Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12416 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1469/2020 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO

FOLENGO n. 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA

FACILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3850/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/09/2019 R.G.N. 4401/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 26 settembre 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da I.S., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. la Corte, conformemente al primo giudice, ha ritenuto il narrato del richiedente protezione – che avrebbe lasciato il Paese di origine per il timore di violenze da parte di un molestatore cui aveva resistito – non credibile; ha escluso la ricorrenza dei presupposti sia per la protezione sussidiaria sia per quella umanitaria; ha anche revocato l’ammissione al patrocinio per le spese a carico dello Stato in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente per il tramite dell’Avv. Giovanni Maria Facilla con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” con l’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. pregiudizialmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di procura;

la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis comma 13, in ragione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di protezione internazionale, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.” (Cass. n. 15211 del 2020; conf. Cass. n. 25447 del 2020, la quale valorizza, ai fini dell’inammissibilità della procura, il fatto che “contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali”);

nella specie la procura non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.; nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione; di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico” della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa; nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito della sentenza impugnata, si riferisce genericamente alla “delega a rappresentarmi e difendermi per la presentazione del ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi la Suprema Corte di Cassazione” e quindi non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte veneta; anzi nel corpo della procura sono contenute espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (“proporre appello, intimare precetto, procedere agli, atti esecutivi”);

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

in difetto di attività difensiva del Ministero intimato, nulla va disposto per le spese, sussistono altresì i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 9660 del 2019; Cass. n. 25862 del 2019; Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020), a carico del difensore che ha, in mancanza di procura idonea, agito da sè medesimo (da ultimo v. Cass. n. 25304 del 2020; Cass. n. 32008 del 2019; in precedenza: Cass., SS.UU., n. 10706 del 2006; Cass. n. 13055 del 2018; Cass. n. 15305 del 2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da, parte dell’Avv. Giovanni Maria Facilla, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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