Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12416 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 78/09/07, depositata il 6

giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 78/09/07, depositata il 6 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti di S.A. per revoca dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa, avendo il contribuente venduto l’immobile prima del decorso del quinquennio, senza poi provvedere all’acquisto di altro immobile entro l’anno successivo all’alienazione: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento, avendo notificato l’atto impugnato oltre il termine triennale decorrente dalla registrazione dell’atto di vendita.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia l’anzidetta ratio decidendi, nella parte in cui il giudice ha individuato il dies a quo del termine di decadenza triennale nella data dell’atto di alienazione, anziche’ in quella della scadenza dell’anno successivo, appare manifestamente fondato, avendo questa Corte gia’ avuto occasione di affermare il principio in virtu’ del quale, ai sensi del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 2 convertito in L. 24 maggio 1993, n. 75, la decadenza dal beneficio in esame, nell’ipotesi di vendita dell’immobile prima del compimento di un quinquennio dall’acquisto, e’ esclusa nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla alienazione di quello acquistato fruendo dell’agevolazione: pertanto, nel caso in cui il contribuente acquisti l’immobile nel vigore della normativa sopra richiamata, la decadenza dai benefici non decorre dalla data dell’alienazione dell’immobile, ma a far tempo di un anno dalla data di registrazione del secondo atto di compravendita, con la conseguenza che l’avviso di accertamento dell’Amministrazione deve ritenersi tempestivo qualora posto in essere entro il termine triennale di decadenza D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 76 decorrente dalla scadenza del predetto anno (Cass. n. 28880 del 2008).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata la giurisprudenza citata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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