, per l’IVA nulla è detto , per cui se il
legislatore avesse voluto riservare all’IVA lo
stesso trattamento delle accise avrebbe emesso
analoga direttiva”(pag.2 della sentenza).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Premesso infatti che l’art.54 DPR 633/72 consente
all’Ufficio

di

impositore
2

rettificare

la

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa

dichiarazione annuale

IVA presentata dal

contribuente quando ritiene che ne risulti
un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero
un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a
quella spettante, questa Corte ha già avuto modo di

Sez. 5, Sentenza n. 7289 del 29/05/2001
547096) Presidente: Cantillo M.

(Rv.

Estensore: Di

Palma S. P.M. Nardi V. (Conf.)
La disposizione di cui all’art. 21 della legge
d’imposta (d.P.R. 633/1972) – secondo la quale, se
vengono emesse fatture per operazioni inesistenti,
l’imposta stessa è dovuta per l’intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della
fattura va interpretata nel senso che il
corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere
considerato “fuori conto”, e la relativa
obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella
risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed

affermare, pur in fattispecie diversa, che:

estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di
compensazione (tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”)
che presiede alla detrazione d’imposta di cui
all’art. 19 d.P.R. citato (e ciò anche perché
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti
ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata
come delitto). Ne consegue che l’applicazione della
3

m

ricordata norma di cui

all’art.

21

prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo
dell’IVA, quale quello, nella specie, prefigurato
dall’art. 34 del citato d.P.R. 633/1972, in tema di
debito d’imposta del produttore agricolo.
,0,>0 >ouoea-5>.zz35zfa l i ( ttofm, -rzstfo4 —

Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio ex art.360, 1 ° comma nr.5 cpc in
quanto la CTR ha ritenuto illegittima la ripresa a
tassazione di lire 3.300.000 per mancata inerenza
dei costi di intermediazione, cui la somma si
riferisce, che la contribuente non avrebbe in
realtà sostenuto.
Il motivo è fondato e deve essere accolto. Infatti
l’Ufficio chiede di recuperare ai fini IVA le spese
di intermediazione pari a lire 3.300.000 per
mancata inerenza in quanto, avendo accertato che le
operazioni erano in parte fittizie e inesistenti,la

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente

contribuente non poteva aver sostenuto i costi di
intermediazione.
Ritiene il Collegio che tale presunzione posta a
base del recupero sia adeguata a spostare a carico
della contribuente l’onere della prova, secondo
l’orientamento di questa Corte che ritiene
4

VA-

legittimo

ed

ammissibile

in

tema di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo
induttivo anche in presenza di contabilità
formalmente regolare (ai sensi dell’art. 54 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando

presunzioni contrarie, anche semplici, purché
gravi, precise e concordanti e quindi in presenza
di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente
desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni
di esercizio della specifica attività svolta.( vedi
Sez. 5, Sentenza n. 26341 del 16/12/2009).
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in relazione ad ambedue i motivi. La sentenza
deve essere cassata senza rinvio e la causa può
essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non
richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,
stante l’evolversi della vicenda processuale,
mentre le spese del giudizio di legittimità
vanno poste a carico della società contribuente.

5

l’attendibilità della stessa risulti inficiata da

P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso,
cassa la sentenza impugnata, rigetta il ricorso
introduttivo. Compensa le spese del giudizio di
merito e condanna la società al pagamento delle

in 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/10/2013
Il consigliere estensore

I Pres ente

spese del giudizio di legittimità che si liquidano

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