Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12416 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2605-2008 proposto da:

DUE ERRE IMMOBILIARE SRL in persona del Presidente del C.d.A. legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASCOLI CLAUDIO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

ANCONA ENTRATE SRL in persona dell’Amministratore unico, COMUNE DI

ANCONA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA VIA COLLAZIA, 2/F, presso lo studio dell’avvocato CANALINI

FEDERICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRATICELLI GIANNI, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 133/2007 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

è presente il PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Due Erre Immobiliare srl propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche n. 133/9/07, depositata il 13 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente contro quella della provinciale, non è stata riconosciuta la sua pretesa di pagare l’ici in misura inferiore per l’anno 1998; in particolare il giudice di appello ha affermato che legittimamente l’ente aveva operato col pretendere l’imposta per le cinque unità immobiliari della contribuente, applicandole la prevista sanzione. Il Comune di Ancona e la società Ancona Entrate srl resistono con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo e: secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 in quanto la CTR non ha delibato la questione relativa alla decadenza dell’ente dall’imposizione per scadenza del termine, sicchè nessuna sanzione poteva essere pure applicata. Il motivo è fondato. Invero la CTR ha osservato che l’ente impositore non era incorso in decadenza nel notificare l’avviso di accertamento il 30.7.2004, essendosi trattato di omessa dichiarazione, sicchè il termine a sua disposizione era quello di cinque anni a far data dal 31.7.1999.

L’assunto non è esatto, dal momento che in materia di ICI, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce, nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, notificando l’avviso di accertamento, motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia.

Per l’anno 1994, relativamente al quale la dichiarazione doveva essere presentata nel 1995, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento era fissato al 31 dicembre 1997; tale scadenza era prorogata di un anno dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 59, e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per quanto riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, i rispettivi termini di decadenza erano fissati al 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2000. Con riferimento alla situazione relativa all’anno .1993, invece, il termine di decadenza doveva considerarsi fissato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, e della L. n. 146 del 1998, art. 3, comma 1, al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per gli anni 1993, 1994, 1995, il termine di decadenza, già fissato al 31 dicembre 1998, è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, e, successivamente al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 448 del 1999, art. 30, comma 10, che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996 (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16714 del 27/07/2007). Tali proroghe invece non hanno riguardato l’anno d’imposta in questione (1998), per il quale il termine, ammesso che si sia trattato di omessa denunzia, era scaduto il 31.12.2 003.

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 e art. 11, comma 2 giacchè il giudice di appello non ha considerato che il Comune, oltre ad essere incorso in decadenza, comunque non poteva ritenere omessa la dichiarazione delle modifiche dell’unico immobile originario, applicando anche la relativa sanzione per ogni anno, dovendosi semmai limitare a ritenere solo l’imposta non assolta. La censura sostanzialmente rimane assorbita dal motivi prima esaminati, anche se tuttavia – solo “ad abundantiam” – non appare inutile osservare che in tema di imposta comunale sugli immobili, l’obbligo, posto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'”inizio” del possesso (e per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la scadenza del “termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992”), ma permane finchè la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l’inosservanza determina, per ciascun anno di imposta, un’autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1 dello stesso Decreto (V. pure Cass. Sentenza n. 932 del 16/01/2009).

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge in ordine all’applicazione della sanzione, per la decadenza in cui l’ente territoriale era incorso. La doglianza, peraltro fondata, tuttavia rimane assorbita dai primi due motivi come sopra esaminati.

5. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè il ricorso introduttivo della contribuente va accolto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della natura della controversia e dei motivi non tutti condivisi pienamente.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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