Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12417 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 17/29/07, depositata il 19 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 17/29/07, depositata il 19 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’INVIM per il 2001, emesso nei confronti di S.F. in relazione ad atto di vendita di un fabbricato (…) in corso di costruzione e non ultimato, in relazione al quale il giudice a quo ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. doppio incremento di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 6.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Con l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della norma sopra citata, la ricorrente formula il quesito di diritto se violi tale norma il giudice che ritenga applicabile il dettato normativo del doppio incremento genericamente agli immobili in corso di costruzione e quindi al caso di specie, trattandosi di fabbricato non ultimato, laddove invece il criterio di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 6 trova applicazione esclusivamente nei casi di utilizzazione edificatoria dell’area, nel senso che sulla stessa sia stata iniziata la costruzione di un fabbricato e pertanto va escluso dal caso di specie che concerne un fabbricato ad uso magazzino, gia’ esistente, sul quale sono stati eseguiti lavori di completamento che non hanno inciso sull’identita’ funzionale e commerciale dello stesso, elementi che determinano il venir meno del primo presupposto dell’art. 6, comma 6, in quanto alla data da assumere quale termine iniziale non vi era un’area, bensi’ un fabbricato gia’ esistente.

La censura appare inammissibile, in applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale nel giudizio di cassazione e’ preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello; ed e’ onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis, Cass. nn. 15673 del 2004, 14590 e 14599 del 2005, 5620 del 2006, 1474 del 2007, 19164 del 2007, 20518 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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