Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12419 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/06/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 16/06/2016), n.12419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25943/2014 proposto da:

T.G., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACQUEDOTTO

PAOLO 22, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO MARINELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA RITA MOSCIONI, giuste

procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 522/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

10/03/2014, depositato il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato ANNA RITA MOSCIONI, difensore dei ricorrenti, che

si riporta ai motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi alla Corte di appello di Perugia, depositati fra il 4 marzo 2011 e 1’8 novembre 2012, poi riuniti, O.M. L., + ALTRI OMESSI proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di impiego pubblico dinanzi al T.A.R. Lazio instaurato nel novembre 1994 e definito con sentenza di rigetto depositata l’8 marzo 2011.

La Corte d’appello, con il decreto depositato il 20 marzo 2014, ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo che la durata eccedente quella ragionevole era di venti mesi, essendo venuto meno il patema d’amino sull’esito del giudizio nel 1999, allorchè era stata definita in senso negativo la questione di costituzionalità posta a fondamento della pretesa, per cui venivano liquidati Euro 833,33 per ciascun ricorrente, compensate per la metà le spese processuali.

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso a questa Corte da alcuni degli originati ricorrenti, T.G., + ALTRI OMESSI articolato un unico motivo.

L’Amministrazione scaduti i termini per illustrare le difese, ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

Con il primo motivo di gravame i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 e dell’art. 6, par. 1 della CEDU, nonchè vizio di motivazione, per avere la corte territoriale riconosciuto il periodo di ritardo del giudizio presupposto per un solo anno e otto mesi, calcolati dalla data di deposito dell’istanza di fissazione di udienza fino a quella di deposito dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 331 del 1999, che a detta del giudice adito avrebbe dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dai ricorrenti nel giudizio presupposto e ciò nonostante l’esito finale del procedimento non fosse scontato nè condizionato dall’ordinanza della Corte delle leggi.

Il motivo è infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – nella specie di richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico – sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. n. 9938 del 2010; Cass. n. 18780 del 2010).

Nella specie, la Corte d’appello ha desunto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della impossibilità dell’accoglimento della domanda dagli stessi proposta nel giudizio presupposto dal rilievo che l’accoglimento della domanda presupponeva la proposizione di una questione di legittimità costituzionale e che detta questione era stata dalla Corte costituzionale dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 331 del 1999.

Tale valutazione si sottrae alle censure dei ricorrenti, sia sul piano della denunciata violazione di legge, sia su quello della motivazione, sub specie omesso esame di fatti decisivi.

Invero, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e se tale prospettazione viene disattesa da parte del giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronuncia non ha determinato un patema d’animo suscettibile di indennizzo, appare del tutto plausibile e ragionevole, e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto.

Nella specie, la Corte d’appello ha individuato una sopravvenuta consapevolezza della impossibilità dell’accoglimento della domanda proposta e ha quindi ritenuto irrilevante il periodo successivo all’acquisizione di detta consapevolezza sino alla sentenza che ha definito il giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione, riconoscendo, pertanto, una durata apprezzabile a tali fini solo fino al momento in cui la possibile incertezza sull’esito del giudizio era ancora astrattamente configurabile, e ciò anche se la domanda proposta nel giudizio presupposto aveva sin dall’inizio possibilità minime di essere accolta.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

Non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese, essendosi limitata a depositare “atto di costituzione” per la sola partecipazione alla discussione, senza prendervi parte, nulla va disposto sulle spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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