Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12419 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NUOVA MOBILI PERRONE s.r.L, in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Fasana n. 16, presso l’avv. Rosario Rao, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Catania Salvatore e Francesco Cucinotta, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 21/26/08, depositata il 14

marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Nuova Mobili Perrone s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 21/26/08, depositata il 14 marzo 2008, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi della Nuova Mobili Perrone s.r.l in liquidazione avverso avvisi di rettifica IVA per gli anni 1995 e 1996.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia nullità assoluta della sentenza per essere motivata attraverso il mero rinvio ad altre pronunce intercorse tra le stesse parti, appare inammissibile, essendo del tutto sfornito del prescritto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., e pertanto si ritiene che possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate presentate scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, in particolare, osserva, in merito alle argomentazioni svolte dalla ricorrente in memoria, che – premesso che anche nel caso di censura di vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’art. 366 bis c.p.c. richiede, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una indicazione riassuntiva e sintetica (nella specie del tutto mancante), la quale costituisca un quidpluris rispetto all’illustrazione del motivo, tale da consentire al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso – la motivazione della sentenza per relationem costituisce causa di nullità della stessa ex art. 360 c.p.c., n. 4, con necessità, quindi, del quesito di diritto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione del fatto che il controricorso si rivela a sua volta inammissibile per tardività, essendo stato consegnato per la notifica il 27 novembre 2008, a fronte della notifica del ricorso perfezionatasi per la destinataria in data 8 ottobre 2008.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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