Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12414 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26488/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale Dott. D.G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE AFRICA 40, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SORDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO MARIA

BARBANTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO

PUGLIESE, MARIANNA DEPASQUALE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2332/2014 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato LEONARDO PUGLIESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza impugnata, depositata in data 15 luglio 2014, il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria ha accolto la domanda di R.E. di annullamento dell’iscrizione di ipoteca (effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) e degli atti presupposti e consequenziali; ha inoltre condannato Equitalia Sud s.p.a. al pagamento della somma di 12.500,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nonchè al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza Equitalia Sud S.p.A., Agente della Riscossione, quale cessionaria del ramo d’azienda di Equitalia Pragma S.p.A. (già Pragma Riscossione s.p.a., già SOGET – Riscossione s.p.a.), propone ricorso straordinario, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso R.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., u.c. e art. 111 Cost., comma 7, è inammissibile.

Per l’individuazione del rimedio impugnatorio, va ribadito il principio, pure richiamato in ricorso, secondo cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (così Cass. n. 26919/09; cfr., anche, tra le tante, Cass. ord. n. 3338/12).

Nella specie, il Tribunale non ha effettuato qualificazione alcuna, come nota pure la ricorrente, sicchè spetta a questa Corte qualificare l’azione proposta con l’atto introduttivo del giudizio di merito, tenuto conto altresì delle ragioni che il Tribunale ha posto a base dell’accoglimento.

3.- Risulta dagli atti che R.E. propose una domanda volta a far dichiarare la nullità dell’iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nonchè l’inesistenza o la nullità “di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti”, comprese le cartelle e le intimazioni di pagamento, con condanna di Equitalia Sud s.p.a. al risarcimento dei danni ed alle spese di lite.

3.1.- Il Tribunale, per quanto qui rileva, ha disposto come segue:

“… accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da R. E. e per l’effetto dichiara l’inesistenza dei titoli esecutivi opposti dallo stesso ricorrente, con conseguente inefficacia anche dei successivi atti disposti in forza ed in conseguenza degli stessi.

Ordina la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria opposta sull’immobile di proprietà del sig. R.E. posto nel comune di Manduria…;

condanna Equitalia Sud s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni patiti dal ricorrente che si determinano in Euro 12.500,00 ex art. 96 c.p.c. (…)”.

4.- Data siffatta situazione processuale, l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione va affermata per una duplice ragione.

In primo luogo, va tenuta presente la statuizione del Tribunale di “inesistenza dei titoli esecutivi”.

Orbene, a prescindere dalla fondatezza dell’affermazione (che dovrebbe essere esclusa alla stregua di quanto deciso da questa Corte di Cassazione in casi analoghi al presente: cfr., tra le altre, Cass. n. 11141/15, 11142/15 e n. 24235/15), il collegio rileva che essa è posta a fondamento dell’unica ratio decidendi della decisione.

Questa, infatti, consiste nella mancanza in capo all’Agente della riscossione del diritto di agire esecutivamente.

Per quanto espressamente detto in motivazione, il Tribunale ha reputato non l’illegittimità del procedimento di riscossione – come sostiene la ricorrente – ma piuttosto l’illegittimità del “procedimento di formazione del titolo esecutivo”, da cui ha fatto derivare l’affermazione della inesistenza dei titoli esecutivi e, soltanto in ragione di questa inesistenza, ha poi affermato l’illegittimità degli atti consequenziali, pre-esecutivi (come le cartelle e le intimazioni di pagamento) e non esecutivi (come l’ipoteca, su cui appresso).

4.1.- Ne consegue che, come rilevato nel controricorso, la sentenza impugnata ha accolto un motivo di opposizione qualificabile come opposizione all’esecuzione. Tale è infatti la contestazione dell’esistenza del diritto di procedere esecutivamente per la mancanza di titolo esecutivo idoneo a fondare l’azione esecutiva ai sensi dell’art. 474 c.p.c..

Le sentenze pronunciate sulle opposizioni all’esecuzione dopo il 4 luglio 2009 sono appellabili, in ragione della soppressione dell’ultimo inciso dell’art. 616 c.p.c., disposta con della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2 (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 17321/11, secondo cui “Ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2 (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1”).

La sentenza del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria, depositata il 15 luglio 2014, avrebbe dovuto perciò essere appellata.

4.2.- A maggior ragione il rimedio avrebbe dovuto essere l’appello ove si configuri l’azione proposta dal R. non come opposizione all’esecuzione, ma come giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva (trattandosi nella maggior parte di cartelle di pagamento per contributi previdenziali) o comunque come azione volta ad ottenere la tutela c.d. recuperatoria avverso le sanzioni amministrative, perchè si tratterebbe di un recupero dell’azione non proposta tempestivamente (entro il termine dell’art. 24, quinto comma, prima parte del D.Lgs. n. 46 del 1999, per le cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali) ed il relativo giudizio segue le regole del giudizio di cognizione (e precisamente quelle degli artt. 442 e segg., se trattasi di pretesa contributiva: così, da ultimo, Cass. sez. lav.

n. 18208/14 e n. 15392/15) con conseguente appellabilità della sentenza.

5.- La conclusione non cambia ove si considerino la domanda e la pronuncia di nullità dell’iscrizione ipotecaria, sia se ritenute consequenziali all’accertamento dell’inesistenza di titolo esecutivo – perchè di questo non potrebbero che seguire anche il regime impugnatorio – sia se autonomamente considerate.

Sulla natura dell’iscrizione ipotecaria disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, così come sulla natura del fermo disciplinato dal successivo art. 86 dello stesso D.P.R., le decisioni sia delle sezioni semplici che delle sezioni unite di questa Corte, nel corso del tempo, non sono state univoche.

Di recente, le sezioni unite si sono pronunciate in merito alla natura del fermo e, conseguentemente, in merito ai rimedi esperibili da parte del destinatario che intenda contestarne l’iscrizione.

Tale seconda questione si è posta con riferimento al fermo iscritto per pretese creditorie diverse da quelle tributarie (essendo quelle tributarie riservate, invece, alla cognizione delle Commissioni Tributarie), per le quali si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi degli artt. 17 e segg. del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Le sezioni unite, con l’ordinanza 22 luglio 2015 n. 15354, hanno affermato il principio di diritto che risulta dalla seguente massima:

“il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto e per valore”.

L’ordinanza non si pronuncia ex professo sulla natura dell’iscrizione ipotecaria, ma, sul punto, richiama il precedente di cui alla sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 delle sezioni unite. Queste ultime, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni l’obbligo risultante dal ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2), hanno escluso che l’iscrizione ipotecaria costituisca atto dell’espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell’intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all’iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

La conclusione raggiunta da entrambi i precedenti è quella per la quale sia l’ipoteca che il fermo sono estranei all’espropriazione forzata, in quanto atti di una procedura alternativa a quest’ultima.

5.1.- L’ordinanza n. 15354/2015 si occupa, inoltre, come detto, della questione consequenziale a quella dell’individuazione della natura delle misure in esame, concernente il rimedio esperibile dal destinatario che intenda contestare la legittimità dell’iscrizione fatta ai suoi danni.

Si desume da detta pronuncia che i provvedimenti in esame sono impugnabili secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo o l’ipoteca.

Se ne è tratto il corollario che, essendo anche l’ipoteca, così come il fermo, una misura estranea all’espropriazione forzata, nè l’una nè l’altro vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive. In tutti i casi in cui la parte attrice chieda la cancellazione dell’iscrizione dell’ipoteca o del fermo (ovvero, secondo altra terminologia, l’annullamento dell’uno o dell’altro di questi provvedimenti), l’iniziativa giudiziaria va qualificata come “azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo” o iscrivere l’ipoteca.

Va qui ribadito che l’impugnativa dell’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’agente della riscossione di procedere all’iscrizione, dà luogo ad un giudizio che si conclude con sentenza impugnabile col mezzo ordinario dell’appello (principio, già affermato da Cass. n. 24234/15).

Perciò non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza di primo grado che pronuncia l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria.

6.- Nessun rilievo può assumere, infine, nel caso di specie, per l’ammissibilità del ricorso straordinario, la condanna al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza impugnata. Si tratta di condanna accessoria pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., che segue il regime processuale della domanda principale.

In conclusione, il ricorso qui in esame va dichiarato inammissibile.

La sopravvenienza della decisione a sezioni unite n. 15354/15 e l’inconsistenza giuridica delle ragioni della sentenza impugnata (come da precedenti già richiamati, tra cui Cass. n. 11141/15 e n. 24235/15) costituiscono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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