Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12415 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26631/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore generale

e legale rappresentante Dott. P.A. e per esso Avv. R.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso

lo studio dell’avvocato MARCO FIERTLER, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBBLICITA’ SAIPE SRL, in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore rag. M.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. MALCESINE 30, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata l’8 maggio 2014, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha pronunciato sull’appello proposto da Pubblicità SAIPE S.r.l., nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e del Comune di Reggio Calabria, contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 28 novembre 2012.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società esecutata Pubblicità SAIPE s.r.l. avverso l’esecuzione intrapresa dall’Agente della riscossione, Equitalia Sud s.p.a., ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, (nella quale destinatario dell’ordine di pagamento, in qualità di terzo pignorato, era il Comune di Reggio Calabria).

2.- La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che non vi fosse la prova dell’esistenza dei crediti azionati nei confronti della società appellante. Ha quindi annullato l’atto di pignoramento presso terzi notificato da Equitalia il 20 maggio 2009 ed ha posto a carico dell’appellata le spese dei due gradi di giudizio.

3.- La sentenza è impugnata con tre motivi di ricorso da Equitalia Sud s.p.a..

Si difende con controricorso la società Pubblicità SAIPE S.r.l..

Non si difende il Comune di Reggio Calabria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va detto che la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perchè notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d’appello effettuata nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e del Comune di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

L’eccezione è infondata.

La notificazione della sentenza in forma esecutiva al legale rappresentante pro tempore di Equitalia Sud s.p.a. presso la sede legale di quest’ultima non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza da parte di questa società, che era costituita in appello (cfr. Cass. S.U. n. 12898/11, nonchè, tra le altre, di recente Cass. n.16804/15, nel senso che la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario).

1.1.- Nemmeno è rilevante, nel caso di specie, la notificazione della sentenza effettuata personalmente nei confronti del Comune di Reggio Calabria, in quanto parte rimasta contumace nel grado d’appello. E’ vero, infatti, che questa notificazione è stata idonea a far decorrere il termine breve nei confronti della parte rimasta contumace.

Tuttavia, va escluso che il principio dell’unitarietà del termine per proporre l’impugnazione, richiamato dalla resistente, operi nel senso da questa preteso. Esso, anche nei precedenti citati nel controricorso, sta a significare soltanto che, una volta effettuata la notificazione nei confronti di un litisconsorte necessario, il termine breve decorre per quest’ultimo, destinatario della notificazione, e per il notificante nei confronti di tutte le altre parti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16254/04, secondo cui nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio, non solo necessario, ma anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l’impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti; così anche Cass. n. 15234/14 e n. 986/16). Il principio certo non sta a significare che, se le altre parti non siano state destinatarie della notificazione, vengano a subire il decorso del termine ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ.: in tale eventualità, infatti, si avrebbe che il termine decorrerebbe ai loro danni ma a loro insaputa;

ciò, che evidentemente è irragionevole, prima ancora che giuridicamente scorretto.

1.2.- In conclusione, non essendo stata eseguita la notificazione della sentenza d’appello al procuratore costituito per Equitalia Sud s.p.a., il termine per impugnare da parte di quest’ultima è rimasto il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.. Pertanto, è ammissibile il ricorso spedito per le notificazioni il 6 novembre 2014, contro la sentenza pubblicata l’8 maggio 2014.

2.- Col primo motivo si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione. La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione sollevata dall’Agente della riscossione di tardività dell’opposizione, perchè proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle esattoriali relative a tributi, nonchè oltre il termine di trenta giorni (o di sessanta, se riferito ai verbali di accertamento) dalla notificazione delle cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del codice della strada.

2.1.- Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, perchè la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare la decadenza di cui a questa norma.

2.2.- Col terzo motivo si deduce violazione del principio dell’onere della prova perchè la Corte d’Appello non avrebbe considerato le prove fornite dall’Agente della riscossione circa la titolarità del debito in capo alla Pubblicità SAIPE S.r.l., desumibile dai seguenti documenti: 1) estratto di ruolo e avviso di ricevimento della cartella n. (OMISSIS), richiamata dal pignoramento impugnato; 2) estratto di ruolo e avviso di ricevimento delle tredici cartelle sottese alla cartella predetta, emessa per il mancato pagamento delle stesse cartelle precedentemente notificate; 3) copia delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento impugnato e relative alle tredici cartelle richiamate dall’estratto di ruolo della cartella n. (OMISSIS).

Sarebbe del tutto priva di pregio, secondo la ricorrente, l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, per dimostrare la titolarità del credito in capo alla società appellante, Equitalia avrebbe dovuto produrre copia della cartella sottesa al pignoramento, dal momento che questa non è altro che una riproduzione dell’estratto di ruolo che l’Agente della riscossione ha prodotto in giudizio, così dimostrando sempre a detta della ricorrente – che il credito si riferisce alla Pubblicità SAIPE s.r.l. Per di più, la ricorrente rileva che l’opponente non avrebbe mai contestato di avere ricevuto questa cartella di pagamento, ma si sarebbe limitata a contestare il merito della pretesa creditoria; aggiunge che comunque è stata fornita la prova della notificazione anche della cartella n. (OMISSIS), producendo il relativo avviso di ricevimento (come riconosciuto anche dalla sentenza); sottolinea che perciò l’accertamento sotteso alle cartelle di pagamento sarebbe oramai divenuto definitivo per la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento.

3.- Le censure di cui al terzo motivo sono fondate e vanno accolte, con conseguente assorbimento dei primi due motivi.

In effetti, risulta che l’opponente abbia posto la questione concernente la titolarità passiva dei rapporti obbligatori, contestando che i crediti azionati esecutivamente fossero di sua pertinenza e sostenendo che le somme sarebbero dovute da altra e diversa persona giuridica (tale Fida Pubblicità s.r.l.).

La Corte d’Appello ha ritenuto che incombesse all’Agente della riscossione dare la prova che “il credito azionato sia riferito ad obbligazioni della parte esecutata, ove ciò sia contestato”, ma ha precisato la sua affermazione soggiungendo che spetterebbe al predetto “dare la prova della sussistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del destinatario del provvedimento”. Quindi, ha escluso che fossero idonee allo scopo “copie di estratti di ruolo e di avvisi di ricevimento postale di raccomandate inviate alla Saipe, nonchè copie di intimazioni di pagamento pur esse con prova dell’avvenuta comunicazione alla Saipe a mezzo posta”; ha aggiunto che l’unica prova si sarebbe avuta, se fosse stata depositata dall’Agente della riscossione la cartella di pagamento n. (OMISSIS), indicata come notificata il 27 ottobre 2008;

ha ritenuto non sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo e dell’avviso di ricevimento riferiti proprio a quella cartella (perchè, secondo la Corte territoriale, non sarebbero idonei a “dare contezza del suo contenuto”).

La sentenza è errata nelle premesse e nelle conclusioni.

3.1.- In primo luogo, va corretta l’affermazione dalla quale la Corte d’Appello sembra aver preso le mosse, secondo cui spetterebbe all’Agente della riscossione la prova della titolarità passiva del debito in capo al soggetto esecutato.

L’affermazione è errata in diritto perchè confonde il profilo del merito della pretesa creditoria, che coinvolge i rapporti tra il debitore ed il creditore (vale a dire, l’ente impositore), con il profilo della sussistenza (o meno) di un titolo esecutivo. L’Agente della riscossione agisce in forza del ruolo esattoriale, reso esecutivo, che è appunto il titolo esecutivo; solo di questo titolo l’Agente deve dare dimostrazione, secondo quanto appresso si dirà.

Il debitore esecutato, con l’opposizione all’esecuzione, può dedurre anche fatti che attengono all’esistenza del credito iscritto a ruolo ovvero all’identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo (c.d. merito della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva), ma con le seguenti precisazioni:

– legittimato passivo è l’ente impositore, non certo l’Agente della riscossione;

– qualora si tratti di crediti di natura tributaria, le opposizioni all’esecuzione, regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni, non sono ammesse, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57;

– qualora si tratti di crediti di natura non tributaria, le opposizioni all’esecuzione sono ammesse ed appunto regolate dall’art. 615 c.p.c.. Tuttavia, non possono essere fatti valere in sede oppositiva i fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di formazione del titolo esecutivo. Qualora si tratti di titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale, occorre verificare se e quando l’iscrizione a ruolo sia divenuta definitiva. In particolare, se si tratta di pretesa creditoria per sanzioni amministrative, occorre verificare se l’accertamento della violazione che ne sta a fondamento sia divenuto definitivo. In tale eventualità, potranno essere dedotti con opposizione all’esecuzione soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell’accertamento.

3.2.- Quanto alle regole di riparto dell’onere della prova nei giudizi di opposizione all’esecuzione, questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che, in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, se l’esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest’ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore (cfr.

Cass. n. 1328/11 ed altre), dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo, spettando all’opposto, creditore procedente, soltanto la prova che il titolo esecutivo esiste (cfr. Cass. n. 3977/12 ed altre) ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest’ultimo sia successore del soggetto contemplato nel titolo:

cfr. Cass. n. 18258/14, anche in motivazione).

Nel caso di opposizione all’esecuzione c.d. esattoriale, pertanto, spetta all’esecutato opponente, sempre che l’opposizione all’esecuzione sia ammessa dinanzi al giudice ordinario ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, dimostrare il fatto sopravvenuto, di cui si è appena detto.

4.- Ai fini dell’azione esecutiva intrapresa ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., non è perciò necessario che l’Agente della riscossione dimostri l’esistenza del diritto di credito, come affermato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ma – come peraltro si legge in altra parte della motivazione della sentenza –

è sufficiente che dimostri l’esistenza di un valido titolo esecutivo.

E’ perciò sufficiente che l’Agente della riscossione dimostri l’esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al ruolo esattoriale, così come reso esecutivo e trasmesso dall’ente impositore, nonchè che dimostri la regolarità degli atti pre-

esecutivi successivi (cartella di pagamento ed, eventualmente, intimazione di pagamento).

Riguardo alla prova da darsi da parte dell’Agente della riscossione, vanno qui i ribaditi i seguenti principi, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15).

Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15 cit., nonchè Cass. n. 25962/11);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.);

e, va aggiunto, anche ai fini della verifica dell’ammissibilità delle opposizioni ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57;

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito, come detto, dal ruolo esecutivo (così Cass. n. 12888/15, nonchè Cass. n. 24235/15);

– in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’Agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15).

4.1.- La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha disatteso i principi appena esposti poichè non ha tenuto conto degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio. La ricorrente assume che dagli estratti di ruolo emergono i dati necessari ad identificare la diverse ragioni di credito azionate e ad identificare proprio nella società Pubblicità SAIPE s.r.l. il soggetto iscritto a ruolo come debitore, nei cui confronti risulterebbero notificate sia le cartelle che le intimazioni di pagamento.

Ciò imponeva alla corte territoriale di verificare se effettivamente gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento ivi risultanti fossero riferiti alla società esecutata, ovvero se il soggetto iscritto a ruolo e/o nei cui confronti sono state effettuate le notificazioni delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento fosse altra società.

Nel caso di verifica positiva, cioè di constatazione dell’iscrizione al ruolo esattoriale della società esecutata, avrebbe dovuto la Corte di merito esaminare, nei limiti di ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario (tenuto conto anche di eventuali statuizioni rese sul punto dal Tribunale e della riproposizione o meno dell’eccezione da parte dell’appellata), le questioni poste da Equitalia Sud s.p.a. quanto alla definitività dell’accertamento posto a fondamento dell’iscrizione a ruolo e, solo in caso di accertamento non definitivo, le ragioni di merito dell’appellante.

Il terzo motivo di ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Accolto il terzo motivo di ricorso, restano evidentemente assorbiti i primi due (che attengono alle verifiche da compiersi da parte del giudice di rinvio).

Infatti, la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, affinchè, previo esame degli estratti di ruolo e degli altri documenti prodotti dall’Agente della riscossione, si pronunci sul gravame, applicando i principi di diritto sopra richiamati. Il giudice di rinvio provvederà, in considerazione dell’esito finale della lite, anche sulle spese di essa, comprese quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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