Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12414 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

COVI SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/35/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione n. 35, in data 07/04/2006, depositata

il 22 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Riccardo Fuzio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28742/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 31/35/06, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 35, il 07.04.2006 e DEPOSITATA il 22 settembre 2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e ritenuto di dover confermare la decisione di primo grado.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, relativa ad IVA ed Irap per l’anno 1999, si articola in doglianze con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 12 preleggi.

3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La sentenza impugnata, giusta censura formulata con il primo mezzo, con cui si denuncia il vizio di mancanza di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure dell’orientamento giurisprudenziale per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, contenendo solo delle apodittiche affermazioni e generiche espressioni di condivisione della decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, la quale procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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