Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12413 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.G. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. VIAGGIO

Salvatore, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/18/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n. 18, in data

11/04/2 006, depositata il 09 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Riccardo Fuzio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18960/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 92/18/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione n. 18, l’11.04.2006 e DEPOSITATA il 09 maggio 2006.

Con tale decisione, la Commissione di secondo grado, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo infondata la pretesa fiscale.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IVA ed IRPEF dell’anno 1996, si articola in due motivi con cui si deduce difetto di motivazione, nonchè, in subordine, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d).

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – La sentenza, giusta censura formulata con il primo mezzo, con cui si denuncia il vizio di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure del orientamento giurisprudenziale per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con i richiamati principi, avendo tentato di giustificare il decisum con apodittiche affermazioni e generiche espressioni di condivisione della decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale.

In particolare, non sono offerti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza dell’affermazione secondo cui il reddito dichiarato era a ritenersi congruo per il periodo estivo in cui l’appellato svolge la attività di esercente trattoria.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del primo motivo del ricorso per manifesta fondatezza, assorbito il secondo.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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