Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12415 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.B. e F.A., elettivamente domiciliati in
Roma, via Montiglio n. 67, presso il Dott. Salerno Carmine,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Romano e Pasquale Della
Rocca, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, sez. 6,
n. 5247/07, depositata il 15 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. V.B. e F.A. propongono ricorso per Cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, sez. 6, n. 5247, depositata il 15 giugno 2007, con la quale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, e’ stata confermata la legittimita’ dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti dei contribuenti per intervenuta decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954 in favore della piccola proprieta’ contadina, in conseguenza della omessa presentazione, nel termine prescritto, del certificato dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Con il primo motivo di ricorso si chiede a questa Corte se violi la normativa in esame il giudice tributario che, nell’ipotesi di tardiva presentazione del certificato dell’IPA da parte del contribuente, non provveda autonomamente a verificare l’esistenza, al momento della richiesta, dello status per il godimento dell’agevolazione rispetto al mero potere certificativo della documentazione: il motivo appare manifestamente infondato, in quanto, premesso che il giudice a quo ha accertato che la stessa istanza di certificazione e’ stata presentata oltre il termine triennale dalla registrazione dell’atto, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprieta’ contadina, e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione di cui all’art. 4, comma 1, di detta legge, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, e’ tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (a meno che non provi che il superamento del termine e’ stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare in tal caso di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile) (Cass. nn. 10939 del 2002, 14671 del 2005, 15953 del 2003, 21050 del 2007).
3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione della citata L. n. 604 del 1954, art. 5 in tema di rimborso della imposta di registro versata in misura normale, appare inammissibile per novita’ della questione con esso posta, della quale non vi e’ cenno nella sentenza impugnata, ne’ il ricorrente denuncia al riguardo una omessa pronuncia.
4. in conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che i ricorrenti vanno conseguentemente condannati in solido alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010