Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12414 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 27276-2019 proposto da:

FALLIMENTO D.S.G., titolare della ditta “NUOVA EDILIZIA

98”, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI BASTIONI MICHELANGELO 5/A, presso lo studio dell’avvocato

MONICA SAVONI, rappresentato e difeso dall’avv. MARINO LUIGI;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5586/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Il Fallimento D.S.G., titolare della ditta “Nuova Edilizia 98”, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 5586/2015, depositata il 20 marzo 2015, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da P.A. nei confronti dell’attuale ricorrente e avverso la sentenza n. 986/2012 della Corte di appello di Roma, depositata il 23 febbraio 2012, e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;

P.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della richiamata sentenza n. 586/2015, nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna del ricorrente in quella sede al pagamento delle spese del giudizio omettendo di precisare che tale condanna alle spese era da intendersi “in favore dell’Erario”, come pure richiesto nelle conclusioni del controricorso, risultando il predetto Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2020, ex art. 144, come da decreto del Giudice Delegato del 25 maggio 2012, depositato il 28 maggio 2012, prodotto quale allegato n. 1) del controricorso;

il ricorso per correzione di errore materiale è manifestamente fondato;

ed invero il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, sicchè il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817);

inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg., ex multis, da Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis c.p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. pure Cass., ord., 13/11/2018, n. 29078, ncn massimata);

rilevato che:

l’attuale ricorrente risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2020, ex art. 144, come da decreto del Giudice Delegato del 25 maggio 2012, depositato il 28 maggio 2012, e già prodotto quale allegato n. 1) del controricorso depositato nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 5586/2015 nonchè quale allegato n. 2) del ricorso introduttivo del presente procedimento;

con il dispositivo di tale sentenza, il pagamento delle spese processuali è stato posto a carico del ricorrente in quella sede senza la precisazione, per evidente mero errore, che tale condanna era disposta in favore dello Stato, come previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133;

ritenuto che:

in accoglimento della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata sentenza come da dispositivo;

non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 5586/2015, depositata in data 20 marzo 2015, sia corretto aggiungendo, dopo “spese.”, le seguenti parole: “Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato.”; fermo il resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA