Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12413 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9676-2019 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

EUCLIDE 47, presso lo studio dell’avvocato CARLO UMBERTO ROSSI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 92, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA BLASI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

L.M.;

contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 5/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2012 L.M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, T.F., per sentirlo condannare, ai sensi dell’art. 2052 c.c., al risarcimento dei danni provocatigli dal cane del T. in data 14 maggio 2011.

Si costituì il convenuto, che non contestò la domanda e la ricostruzione storica dei fatti dell’attore, ma chiese ed ottenne di essere autorizzato a chiamare in causa la Generali Italia S.p.a., da cui era assicurato ed alla quale aveva denunciato il sinistro, per chiederne la condanna a tenerlo indenne da ogni effetto patrimoniale del giudizio.

La società chiamata in causa si costituì, contestando la domanda di manleva e le modalità del sinistro, nonchè l’operatività della clausola (OMISSIS) della polizza assicurativa in relazione alla proprietà dei cani pericolosi.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1243/2016, pubblicata il 3 giugno 2016, accolse la domanda, condannando il T. al pagamento, in favore dell’attore, di Euro 6.422,59, oltre interessi dalla data di quella pronuncia al saldo; rigettò la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della chiamata in causa, compensò le spese di lite tra il L. e il T. e condannò il convenuto alle spese in favore della società assicuratrice.

Avverso tale sentenza T.F. propose gravame, cui si opposero sia la società assicuratrice che il L.; quest’ultimo propose pure appello incidentale avverso la compensazione delle spese di lite operata dal Giudice del primo grado con riferimento al rapporto tra il L. e il T..

La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 6, pubblicata il 5 gennaio 2019: rigettò l’appello principale; accolse l’appello incidentale e, per l’effetto, determinate le spese di primo grado in Euro 2.738,00, le compensò per due terzi e condannò il T. al pagamento, in favore del L., dell’importo residuo di Euro 912,66, oltre al rimborso delle spese anticipate, IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%; rigettò tutte le altre domande e dichiarò assorbite tutte le altre questioni; condannò il T. alle spese di quel grado, in favore del L. e di Generali Italia S.p.a.; pose definitivamente e per intero a carico del T. le spese di c.t.u. medico-legale; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, diede atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Avverso la sentenza della Corte di merito T.F. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito Generali Italia S.p.a. con controricorso, contenente pure ricorso incidentale condizionato, basato su di un unico motivo.

L’intimato L.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma I, n. 5”, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia compreso il tenore ed il contenuto del documento n. (OMISSIS) dal medesimo depositato entro i termini previsti per la memoria istruttoria e relativo all’iscrizione all’anagrafe canina regionale umbra.

Sostiene il T. che il deposito del documento n. 14 deve ritenersi ammissibile, essendo stato effettuato nei predetti termini senza il deposito di ulteriore memoria, sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non sarebbe contrario alla ratio della ordinata gestione del processo nè in tal modo sarebbero stati leso il principio del contraddittorio e il diritto di difesa delle controparti.

In ogni caso, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nell’analisi del documento in parola, in quanto la mancata sottoscrizione di quest’ultimo non farebbe venir meno la sua valenza certificativa, essendo stampato su carta intestata del Servizio Veterinario della USL locale ed essendo in esso attestato che il cane era di proprietà del T.; inoltre, la data del 3 gennaio 2013 non sarebbe la data di registrazione all’anagrafe canina ma sarebbe la data di stampa del documento stesso, avvenuta il giorno prima del suo deposito nel fascicolo di primo grado e da tale errore di valutazione la Corte territoriale avrebbe desunto non solo che il cane risulterebbe essere stato registrato dopo il sinistro ma anche dopo la stipula del contratto di assicurazione. Assume, inoltre, il ricorrente che al cane in questione sarebbe stato apposto il microchip in data 15 settembre 2010, con contestuale iscrizione dell’animale presso l’anagrafe canina, e tanto risulterebbe dai documenti prodotti e mai contestati ex adverso, sicchè l’aver la Corte di appello ritenuto la data del 2013 come data d iscrizione dimostrerebbe non solo un macroscopico errore di valutazione ma anche scarsa conoscenza delle leggi in materia di animali di affezione e del funzionamento delle relative procedure di “chippatura ed identificazione”.

L’omessa valutazione della documentazione sarebbe decisiva in quanto la corretta valutazione della stessa dovrebbe, secondo il ricorrente, comportare l’integrale riforma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere operativa la clausola (OMISSIS), con conseguente obbligo di manleva da parte di Generali Italia S.p.a. in relazione ai danni subiti dal L..

1.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero le doglianze proposte sono inammissibili, per difetto di specificità, in quanto il motivo in parola è incentrato sul documento Mod A (pure indicato come doc. 14), ma in ricorso non ne è riportato il tenore integrale e neppure è specificato ove esso sia ora reperibile.

Inoltre, pur a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, va evidenziato che, in ogni caso, l’esame che si assume omesso è stato comunque effettuato: ed infatti, la Corte di merito, in concreto, ha escluso la valenza probatoria dell’atto in questione, negandone anzitutto la valenza certificativa ed evidenziando che lo stesso documenterebbe al più il passaggio di proprietà del cane in parola nell’anagrafe canina da B.M. a ” T.M.” (v. sentenza impugnata p. 5) il 3 gennaio 2013, in data successiva, quindi, al contratto di assicurazione e all’evento dannoso, sicchè non è opponibile alla società assicuratrice ai fini dell’operatività della garanzia di cui alla clausola (OMISSIS), neppure essendo altrimenti desumibile l’anteriorità della registrazione del passaggio di proprietà presso l’anagrafe canina già menzionata.

2. Con il secondo motivo si deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma I, n. 5, anche in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1470 c.c., e ss., art(t). 1362,1366,1367 e 1370 c.c. nonchè della L. quadro n. 281 del 1991)”.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto che la ratio dell’anagrafe canina sia quella di individuare il proprietario del cane, laddove invece la ratio di tale anagrafe e delle norme che l’hanno istituita sarebbe quella di realizzare il benessere e la tutela dell’animale, senza “alcuna finalità costitutiva della proprietà del cane”.

Il ricorrente rappresenta, altresì, che, nel caso di specie, la proprietà del cane in capo a sè stesso sarebbe comunque provata con i documenti 9, 10, 11, 12 e 13 depositati nel fascicolo di primo grado, pur a voler prescindere dal mod. A, e lamenta, infine, l’erronea interpretazione del contratto di assicurazione e in particolare della clausola in contestazione ((OMISSIS)).

2.1. Il motivo è inammissibile, lamentandosi con lo stesso l’errata valutazione dell’atto già richiamato in relazione al primo motivo e facendosi in esso pure riferimento ai documenti 9, 10, 11, 12 e 13, ma senza riportare il tenore letterale degli stessi e senza indicare quando i medesimi sono stati prodotti nel giudizio di merito (non essendo sufficiente il generico richiamo al primo grado); parimenti non è riportato nel motivo in parola l’integrale tenore letterale della clausola (OMISSIS), cui pure il mezzo fa riferimento, nè è indicato quando il documento contrattuale che la contiene sia stato depositato nè dove esso sia ora reperibile.

A quanto precede consegue che ogni altra questione pure proposta resta assorbita.

3. Dal rigetto del ricorso principale resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

4. Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in egro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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