Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12417 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2607-2008 proposto da:

DUE ERRE IMMOBILIARE SRL in persona del Presidente del C.d.A. legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASCOLI CLAUDIO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

ANCONA ENTRATE SRL in persona dell’Amministratore unico, COMUNE DI

ANCONA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA VIA COLLAZIA, 2/F, presso lo studio dell’avvocato CANALINI

FEDERICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRATICELLI GIANNI, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 132/2007 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

è presente il PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Due Erre Immobiliare srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche n. 132/9/07, depositata il 13 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente contro quella di primo grado, è stata riconosciuta la pretesa del Comune di Ancona, cui nel frattempo era succeduta la società Ancona Entrate srl, al pagamento dell’ICI per l’anno 2000.

In particolare il giudice di appello ha affermato che legittimamente l’ente aveva operato col pretendere l’imposta per l’unita immobiliare della contribuente, costituita dall’area di sedime di un fabbricato rurale sottoposto ad opere di ristrutturazione per agriturismo durante il tempo dei lavori, considerata edificabile, applicandole pure la prevista sanzione. L’ente impositore e l’esattoria resistono con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con tale motivo la ricorrente deduce violazione di diverse norme di legge, e segnatamente del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 6 e 7 in quanto la CTR non ha considerato che si tratta di un fabbricato rurale, per il quale il periodo relativo alla ristrutturazione non può dispiegare alcun rilievo ai fini dell’esclusione dalla tassazione dell’area in questione. Esso è fondato, dal momento che il fabbricato non perde la caratteristica di rurale nel corso dei lavori di ristrutturazione, venendo in tal modo tassata l’area di sedime, che diverrebbe perciò edificabile, trattandosi non di totale demolizione, ipotesi certamente differente.

Infatti i lavori di ristrutturazione di un immobile con cambio di destinazione di uso non possono mai essere qualificati, giusto il disposto della L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. b), come “manutenzione straordinaria” e ciò indipendentemente dalla dizione semantica utilizzata negli atti autorizzatori o concessori. Ne deriva, ai fini dell’ICI, che la base imponibile dell’imposta non va determinata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6 e quindi non è costituita, fino alla data di ultimazione di lavori, dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato.

Diverso invece sarebbe – “obiter dictum” – il discorso relativo alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 per gli “imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale”, le quali sono applicabili unicamente a quelli individuali e non anche alle società di capitali che svolgono attività agricola, come nella specie, giusta anche le direttive CE nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972, il cui tema comunque esula dalle questioni qui devolute.

3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè il ricorso introduttivo della contribuente va accolto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della particolare natura della questione giuridica trattata.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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